Cass. civ., sez. I, sentenza 21/10/1965, n. 2181

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Il decreto con cui il tribunale fallimentare abbia respinto il reclamo proposto contro il provvedimento del giudice delegato, che abbia dichiarato che il privilegio speciale che assiste, ai sensi dell'art. 2759 cod.civ. i crediti dello stato per l'imposta di ricchezza mobile si estende anche ai crediti che il titolare dello Esercizio o della azienda eventualmente vanti verso terzi, e impugnabile per Cassazione ai sensi dell'art.111 della Costituzione, trattandosi di provvedimento che, risolvendo questioni circa l'attribuzione di diritti, ha contenuto sostanziale di sentenza e che non e impugnabile diversamente.*

Il privilegio speciale che, ai sensi dell'art.2759 cod.civ., assiste i crediti dello stato per l'imposta di ricchezza mobile, dovuta per l'anno in corso e per il precedente, in dipendenza dell'Esercizio del commercio, dell'industria, dell'arte o della professione da parte del contribuente, ha per oggetto anche i beni immateriali e, in particolare, i crediti da questi vantati nei confronti di terzi.*

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 21/10/1965, n. 2181
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2181
Data del deposito : 21 ottobre 1965
Fonte ufficiale :

Testo completo

Il privilegio speciale che, ai sensi dell'art.2759 cod.civ., assiste i crediti dello stato per l'imposta di ricchezza mobile, dovuta per l'anno in corso e per il precedente, in dipendenza dell'Esercizio del commercio, dell'industria, dell'arte o della professione da parte del contribuente, ha per oggetto anche i beni immateriali e, in particolare, i crediti da questi vantati nei confronti di terzi.*