Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2022, n. 39838

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 21/10/2022, n. 39838
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39838
Data del deposito : 21 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P G, nato a Catania il 28/3/1960 avverso la sentenza del 9/11/2021 della Corte di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere E M;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale P M, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9/11/2021, la Corte di appello di Catania, in riforma della pronuncia emessa il 20/3/2019 dal locale Tribunale con rito abbreviato, assolveva G P dalle contravvenzioni ascritte ai capi E) ed F), perché estinti per intervenuta prescrizione, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena irrogata quanto al delitto di cui all'art. 349, comma 1, cod. pen.

2. Propone ricorso per cassazione il P, a mezzo del proprio difensore, deducendo i seguenti motivi: - omessa motivazione con riguardo alla dedotta carenza di legittimazione di Salvatore P e C B a costituirsi parte civile, con richiesta di esclusione della stessa. Pur formalmente proposta, questa censura non avrebbe ricevuto alcuna trattazione;
- vizio di motivazione con riferimento al capo E). La Corte di appello avrebbe assolto il ricorrente dal reato in oggetto perché il fatto non sussiste;
nel dispositivo della sentenza, tuttavia, la formula richiamerebbe l'estinzione della fattispecie per intervenuta prescrizione, al pari del capo G);
- vizio di motivazione in punto di responsabilità. La sentenza avrebbe confermato la colpevolezza del ricorrente solo in quanto reo confesso, come da verbale redatto dalla Polizia municipale del Comune di Mascalucia in sede di accertamento;
in realtà, come indicato nel gravame, non esisterebbe alcun verbale con questo contenuto, emergendo - dal documento del 10/8/2016 - un tenore del tutto diverso e, in particolare, la radicale mancanza di dichiarazioni da parte del P.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta fondato.

4. Con riferimento, innanzitutto, alla censura con la quale l'appellante aveva eccepito la carenza di legittimazione di C B e Salvatore P a costituirsi parte civile, con richiesta di esclusione della stessa, è agevole osservare che la questione, con diffuso argomento: a) era stata sollevata in primo grado, nel rispetto del termine di cui all'art. 80, comma 3, cod. proc. pen., ricevendo risposta negativa;
b) aveva costituito specifico oggetto di gravame, senza ricevere dalla Corte alcuna risposta, neppure implicita (e sebbene l'eccezione si riscontri nel riassunto dei motivi). Questa palese carenza motivazionale, dunque, giustifica già di per sé l'accoglimento del ricorso.
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