Cass. civ., sez. I, ordinanza 17/10/2019, n. 26512

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, ordinanza 17/10/2019, n. 26512
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26512
Data del deposito : 17 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente Cron. 2C.\ Rep. ORDINANZA C.C. 12/03/19 sul ricorso proposto da TT OD ES, domiciliato in Roma, via Flaminia 322, presso lo studio dell'avv. Antonio Miriello, Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. ES Martingano che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 0963/42171 e all'indirizzo p.e.c. francesco.martingano©avvocativibo.legalmail.it ;

- ricorrente -

Cigh. nei confronti di ---- Fallimento Impresa Magri geom. Anselmo s.p.a., 2019 elettivamente domiciliato in Roma, via Lazio 20/C, presso lo studio dell'avv. Massimo ES Dotto (fax 06/48880821, p.e.c. massimofrancescodotto@ordineavvocatiroma.org ) dal quale è rappresentato e difeso, con l'avv. Massimo Piazza (fax 0521/236972 p.e.c. massimo.piazza@legalmail.it) per procura speciale in calce al ricorso;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 1565/2013 della Corte di appello di Bologna, emessa il 21 giugno 2013 e depositata il 2 settembre 2013, n. R.G. 2070/2008;
sentita la relazione in camera di consiglio del cons. Giacinto Bisogni;
Rilevato che 1. Il Tribunale di Parma, con sentenza n. 1406/2008, ha accolto la domanda proposta dalla curatela del fallimento Impresa Costruzioni Magri geom. Anselmo s.p.a. e pertanto ha dichiarato inefficaci e ha revocato, ex art. 67, secondo comma, legge fallimentare, una serie di pagamenti eseguiti in favore della ditta individuale ES OD, che aveva assunto lavori in subappalto dalla società poi fallita. In conseguenza della revoca il Tribunale ha condannato la ditta convenuta al pagamento di 64.807,26 euro con interessi dalla domanda al saldo.

2. ES OD ha proposto appello contestando che potesse ritenersi provata la scientia decoctionis sulla base degli elementi indiziari addotti dalla curatela fallimentare e privi dei caratteri della precisione, gravità e concordanza. 3 La Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado limitandosi a rettificare un errore di calcolo denunciato dall'appellante. Quanto alla scientia decoctionis, la Corte ha valorizzato in maniera decisiva l'anomalo andamento del rapporto tra le parti, caratterizzato dalla modifica delle iniziali condizioni di pagamento per rimessa diretta in emissione di cambiali, più volte ritirate su richiesta di altrettante proroghe. Gli inadempimenti della debitrice, ha osservato la Corte distrettuale bolognese, datavano sin dalla fine di aprile 1995 (scadenza della prima delle due fatture cui si riferiscono i pagamenti oggetto di revoca), ossia molti mesi prima dei pagamenti, oggetto della revoca da parte della curatela fallimentare, intervenuti tra il 28 settembre e il 13 dicembre 1995. I ritardi si erano protratti senza soluzione di continuità fino alla data dell'ultimo pagamento revocato, con durate oscillanti tra i quattro e i sette mesi. La Corte d'appello rileva, nella sua motivazione, che i documenti prodotti in giudizio non solo dimostrano le ripetute e ravvicinate richieste di dilazione da parte della società debitrice ed i piani di rientro concordati tra le parti con modifica delle modalità di pagamento (da rimessa diretta a 120 giorni, prevista in fattura, a consegna di effetti cambiari) ma attestano altresì, almeno in parte, che anche le nuove scadenze negoziate non furono rispettate, rendendo necessario il richiamo delle cambiali già emesse e la loro sostituzione con altri effetti con scadenze ulteriormente posticipate e in alcuni anche la concessione di una terza proroga mediante emissione di ulteriori effetti. La Corte distrettuale ha quindi rinviato, per la ricostruzione dettagliata dell'andamento del rapporto, al paragrafo 1) della memoria di replica della curatela, "da intendersi qui richiamata ai sensi dell'art. 74 D.L. 15 giugno 2013 n. 69". Ha osservato quindi: "Tali circostanze costituiscono indicatori

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