Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 30/11/2016, n. 24449
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L'art. 36, comma 1, Cost. garantisce sia il diritto ad una retribuzione proporzionata, che assicura ai lavoratori una ragionevole commisurazione della propria ricompensa alla quantità e qualità dell'attività prestata, sia quello ad una retribuzione sufficiente, ossia che non ricada sotto il livello minimo, ritenuto, in un determinato momento storico e nelle condizioni concrete di vita esistenti, necessario ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia un'esistenza libera dignitosa, sicché il mancato adeguamento della retribuzione all'aumentato costo della vita, per un lungo periodo lavorativo, comporta che quanto percepito non sia più proporzionato al valore del lavoro secondo la valutazione fatta inizialmente dalle stesse parti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva riconosciuto, ad una lavoratrice subordinata con mansioni di addetta alle pulizie, l'adeguamento della retribuzione, fissata, fino al 1995, in lire settemila orarie e successivamente in lire dodicimila, quantificando, equitativamente in forza dell'art. 432 c.p.c., l'importo delle differenze retributive in euro venticinque mensili, in considerazione dell'orario di lavoro e dei minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva).
Sul provvedimento
Testo completo
I T T I R I D 30 NOV 2016 E T N E S E - I L L AULA 'A' O B 24449 .16 E T N E S E - E N O I Oggetto REPUBBLICA ITALIANA Z A R T S I G IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E R E T N E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE S R.G.N. 14688/2011 E Cron. 24449 SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. VINCENZO DI CERBO Presidente Ud. 13/09/2016 Dott. GIUSEPPE BRONZINI Consigliere PU Dott. ANTONIO MANNA Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE Consigliere Rel. Consigliere -Dott. PAOLA GHINOY ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 14688-2011 proposto da: in persona del BANCA CARIME S. P.A. C.F. 13336590156, rappresentante pro tempore, elettivamente legale domiciliata in ROMA, VIA GREGORIO VII 466-A, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRA GIORDANO, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO FUSARO, giusta delega in atti;
2016 - ricorrente 2946 contro [...], domiciliata in ROMEO CARMELA C.F. PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE ROMA, SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata difesa dall'avvocato GIOVANNI GALLO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 1243/2010 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 26/11/2010 r.g.n. 1215/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/09/2016 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RITA SANLORENZO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. R. Gen. N. 14688/2011 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Corte d'appello di Salerno con la sentenza n. 1243 del 2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, condannava la Banca Carime s.p.a. a corrispondere a EO EL, a titolo di differenze retributive per il rapporto di lavoro intercorso dal 15/10/1974 al 31/12/2004, nel corso del quale la EO aveva svolto le mansioni di operaia addetta alle pulizie degli uffici, la complessiva somma di € 9.750, oltre agli accessori di legge ed al rimborso delle spese di giudizio. oraria,La Corte territoriale argomentava che la retribuzione corrisposta nella misura di lire 7000 fino al 31/5/1995 e di lire 12.000 per il periodo successivo, non era proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato ex art. 36 Cost., tenuto conto, pur nella pacifica inapplicabilità del contratto collettivo, del mancato adeguamento all' aumentato costo della vita. L'importo delle differenze retributive veniva quantificato in via equitativa ai sensi dell'articolo 432 c.p.c. nella somma di € 25 al mese, in considerazione dell'orario di lavoro giornaliero osservato e dell'entità dei minimi retributivi contrattualmente previsti. La Corte territoriale disattendeva inoltre l'eccezione di prescrizione delle differenze