Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2023, n. 02102
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: R G, nato a Rieti il 14/07/1956 C S, nato a Corato il 29/09/1931 avverso la sentenza del 20/11/2020 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mar-zia M T;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luig- CUOMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore Avv. C P P per R e Avv. E C per C che hanno chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogn conseguente statuizione;
udite le conclusioni del difensore della parte civile Avv. P G per L A.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20/11/2020 ta Ccirte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale ch Bologna emessa in data 11/07/2017, ha qualificato il fatto di cui al capo 1) come dppropriazione indebita, preso atto del giudicato sulle statuizioni penali, ed .ha accolto l'appello della parte civile in ordine alla responsabilità civile, con condanna Cei imputati al risarcimento del danno derivante da detto reato nei confronti Ociia parte civile appellante, danno da liquidare in separato giudizio con asseraz.wie di una provvisionale di euro diecimila;
ha, inoltre, assolto il C Sa', no dal reato di cui al capo 3) perché il fatto non sussiste con conseguente revoca le statuizioni civili disposte nei suoi confronti in primo grado, con conferma della decisione di primo grado nel resto.
2. Hanno proposto ricorso R Giuliano e C Savino, a mezzo dei propri difensori, proponendo il primo due motivi ci: ricorso e il secondo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pan. Ricorso R.
2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 529 cod. proc. pen.;
a seguito dell'impugnazione proposta dalla parte civile la Corte di appello riformava la pronuncia assolutoria del giudice di primo grado nei confronti del R Giuliano e, riqualificato il fatto alla luce dell'art. 646 cod. pen., condannava i'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, senza tuttavia conseguentemente applicare l'art.529 cod. proc. pen. per assenza della condizione di procedibilità. Precisava la difesa come in primo grado il capo di imputazione avesse avuto ad oggetto il reato di furto aggravato, procedibile d'ufficio, mentre a seguito della riqualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte di appello !a procedibilità dell'azione penale era subordinata alla presentazione di valida e tempestiva querela, elemento questo assente, considerato che la denuncia da cui aveva origine l'accertamento penale era stata presentata da L A, figlio della persona offesa sulla base di una delega con sottoscrizione priva di autentica.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché assente, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione all'art. 521 cod. proc. pen.;
ricorre una causa di nullità generale a regime intermedia attesa la riqualificazione operata in sentenza senza ii previo contraddittorio, con violazione del diritto di difesa;
certamente la riqualificazione come appropriazione indebita non poteva considerarsi una logica evoluzione dell'originaria contestazione ricorrendo una considerazione del fatto storico in tei-rnini strutturalmente diversi da quanto in contestazione;
la ricostruzione del fatto quale appropriazione indebita aggravata appare estremamente lacunoso, sostanzialmente apparente, non apparendo possibile individuare gli elementi sui quali
udita la relazione svolta dal Consigliere Mar-zia M T;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luig- CUOMO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udite le conclusioni del difensore Avv. C P P per R e Avv. E C per C che hanno chiesto di annullare il provvedimento impugnato con ogn conseguente statuizione;
udite le conclusioni del difensore della parte civile Avv. P G per L A.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 20/11/2020 ta Ccirte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale ch Bologna emessa in data 11/07/2017, ha qualificato il fatto di cui al capo 1) come dppropriazione indebita, preso atto del giudicato sulle statuizioni penali, ed .ha accolto l'appello della parte civile in ordine alla responsabilità civile, con condanna Cei imputati al risarcimento del danno derivante da detto reato nei confronti Ociia parte civile appellante, danno da liquidare in separato giudizio con asseraz.wie di una provvisionale di euro diecimila;
ha, inoltre, assolto il C Sa', no dal reato di cui al capo 3) perché il fatto non sussiste con conseguente revoca le statuizioni civili disposte nei suoi confronti in primo grado, con conferma della decisione di primo grado nel resto.
2. Hanno proposto ricorso R Giuliano e C Savino, a mezzo dei propri difensori, proponendo il primo due motivi ci: ricorso e il secondo tre motivi di ricorso che qui si riportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pan. Ricorso R.
2.1. Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione di norme processuali in relazione all'art. 529 cod. proc. pen.;
a seguito dell'impugnazione proposta dalla parte civile la Corte di appello riformava la pronuncia assolutoria del giudice di primo grado nei confronti del R Giuliano e, riqualificato il fatto alla luce dell'art. 646 cod. pen., condannava i'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile costituita, senza tuttavia conseguentemente applicare l'art.529 cod. proc. pen. per assenza della condizione di procedibilità. Precisava la difesa come in primo grado il capo di imputazione avesse avuto ad oggetto il reato di furto aggravato, procedibile d'ufficio, mentre a seguito della riqualificazione giuridica del fatto operata dalla Corte di appello !a procedibilità dell'azione penale era subordinata alla presentazione di valida e tempestiva querela, elemento questo assente, considerato che la denuncia da cui aveva origine l'accertamento penale era stata presentata da L A, figlio della persona offesa sulla base di una delega con sottoscrizione priva di autentica.
2.2. Con il secondo motivo di ricorso è stato dedotto vizio della motivazione perché assente, contraddittoria o manifestamente illogica in relazione all'art. 521 cod. proc. pen.;
ricorre una causa di nullità generale a regime intermedia attesa la riqualificazione operata in sentenza senza ii previo contraddittorio, con violazione del diritto di difesa;
certamente la riqualificazione come appropriazione indebita non poteva considerarsi una logica evoluzione dell'originaria contestazione ricorrendo una considerazione del fatto storico in tei-rnini strutturalmente diversi da quanto in contestazione;
la ricostruzione del fatto quale appropriazione indebita aggravata appare estremamente lacunoso, sostanzialmente apparente, non apparendo possibile individuare gli elementi sui quali
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