Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/11/2021, n. 34727

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/11/2021, n. 34727
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34727
Data del deposito : 16 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso 4338-2020 proposto da: ZENNARI GNA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati FEDERICO NULLI, LUCIO DE ANGELIS;

- ricorrente -

2021 contro 3091 MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' RICERCA, in persona del.Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla

VIA DEI PORTOGHESI

12;

- controricorrente -

nonchè

contro

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO, UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE PADOVA, PRESTI FRANCESCA, RUGGIERO ARCHIMEDE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 56/2019 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 18/07/2019 R.G.N. 516/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/10/2021 dal Consigliere Dott. I T;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R S visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.R.g. n. 4338 del 2020

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza n. 56 del 2019, ha rigettato Fimpugnazione proposta da Z G nei confronti del MIUR, dell'Ufficio scolastico regionale per il Veneto, dell'Ufficio scolastico territoriale di Padova, di Presti Francesca e di Ruggiero Ade, avverso la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Padova. 2. 11 MIUR, Ufficio scolastico regionale per il Veneto, Ufficio scolastico n. IX di Padova, con provvedimento in data 16 aprile 2012, aveva rigettato l'istanza di trattenimento in servizio, o presso la sede in cui lavorava da 31 anni (il Convitto per sordi Magarotto di Padova) con analoghe funzioni e nella stessa classe di concorso (educatrice specializzata per sordomuti), ovvero presso altro istituto (segnatamente 1.P.S.I.A. Ruzza), previo trasferimento in altra classe di concorso per la quale era comunque abilitata (A040 odontoiatra), presentata il 26 marzo 2012 da Giovanna Z, al fine di raggiungere il gradone 35. 3. 11 Tribunale di Padova aveva respinto l'opposizione proposta dalla lavoratrice al suddetto provvedimento.

4. Nel confermare la sentenza di primo grado la Corte d'Appello ha affermato quanto segue.

4.1. Premetteva che con il primo motivo di appello la Z si era doluta della ritenuta sussistenza di una situazione di esubero del personale a livello provinciale, che non sarebbe invece esistita, come sarebbe stato comprovato dall'avvenuto trasferimento interprovinciale di più docenti successivamente al proprio collocamento a riposo proprio nel Convitto Magarotto, nonché dell'immissione in ruolo presso l'Istituto Ruzza di due docenti, di talché non sussistevano buona fede e correttezza nell'operato dell'Amministrazione. Con il secondo motivo di appello la lavoratrice aveva censurato l'affermata omissione della puntuale allegazione dei requisiti costitutivi del diritto al passaggio di classe, nonché la sussistenza in concreto in capo a sé dei requisiti soggettivi rilevanti ai fini del passaggio. Le allegazioni poste a fondamento dell'istanza di passaggio ad altra classe di destinazione erano state formulate e documentate correttamente, e comunque l'Amministrazione, anche negli anni precedenti, aveva più volte valutato la domanda di passaggio di ruolo senza contestare la carenza dei requisiti, effettivamente sussistenti come dimostrava la documentazione allegata al ricorso.R.g. n. 4338 del 2020 Il terzo motivo di gravame verteva sul governo delle spese di giudizio.

4.2. Tanto premesso la Corte territoriale, dopo aver riepilogato la disciplina applicabile, ha rigettato i primi due motivi di appello, vertenti sul prospettato diritto della lavoratrice ad ottenere il trattenimento in servizio per i due anni scolastici successivi, ai sensi dell'art. 509, comma 5, del d.lgs. n. 297 del 1994, norma che rinviava alla disciplina generale dell'istituto prevista per tutti i lavoratori pubblici e cioè l'art. 16 del d.lgs. n. 503 del 1992, come modificato dalla legge n. 133/08, ed ora abrogato.

4.3. La Corte d'Appello ha affermato che era infondata la dedotta mancanza del presupposto di fatto posto dall'Amministrazione a fondamento della determinazione di rigetto dell'istanza e che sussisteva in concreto una situazione di esubero a livello provinciale nell'organico di diritto della classe di concorso cui la lavoratrice apparteneva prima del collocamento a riposo. Ciò in quanto il concetto di esubero non andava riferito all'organico della singola istituzione scolastica, ma all'organico di diritto a livello provinciale. Né era corretto affermare che ad una situazione di esubero dovessero corrispondere dei licenziamenti, in quanto l'Amministrazione può ricorrervi solo dopo aver verificato l'impraticabilità di ogni soluzione alternativa, in primis la ricollocazione del personale in esubero. Il calcolo della dotazione organica per ogni istituzione scolastica educativa era regolato dall'art. 20 del dPR n. 81 del 2009. Nel rispetto di tale norma, l'Ufficio scolastico territoriale di Padova aveva comunicato al Convitto Magarotto che, per l'anno scolastico 2011/2012, l'organico veniva ridotto a 13 unità: di conseguenza, l'Istituto doveva individuare le unità in soprannumero. In ragione della riduzione di organico dell'Istituto in questione per l'a.s. 2011/2012, quattro unità di personale del Convitto venivano trasferite d'ufficio all'Educandato di Montagnana. In data 24 ottobre 2011, in fase di definizione dell'organico di fatto, l'Ufficio procedeva ad utilizzare tre delle quattro unità di cui sopra presso il Convitto, dal momento che - a sua volta - nell'organico dell'Educandato risultava un'eccedenza di tre unità. Inoltre, il concetto di utilizzo non coincideva con quello di trasferimento, che invece presuppone la vacanza del posto.R.g. n. 4338 del 2020 Nella specie, la lavoratrice aveva già maturato gli anni di servizio per raggiunti limiti di età e non poteva essere prorogata nella classe di concorso di appartenenza perché il posto che occupava presso il Convitto Magarotto risultava in esubero a livello provinciale. Avendo raggiunto l'età per il collocamento a riposo, non rientrava nella valutazione comparativa tra le diverse unità di personale risultanti in soprannumero. Laddove la posizione si fosse valutata comparativamente con quella di altro personale in ipotesi parimenti perdente posto e divenuto soprannumerario, sarebbe risultata comunque soccombente nella prospettiva, propria della PA, sia di ottimizzazione delle risorse del personale disponibile e di risparmio finanziario sia di necessaria valutazione contestuale delle esigenze personali di tutto il personale coinvolto, atteso che mentre la stessa disponeva di posizione previdenziale di immediata attivazione (avendo raggiunto l'età pensionabile con un livello di contribuzione superiore al minimo) di questo non potevano disporre le ulteriori unità di personale di cui era stato disposto l'utilizzo presso il Convitto Magarotto. Pertanto l'Amministrazione aveva agito secondo i principi di correttezza e buona fede. Era infondata anche la censura svolta rispetto al passaggio di ruolo, atteso che lo stesso era logicamente un posterius rispetto all'accoglimento della domanda di mantenimento in servizio e, anche a voler considerare ciò implicito, la domanda sarebbe stata comunque soggetta alle medesime valutazioni discrezionali. Pertanto, come affermato dal Tribunale, la lavoratrice avrebbe dovuto provare, oltre a quanto previsto per il mantenimento in servizio, anche il titolo di preferenza, in sede di copertura del posto richiesto, rispetto ai docenti effettivamente nominati. Il giudice di appello richiamava inoltre la disciplina transitoria di cui all'art. 1, comma 2, del d.l. n. 90 del 2014, come convertito in legge con modificazioni.
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