Cass. civ., sez. V trib., sentenza 11/05/2020, n. 08717
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a seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 22691/2014 R.G. proposto da O S, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. S C (pec: Sebastiano.carnevale@ordineavvocatiroma.org), elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma alla via Lucio Papirio n. 7;- ricorrente -contro Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;- intimata - Equitalia Sud s.p.a., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Cosenza in via Paul Harris n. 28;- intimata - avverso la sentenza n. 155/1/13 della Commissione Tributaria Regionale della Calabria, sede di Catanzaro, depositata in data 24/6/2013;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22 gennaio 2020 dal dott. A N;udite le conclusioni del P.G. dott. G G, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e dell'Avv. S C per la ricorrente;Fatto L'agente della riscossione per la provincia di Cosenza notificò ad O S, per conto del comune di Carpanzano, la cartella di pagamento n. 03420090017204213 per TARSU relativa all'anno 2007 dell'importo di euro 440,88. La Sosato impugnò la cartella di pagamento dinanzi alla CTP di Cosenza, deducendo la infondatezza della pretesa tributaria. La CTP rigettò il ricorso con sentenza che la contribuente appellò dinanzi alla CTR della Calabria, sede di Catanzaro, facendo valere anche, per la prima volta, la inesistenza della notifica della cartella di pagamento. La CTR rigettò l'appello. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi. L'Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare alla discussione orale. Diritto Innanzitutto occorre rilevare che non risulta essere stato evocato nel presente giudizio di legittimità il Comune di Carpanzano, ente impositore costituitosi sia in primo grado che in appello. Il Collegio, pur rilevando che si versi in materia di cause inscindibili, ditalché sarebbe necessaria l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, in applicazione dell'art. 331 c.p.c., nondimeno ritiene che, in ossequio al canone costituzionale della ragionevole durata del processo, quest'ultimo possa essere definito nel merito a prescindere dall'estensione del contraddittorio nei confronti dell'ente locale, che si rileverebbe inutile attesa la infondatezza del ricorso.1.Con il primo motivo, rubricato "Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., 167 c.p.c. ed art. 54 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c.", la Sosato censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che il motivo fondato sulla inesistenza giuridica della notificazione della cartella di pagamento è inammissibile per il divieto della proposizione di nuovi motivi in appello, ai sensi dell'art. 57, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992. In particolare, secondo la ricorrente, il Comune impositore, costituito nel giudizio di appello, nulla avrebbe rilevato in relazione all'inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento, sicché il motivo di impugnazione della cartella fondato su tale vizio della notificazione, seppur proposto solo in sede di appello, avrebbe dovuto essere accolto applicando il principio di non contestazione.
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