Cass. pen., sez. VII, ordinanza 15/05/2019, n. 21019

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 15/05/2019, n. 21019
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21019
Data del deposito : 15 maggio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COCCIMIGLIO GIUSEPPE nato a LAMEZIA TERME il 09/08/1981 avverso la sentenza del 19/04/2018 della CORTE APPELLO di CZAROdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere G A;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

La CORTE APPELLO di CZARO, con sentenza in data 19/04/2018, parzialmente riformando la sentenza pronunciata dal GIP TRIBUNALE di LAMEZIA TERME, in data 25/10/2017, nei confronti di COCCIMIGLIO GIUSEPPE confermava la condanna in relazione ai reati di cui all'art. 628 CP Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo il seguente motivo: violazione di legge e vizio di motivazione (anche sotto il profilo del travisamento) con riferimento alla ritenuta responsabilità. Il ricorso è inammissibile per essere i motivi manifestamente infondati: difatti - mediante una sostanziale reiterazione dei motivi di appello - viene prospettata una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente rispetto a quella accolta nella sentenza di primo grado e confermata dalla sentenza di appello. In sostanza si richiede una rilettura degli elementi fattuali non consentita in questa sede. Sono infatti precluse alla Corte di legittimità sia la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento delle decisione impugnata che la autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, dovendosi essa limitare al controllo se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare lo iter logico seguito (Sez. Un., sent. n. 12 del 31/5/2000, Jakani, Rv. 216260). Inoltre, si ripropongono questioni di mero fatto che implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici;
viceversa dalla lettura della sentenza della Corte territoriale non emergono, nella valutazione delle prove, evidenti illogicità, risultando, invece, kesistenza di un logico apparato argomentativo sulla base del quale si è pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado con riferimento alla responsabilità delldmputato in ordine al fatto ascrittogli;
in tal senso si è fatto riferimento a puntuali risultanze probatorie in base alle quali emergeva che lo imputato era autore delle due contestate rapine (vedi pagg.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi