Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2020, n. 05526

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 28/02/2020, n. 05526
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 05526
Data del deposito : 28 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente SENTENZA sul ricorso 7920-2018 proposto da: R L, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

NIZZA

46, presso lo studio dell'avvocato D M, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato G M;
ricorrente 2019 contro 2437 BANCA D'ITALIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la propria sede in VIA

NAZIONALE

91, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIA PATRIZIA DE TROIA e DONATO MESSINEO dell'Avvocatura della Banca stessa;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 5595/2017 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 05/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/2019 dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A P che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato D M, difensore del ricorrente, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato D M, difensore della resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata il 5 settembre 2017 la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'opposizione proposta da L R, già membro del collegio sindacale della Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti s.p.a., nei confronti della Banca d'Italia, avverso il provvedimento n. 743145/15 del 7 luglio 2015, con il quale era stata irrogata la sanzione complessiva di 48.000,00 euro, con riguardo alle accertate carenze dell'attività del collegio sindacale nei controlli interni.

2. Per quanto ancora rileva, alla luce dei motivi del ricorso per cassazione, la Corte territoriale ha osservato: a) che era insussistente la dedotta violazione del principio del ne bis in idem, fondata sulla ritenuta attribuzione di condotte già contestate all'esito di una precedente ispezione del 2012;
b) che la lamentata sovrapposizione fra condotte sanzionate non si era verificata e, soprattutto, non si sarebbe potuta verificare in quanto il ricorrente non era membro del collegio sindacale al momento della prima contestazione;
c) che la prima sanzione era stata irrogata il 12 giugno 2013, in relazione a violazioni accertate dalla Banca d'Italia tra il 14 aprile 2012 e il 29 giugno 2012, mentre la seconda sanzione era stata irrogata il 7 luglio 2015, all'esito di accertamenti ispettivi condotti tra il 20 febbraio 2014 e il 30 maggio 2014;
d) che la prosecuzione delle medesime condotte omissive dell'organo di vigilanza non escludeva in alcun modo l'applicazione della sanzione anche ai diversi componenti del successivo collegio sindacale;
e) che nella proposta sanzionatoria si era specificato che, "nonostante i ripetuti solleciti della Vigilanza, la Carichieti non ha assunto le incisive azioni per il superamento delle criticità rilevate già nel corso dei precedenti accertamenti ispettivi, con conseguente ulteriore involuzione degli equilibri economici e patrimoniali". I Quanto, infine, all'entità della sanzione irrogata, la Corte d'appello ha ritenuto correttamente motivato il provvedimento impugnato, che aveva valorizzato: a) la gravità delle violazioni, tali da comportare, infine, l'adozione del provvedimento di amministrazione straordinaria nei confronti della banca;
b) il fatto che il R era componente del collegio sindacale già da tempo ed era stato destinatario di sanzioni per il medesimo profilo;
c) che era stata applicata un'unica sanzione per una pluralità di comportamenti.
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