Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/12/2005, n. 28508

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Nel giudizio di equa riparazione del danno conseguente alla irragionevole durata del processo, la Corte di appello non può liquidare, ai sensi degli artt. 91 e segg. cod. proc. civ., in favore del ricorrente vittorioso, le spese che questi abbia precedentemente sostenuto per la sua difesa davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, trattandosi di spese correlate non alla durata eccessiva del processo, ma alla mera soccombenza nel giudizio. Infatti, alla stregua del principio di sussidiarietà sancito dall'art. 35 della Convenzione - nel testo sostituito dal Protocollo n. 11, adottato in data 11.5.1998 e in vigore in Italia dal 1 novembre 1998 - la Corte di Strasburgo può essere adita solo dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne introdotte con la legge n. 89 del 2001, cosicché la domanda di indennizzo proposta dinnanzi al giudice nazionale è strutturata non come una prosecuzione di quella pendente davanti alla Corte di Strasburgo, ma come condizione di ricevibilità della domanda, proponibile alla Corte di Strasburgo ove la parte non abbia ricevuto indennizzo adeguato dal giudice nazionale.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/12/2005, n. 28508
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28508
Data del deposito : 23 dicembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente Aggiunto -
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente di sezione -
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente di sezione -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - rel. Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TR ET, elettivamente domiciliato in Roma, Via Tacito, n. 23, presso l'avv. VESPAZIANI Giovanni, che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del ministro in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

- controricorrente ricorrente incidentale -
avverso il decreto della Corte d'Appello di Trento n. 60/cc pubblicato il 15 giugno 2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 dicembre 2005 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;

uditi gli avv.ti Giovanni VESPAZIANI e Antonio PALATIELLO;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Genera le Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del quarto motivo del ricorso principale con rinvio degli atti per il prosieguo alla sezione remittente;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 11 aprile 2002 ET AT conveniva in giudizio dinanzi alla Cor te d'Appello di Trento il Ministero della Giustizia per sentirlo condannare alla corresponsione di un equo indennizzo per i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per la non ragionevole durata di un processo per risarcimento di danni nel quale era stato convenuto, iniziato il 20 gennaio 1976 e conclusosi il 25 maggio 1998.
Con decreto del 7-15 giugno 2002 la Corte adita condannava il Ministero al pagamento della somma di Euro 2.340,00 a titolo di equa riparazione per i danni non patrimoniali e rigettava la domanda di indennizzo dei danni patrimoniali comprendenti il rimborso delle spese sostenute per il ricorso presentato alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.
Contro il decreto ricorre per cassazione ET AT con quattro motivi illustrati da memoria.
Resiste il Ministero della Giustizia con controricorso contenente ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.
Con ordinanza in data 11 giugno - 17 luglio 2004, n. 13302 è stata disposta la rimessione degli atti al Primo Presidente che ha provveduto all'assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite per la decisione della questione proposta con il quarto motivo di ricorso ritenuta di particolare importanza.
MOTIVI DELLA

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