Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2022, n. 06297

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/02/2022, n. 06297
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06297
Data del deposito : 22 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da A A, nato a Siracusa il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 26/01/2021 del Tribunale di sorveglianza di Trieste visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere F C;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale O M, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Trieste - in sede di accertamento della impossibilità di collaborazione con la giustizia, per integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, presupposto per l'accesso a misure alternative e benefici penitenziari di A A, condannato per reati ex 4-bis, comma 1, Ord. pen. - pronunciava in senso negativo. L'accertamento richiesto, secondo quanto in ordinanza riferito, replicava quello già effettuato, in senso sfavorevole per il condannato, dal Tribunale di sorveglianza di Perugia in data 2 febbraio 2019, la cui decisione, dopo il vaglio di questa Corte, era passata in giudicato. Rispetto a quest'ultima, l'interessato non aveva indicato alcun elemento di reale novità, essendosi limitato a reiterare prospettazioni già disattese e spinto a contestare, offrendo una diversa lettura dei mezzi di prova, il contenuto delle condanne passate in giudicato. La competente Direzione distrettuale antimafia, per parte sua, aveva ribadito che non erano stati ancora individuati tutti gli appartenenti al sodalizio mafioso da A diretto, né erano state integralmente accertate le condotte, perpetrate nell'interesse del sodalizio, a lui addebitate.

2. A ricorre per cassazione, con il ministero del difensore di fiducia, sulla base di unico motivo mediante il quale denuncia violazione di legge, mancanza e manifesta illogicità di motivazione e travisamento del fatto. Il ricorrente richiama la sentenza di questa Corte (n. 51889 del 2019) che, nel definire il ricorso proposto avverso la decisione del Tribunale di sorveglianza di Perugia, ne aveva emendato i passaggi argomentativi riferiti a talune vicende processuali, tra cui l'omicidio Campisi, e assume che l'ordinanza impugnata non avrebbe registrato correttamente tale dato. Il ricorrente, negato il ruolo di capo dell'organizzazione, successivamente ripercorre le vicende processuali ulteriori, già scrutinate nella anzidetta decisione, asserendo di aver rappresentato al giudice a quo gli elementi, in precedenza erroneamente apprezzati, che indurrebbero incontrovertibilmente a ritenere la completezza degli accertamenti giurisdizionali già operati, che sue nuove dichiarazioni non sarebbero in grado di arricchire. Il ricorrente, infine, nega che la ribadita presunzione d'innocenza rispetto a talune condotte di reato osti alla declaratoria di impossibilità di collaborazione, e - nel contestare la relazione della Direzione distrettuale antimafia di Catania - fa riferimento a pronunce giudiziarie che escluderebbero il persistere dei collegamenti e l'attualità della sua militanza associativa.
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