Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/01/2007, n. 1614
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IANNIRUBERTO Giuseppe - Primo Presidente f.f. -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio - Consigliere -
Dott. GRAZIADEI Giulio - Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. BONOMO Massimo - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONDOMINIO IN GENOVA, PIAZZA DANTE 8, in persona dell'amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO 1, presso lo studio dell'avvocato GA VI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato BRUNI EDOARDO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI GENOVA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14/A4, presso lo studio dell'avvocato DI AB, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato EDDA ODONE, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI CONCESSIONE DELLA PROVINCIA DI GENOVA GEST LINE S.P.A. (già SAN PAOLO RISCOSSIONI GENOVA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati GIOVANNI CALISI, ERSILIO GAVINO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 46/08/04 della Commissione Tributaria regionale di GENOVA, depositata il 13/02/04;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 14/12/06 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
uditi gli avvocati VI GA, AB DI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele, che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
giurisdizione delle Commissioni Tributarie, rimessione alla quinta sezione per le ulteriori censure.
FATTO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DEL RICORSO
1.1. Il Condominio di Piazza Dante, 8, in Genova, ricorre contro il Comune della medesima città ed il Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Genova, Gest Line s.p.a. (già San Paolo Genova Riscossioni s.p.a.) per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe. Le parti intimate resistono con controricorso. Il condominio ricorrente e l'ente comunale hanno anche depositato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. 1.2. In fatto, l'odierno ricorrente ha impugnato gli avvisi di mora, notificati dal concessionario per la riscossione per il preteso mancato pagamento della tassa per l'occupazione di suolo pubblico (tosap) del comune di Genova, con riferimento agli anni 1990, 1991 e 1992. La Commissione tributaria provinciale, investita con ricorso del condominio, ha declinato la giurisdizione, in favore del Giudice ordinario, sul rilievo che, nella specie, la controversia avrebbe ad oggetto un canone ricognitorio, costituente entrata patrimoniale, non tributaria, del Comune. La decisione di primo grado è stata confermata in appello, sul rilievo che "nella fattispecie non si tratta di Tosap, ma di Canone per la concessione di un'area pubblica, esattamente quella data in concessione dal Comune di Genova al Condominio appellante, che l'aveva richiesta per ricavare nel sottosuolo pubblico l'intercapedine ove collocare le griglie di ventilazione".
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, il condominio denuncia, con quattro articolati motivi:
a) violazione e falsa applicazione di norme di diritto e vizio di motivazione, in quanto la Commissione tributaria regionale ha declinato la giurisdizione in conseguenza dell'errata qualificazione del diritto controverso, al quale è stata attribuita natura extratributaria;
b) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia su tre specifiche eccezioni formulate dal condominio (privatizzazione del suolo interessato dalle intercapedini e dalle griglie, insussistenza di un atto di concessione, nullità della costituzione dell'ente comunale).
1.4. L'ente concessionario della riscossione ha chiesto di essere estromesso dal giudizio, per difetto di legittimazione passiva. Il Comune difende la decisione della Commissione tributaria, sul rilievo che la controversia ha ad oggetto una entrata extratributaria, quale è il canone per la occupazione del suolo comunale. Lo stesso Comune eccepisce la inammissibilità del ricorso che non impugna la seconda ratio decidendi su cui si regge la sentenza impugnata.
1.5. Il ricorso, assegnato alla Sezione quinta civile, ratione materiae, è stato poi rimesso a queste SS.UU., a seguito di ordinanza del 1 giugno 2005 della citata sezione, con la