Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/08/2022, n. 24176

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 04/08/2022, n. 24176
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24176
Data del deposito : 4 agosto 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10848/2018 R.G. proposto da: P P, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLA LIBERTA' 20, presso lo studio dell’avvocato S S, rappresentata e difesa dall'avvocato V S -ricorrente-

contro

P G, PEROTTI DOMENICO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COLLI DELLA FARNESINA, 144, presso lo studio dell’avvocato N M, rappresentati e difesi dall'avvocato G -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n. 868/2017 depositata il 18/09/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/06/2022 dal Consigliere G T.

FATTI DI CAUSA

La presente controversia riguarda una donazione di nuda proprietà, elargita da C R a P P, ch’erastata impugnata per svariati profili dalla donante, la cui azione è stata poi proseguita, a seguito del decesso di lei, dai suoi eredi P D e P G. Fra i vari profili di impugnazione c’era la richiesta, proposta in via subordinata, di revocazione della donazione per ingratitudine, oltre la domanda di annullamento per errore sul motivo. Il Tribunale ha pronuncia l’annullamento della donazione per errore sul motivo, exart. 787 c.c. Proposto appello dalla donataria, la Corte di merito ha condiviso il rilievo dell’appellante, secondo la quale la donazione elargitale dalla R costituiva donazione modale, non suscettibile di risoluzione per inadempimento, in quanto la risoluzione non era prevista nell’atto di donazione;
tuttavia la stessa Corte d’appello ha poi accolto l’appello incidentale (subordinato) degli eredi della donante, che avevano insistono nella domanda di revocazione della donazione per ingratitudine, ai sensi dell’art. 801 c.c., per grave pregiudizio al patrimonio della donante, identificato in ciò: la donataria, pur essendo titolare della sola nuda proprietà, ha estromesso la zia dal possesso dell’appartamento, l’ha poi ristrutturato e si è appropriata dei mobili e delle suppellettili. Per la cassazione della sentenza P P ha proposto ricorso sulla base di due motivi. Hanno resistito con controricorso P De Perotti Giliana, i quali hanno eccepito l’inammissibilità del ricorso, in quanto proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza presso il domiciliatario ai sensi dell’art. 140 c.p.c. Le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile. In esso, notificato il 29 marzo 2018, si assume che la sentenza impugnata, pubblicata il 18 settembre 2017, non sarebbe stata notificata. I controricorrenti hanno dimostrato il contrario, avendo prodotto la copia della sentenza notificata a P P presso il domicilio eletto, coincidente con lo studio del difensore costituito avv. F F, in Salerno, via Roma 7 (tale domicilio è indicato anche nella intestazione della sentenza impugnata). La notificazione è stata eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c., non avendo l’ufficiale giudiziario reperito il destinatario o altra persona abilitata a ricevere l’atto (v. relazione di notificazione). L’ufficiale giudiziario, eseguite le formalità previste dalla norma, ha inviato la raccomandata informativa il 29 settembre 2017. Secondo le annotazioni riportate sul relativo avviso di ricevimento, l’informativanon è stata recapitat a per temporanea assenza del
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