Cass. civ., sez. II, sentenza 24/11/2020, n. 26705
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24651/2016 R.G. proposto da V L, rappresentato e difesa, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. F S, con domicilio eletto in Roma, via dei Santi Pietro e Paolo, 7, presso lo studio dell'avv. A T;
— ricorrente —
contro
VISALLI LOREDANA, TRIMARCHI GIOVANNI, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale al controricorso, dall'avv. V M, con domicilio eletto in Roma, via Decio Filipponi 14, presso lo studio dell'avv. D C;
—controricorrenti- Z('-( DE GREGORIO ANNA, VISALLI GIUSEPPE. SCOGLIO DARIO, SCOGLIO DAVIDE -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 173 depositata il 21 marzo 2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 ottobre 2020 dal Consigliere G T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C;
FATTI DI CAUSA
V L chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina V L e T G. Proponeva le domande di seguito trascritte: «1) ritenere e dichiarare che V L e coerede di V L, aperta la successione dopo la morte del padre V G, deceduto nel 1955;
2) ritenere dichiarare che metà del relictum spetta alla coerede V L e che il relictum è costituito da beni (originariamente una collezione di francobolli e da due immobili) o dal loro realizzo;
3) ritenere e dichiarare che proprio ed esclusivamente con questo relictum, la convenuta ha acquistato in data 11/09/1964, con atti ai rogiti del notaio P [...], da tali signore E e vittoria B, un terreno sito in Messina in via Panoramica dello stretto, intestandolo al marito G T e su tale terreno iniziava [...] i lavori di costruzione del complesso immobiliare censito in varie unità immobiliari [...];
4) ritenere e dichiarare che la intestazione formale a T G è assolutamente simulata;
5) ritenere e dichiarare che il compendio immobiliare sopra identificato si appartiene al 50% all'attrice, procedendo alla sua divisione o attribuendone con qualsiasi statuizione la quota o il valore pari al 50% del compendio immobiliare;
6) condannare i convenuti al pagamento di spese competenze ed onorari del presente giudizio». Costituitisi, i convenuti contestavano la ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice con la domanda, della quale chiedevano il rigetto. In via preliminare eccepivano la mancata citazione nel giudizio degli altri eredi superstiti del de cuhts Visalli Antonino e N G V. Ordinata l'integrazione del contradittorio nei confronti dei coeredi Visalli, nessuno dei quali si costituiva nel giudizio, il tribunale rigettava la domanda sulla base della seguente considerazione: «L'attrice non ha dimostrato l'appartenenza dei beni posseduti dai convenuti all'asse ereditario del padre V G ed anzi ciò risulta escluso dalle stesse sue allegazioni in quanto l'attrice ha ammesso che il predetto compendio immobiliare non faceva parte dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione, ma venne realizzato su terreno acquistato con denaro proveniente dalla vendita di beni ereditari. Ciò è sufficiente per il rigetto delle domande, essendo evidente che l'attrice avrebbe potuto eventualmente chiedere alla sorella il rendiconto dell'amministrazione dei beni ereditari, ma non certamente agire in petitio hereditatis per reclamare la restituzione di beni che, per sua stessa ammissione, ancora non erano stati neppure acquistati dai convenuti al momento dell'apertura della successione». V L proponeva appello contro la sentenza, con il quale formulava le medesime conclusioni già rassegnate in primo grado. La corte d'appello ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di N G V, S D e S D e di seguito dichiarava inammissibile l'impugnazione proprio a causa della mancata osservanza di tale ordine nel termine perentorio.La corte d'appello osservava che l'attrice, nel formulare la pretesa, aveva fatto riferimento alla quota della metà dei beni oggetto della domanda e che ciò non era coerente con il tipo di concorso ravvisabile nel caso di specie, quattro essendo i figli e coeredi del defunto. Nonostante tale discrasia, l'attrice non aveva dato alcuna spiegazione del perché si reclamasse titolare della quota di metà invece che della quota di un quarto. In ogni caso, pure a volere intendere la petizione riferita alla quota di 1/4 dei beni originari o del loro realizzo, secondo quanto dispone l'art. 535, comma 2, c.c., in guisa da escludere la necessità del litisconsorzio necessario, la pretesa non era ugualmente accoglibile, in assenza di «alcuna specificazione di quale sia stato il prezzo delle tre vendite (almeno le due immobiliari di agevole rintraccio) o comunque il valore dei tre beni;
anche mai specificate sono state l'ubicazione e l'identificazione dei due immobili sulla locale via Cesare Battisti [...]». Per la cassazione della sentenza V L ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. V L e T G hanno resistito con
— ricorrente —
contro
VISALLI LOREDANA, TRIMARCHI GIOVANNI, rappresentati e difesi, in forza di procura speciale al controricorso, dall'avv. V M, con domicilio eletto in Roma, via Decio Filipponi 14, presso lo studio dell'avv. D C;
—controricorrenti- Z('-( DE GREGORIO ANNA, VISALLI GIUSEPPE. SCOGLIO DARIO, SCOGLIO DAVIDE -intimati- avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina n. 173 depositata il 21 marzo 2016. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 ottobre 2020 dal Consigliere G T;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale A C;
FATTI DI CAUSA
V L chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina V L e T G. Proponeva le domande di seguito trascritte: «1) ritenere e dichiarare che V L e coerede di V L, aperta la successione dopo la morte del padre V G, deceduto nel 1955;
2) ritenere dichiarare che metà del relictum spetta alla coerede V L e che il relictum è costituito da beni (originariamente una collezione di francobolli e da due immobili) o dal loro realizzo;
3) ritenere e dichiarare che proprio ed esclusivamente con questo relictum, la convenuta ha acquistato in data 11/09/1964, con atti ai rogiti del notaio P [...], da tali signore E e vittoria B, un terreno sito in Messina in via Panoramica dello stretto, intestandolo al marito G T e su tale terreno iniziava [...] i lavori di costruzione del complesso immobiliare censito in varie unità immobiliari [...];
4) ritenere e dichiarare che la intestazione formale a T G è assolutamente simulata;
5) ritenere e dichiarare che il compendio immobiliare sopra identificato si appartiene al 50% all'attrice, procedendo alla sua divisione o attribuendone con qualsiasi statuizione la quota o il valore pari al 50% del compendio immobiliare;
6) condannare i convenuti al pagamento di spese competenze ed onorari del presente giudizio». Costituitisi, i convenuti contestavano la ricostruzione dei fatti fornita dall'attrice con la domanda, della quale chiedevano il rigetto. In via preliminare eccepivano la mancata citazione nel giudizio degli altri eredi superstiti del de cuhts Visalli Antonino e N G V. Ordinata l'integrazione del contradittorio nei confronti dei coeredi Visalli, nessuno dei quali si costituiva nel giudizio, il tribunale rigettava la domanda sulla base della seguente considerazione: «L'attrice non ha dimostrato l'appartenenza dei beni posseduti dai convenuti all'asse ereditario del padre V G ed anzi ciò risulta escluso dalle stesse sue allegazioni in quanto l'attrice ha ammesso che il predetto compendio immobiliare non faceva parte dell'asse ereditario al momento dell'apertura della successione, ma venne realizzato su terreno acquistato con denaro proveniente dalla vendita di beni ereditari. Ciò è sufficiente per il rigetto delle domande, essendo evidente che l'attrice avrebbe potuto eventualmente chiedere alla sorella il rendiconto dell'amministrazione dei beni ereditari, ma non certamente agire in petitio hereditatis per reclamare la restituzione di beni che, per sua stessa ammissione, ancora non erano stati neppure acquistati dai convenuti al momento dell'apertura della successione». V L proponeva appello contro la sentenza, con il quale formulava le medesime conclusioni già rassegnate in primo grado. La corte d'appello ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eredi di N G V, S D e S D e di seguito dichiarava inammissibile l'impugnazione proprio a causa della mancata osservanza di tale ordine nel termine perentorio.La corte d'appello osservava che l'attrice, nel formulare la pretesa, aveva fatto riferimento alla quota della metà dei beni oggetto della domanda e che ciò non era coerente con il tipo di concorso ravvisabile nel caso di specie, quattro essendo i figli e coeredi del defunto. Nonostante tale discrasia, l'attrice non aveva dato alcuna spiegazione del perché si reclamasse titolare della quota di metà invece che della quota di un quarto. In ogni caso, pure a volere intendere la petizione riferita alla quota di 1/4 dei beni originari o del loro realizzo, secondo quanto dispone l'art. 535, comma 2, c.c., in guisa da escludere la necessità del litisconsorzio necessario, la pretesa non era ugualmente accoglibile, in assenza di «alcuna specificazione di quale sia stato il prezzo delle tre vendite (almeno le due immobiliari di agevole rintraccio) o comunque il valore dei tre beni;
anche mai specificate sono state l'ubicazione e l'identificazione dei due immobili sulla locale via Cesare Battisti [...]». Per la cassazione della sentenza V L ha proposto ricorso affidato a cinque motivi. V L e T G hanno resistito con
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