Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/1986, n. 4644

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Il contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto e quello di affitto a coltivatore diretto costituiscono due diversi ed autonomi tipi di contratto agrario, soggetti come sono ad una disciplina che è contenuta in due distinti capi della legge n. 203 del 1982 e che è in parte divergente; pertanto non è possibile - in assenza di accordo novativo - la conversione del primo nel secondo, neppure nell'ipotesi in cui il conduttore non coltivatore diretto abbia comunicato di aver acquisito uno dei titoli di studio (laurea o diploma di qualsiasi scuola di indirizzo agrario o forestale, laurea in veterinaria per le aziende a prevalente indirizzo zootecnico), che il secondo comma dell'art. 7 della legge cit. Prevede come presupposti per l'equiparazione ai coltivatori diretti ai fini della legge medesima, atteso che tale equiparazione non esclude l'applicabilità del precedente art. 6 e quindi è sempre necessario che l'apporto di lavoro personale - seppur di tipo organizzativo e gestionale, quale può essere quello di chi sia in possesso della laurea o del diploma suddetti - non sia inferiore alla terza parte di quello complessivamente richiesto dalle esigenze di coltivazione del fondo. ( V 920/83, mass n 426881; ( V 6870/83, mass n 431537).*

Nella controversia promossa dal concedente, per sentir dichiarare la cessazione di contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto, la deduzione del convenuto, rivolta a sostenere la propria qualità di "imprenditore agricolo a titolo principale" ai sensi e nel concorso dei requisiti fissati dall'art. 12 della legge 9 maggio 1975 n. 153, quale mezzo al fine di beneficiare della più lunga durata del rapporto prevista in detta ipotesi dall'art. 22 secondo comma della legge 3 maggio 1982 n. 203, esula dalla mera argomentazione difensiva e configura eccezione in senso stretto, come tale non ammissibile per la prima volta in grado d'appello, ai sensi dell'art. 437 secondo comma cod. proc. civ., estendendo l'ambito del dibattito ed implica un'indagine su circostanze diverse (la cui dimostrazione è a carico dell'interessato).*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 18/07/1986, n. 4644
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4644
Data del deposito : 18 luglio 1986

Testo completo

Nella controversia promossa dal concedente, per sentir dichiarare la cessazione di contratto di affitto a conduttore non coltivatore diretto, la deduzione del convenuto, rivolta a sostenere la propria qualità di "imprenditore agricolo a titolo
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