Cass. pen., sez. II, sentenza 25/01/2022, n. 02872
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Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CHIERIGHIN ANDREA nato a PORRETTA TERME il 04/02/1952 avverso l'ordinanza del 11/03/2021 del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere F DI P;
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di D S, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza confermata dal Tribunale del riesame in data 22/07/2021, disponeva il sequestro conservativo dell'autovettura Jeep Gran Cherokee tg EW974CC formalmente intestata ad A C. Il provvedimento veniva emesso contestualmente alla condanna di R M per una serie di truffe aventi ad oggetto la vendita di autovetture. I giudici del riesame, nel rigettare il ricorso proposto dal terzo interessato A C, ritenevano dimostrato che al di là della intestazione formale il bene rientrava nella sfera giuridica dell'imputato M R sicchè legittimamente ne era stato disposto il sequestro in ragione della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 193 c.p.
2. Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, il legale di fiducia e procuratore speciale di A C il quale deduce due motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge per avere i giudici di merito erroneamente presupposto che si vedeva nell' ipotesi di cui all' art. 193 c.p. Osserva che i giudici di merito non avevano considerato che vi era prova in atti che il bene in questione era stato acquistato nel gennaio del 2017, precedentemente ai fatti di reato sicchè mancavano i presupposti di cui all' art. 193 c.p. per mantenere il provvedimento ablatorio su un bene di proprietà di soggetti terzi diversi dall' imputato o dal responsabile civile.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al tenore della querela sporta in data 11/03/2021. Lamenta che i giudici avevano adottato una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza quanto alla ritenuta sussistenza della malafede del ricorrente necessaria per disporre il sequestro. Rileva che i giudici avevano affermato che il mezzo si trovava nella disponibilità del Rabita e che successivamente era stato imputato al capitale sociale della Europa 3 s.n.c. quale parte di aumento di capitale senza considerare che ciò risultava da una dichiarazione
lette le conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 formulate dal Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, nella persona di D S, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza confermata dal Tribunale del riesame in data 22/07/2021, disponeva il sequestro conservativo dell'autovettura Jeep Gran Cherokee tg EW974CC formalmente intestata ad A C. Il provvedimento veniva emesso contestualmente alla condanna di R M per una serie di truffe aventi ad oggetto la vendita di autovetture. I giudici del riesame, nel rigettare il ricorso proposto dal terzo interessato A C, ritenevano dimostrato che al di là della intestazione formale il bene rientrava nella sfera giuridica dell'imputato M R sicchè legittimamente ne era stato disposto il sequestro in ragione della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 193 c.p.
2. Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione, il legale di fiducia e procuratore speciale di A C il quale deduce due motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta violazione di legge per avere i giudici di merito erroneamente presupposto che si vedeva nell' ipotesi di cui all' art. 193 c.p. Osserva che i giudici di merito non avevano considerato che vi era prova in atti che il bene in questione era stato acquistato nel gennaio del 2017, precedentemente ai fatti di reato sicchè mancavano i presupposti di cui all' art. 193 c.p. per mantenere il provvedimento ablatorio su un bene di proprietà di soggetti terzi diversi dall' imputato o dal responsabile civile.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione con riferimento al tenore della querela sporta in data 11/03/2021. Lamenta che i giudici avevano adottato una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza quanto alla ritenuta sussistenza della malafede del ricorrente necessaria per disporre il sequestro. Rileva che i giudici avevano affermato che il mezzo si trovava nella disponibilità del Rabita e che successivamente era stato imputato al capitale sociale della Europa 3 s.n.c. quale parte di aumento di capitale senza considerare che ciò risultava da una dichiarazione
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