Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/01/2023, n. 01292
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Testo completo
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10527-2020 proposto da: R L, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato G G;
-ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro Oggetto R.G.N.10527/2020 Cron. Rep. Ud.09/11/2022 PU tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati L M, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 589/2019 della CORTE D'APPELLO di S, depositata il 14/10/2019 R.G.N. 927/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2022 dal Consigliere Dott. L C;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 14.10.2019, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per intervenuta decadenza, la domanda di L R volta alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2008, da cui era stata cancellata a seguito di accertamento ispettivo condotto dall’INPS che, nel disconoscere il rapporto di lavoro intrattenuto con l’azienda agricola “Palo Marcello”, le aveva contestato l’indebita fruizione dell’indennità di disoccupazione. La Corte, in particolare, ha ritenuto che la procedura di notificazione del provvedimento di cancellazione mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali, introdotta dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), si applicasse anche ai provvedimenti di cancellazione concernenti giornate lavorative anteriori al 1°.
1.2011 e, nel rilevare l’avvenuto compimento della decadenza di cui all’art. 22, d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970), ha confermato la pronuncia impugnata anche nella parte in cui aveva conseguentemente escluso la possibilità di contestare il provvedimento di ripetizione dell’indebito. Avverso tali statuizioni L R ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L’INPS ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 11147 del 2022, la Sesta sezione civile di questa Corte ha rimesso la causa a questa Sezione Lavoro in relazione alla questione devoluta con il terzo motivo di ricorso.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria. RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo e il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. (e in subordine dell’art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c.) per non avere la Corte di merito pronunciato sul motivo di appello concernente la mancata prova della pubblicazione telematica degli elenchi recanti la sua cancellazione e comunque per aver rassegnato sul punto una motivazione meramente apparente, siccome contrastante con il contenuto della copia dell’elenco prodotto dall’INPS nei propri atti, dalla quale non era dato in alcun modo desumere quando e per quanto tempo esso era stato pubblicato sul sito internetdell’Istituto. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 12-bis, r.d. n. 1949/1940, e falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere la Corte territoriale ritenuto che la procedura di notificazione a mezzo pubblicazione telematica elenchi trimestrali recanti variazioni o cancellazioni si applicasse anche ai provvedimenti di cancellazione concernenti giornate lavorative anteriori al 1°.1.2011: a suo avviso, infatti, la previsione dell’art. 38, comma 7, cit., andrebbe necessariamente raccordata, quoad tempus, con quella dell’art. 12-bis, parimenti cit., che – nel disporre analoga pubblicazione solo “con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010” –imporrebbe all’INPS di adottare per i provvedimenti di cancellazione relativi a periodi anteriori la forma della comunicazione individuale all’interessato, derivandone altrimenti violazione del principio di irretroattività della legge. Ciò posto, i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure, e sono, complessivamente considerati, privi di fondamento. Come si evince dal contenuto della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha infatti debitamente pronunciato sulla doglianza concernente l’insussistenza di prova dell’avvenuta pubblicazione dell’elenco di variazione del 2016, rilevando che – contrariamente all’assunto d ell’odierna parte ricorrente – “dalla documentazione allegata alla memoria difensiva di primo grado […] risulta[…] la pubblicazione online di variazione dell’elenco nominativo dei braccianti inerente al terzo trimestre 2016” (così pag. 3 della sentenza impugnata);
né è possibile censurare tale motivazione di apparenza, ex art. 132 c.p.c., in relazione al documento allegato telematicamente alla memoria di primo grado e denominato “terzo elenco di variaz. 2016 GIFFONI V.P.”, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, a seguito della modifica dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ad opera dell’art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con l. n. 134/2012), può essere denunciata per cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e sempre ammesso che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (così Cass. S.U. n. 8053 del 2014,
-ricorrente -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro Oggetto R.G.N.10527/2020 Cron. Rep. Ud.09/11/2022 PU tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati L M, EMANUELE DE ROSE, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 589/2019 della CORTE D'APPELLO di S, depositata il 14/10/2019 R.G.N. 927/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/11/2022 dal Consigliere Dott. L C;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza depositata il 14.10.2019, la Corte d’appello di Salerno ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato, per intervenuta decadenza, la domanda di L R volta alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l’anno 2008, da cui era stata cancellata a seguito di accertamento ispettivo condotto dall’INPS che, nel disconoscere il rapporto di lavoro intrattenuto con l’azienda agricola “Palo Marcello”, le aveva contestato l’indebita fruizione dell’indennità di disoccupazione. La Corte, in particolare, ha ritenuto che la procedura di notificazione del provvedimento di cancellazione mediante pubblicazione telematica degli elenchi trimestrali, introdotta dall’art. 38, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), si applicasse anche ai provvedimenti di cancellazione concernenti giornate lavorative anteriori al 1°.
1.2011 e, nel rilevare l’avvenuto compimento della decadenza di cui all’art. 22, d.l. n. 7/1970 (conv. con l. n. 83/1970), ha confermato la pronuncia impugnata anche nella parte in cui aveva conseguentemente escluso la possibilità di contestare il provvedimento di ripetizione dell’indebito. Avverso tali statuizioni L R ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura, successivamente illustrati con memoria. L’INPS ha resistito con controricorso. Con ordinanza interlocutoria n. 11147 del 2022, la Sesta sezione civile di questa Corte ha rimesso la causa a questa Sezione Lavoro in relazione alla questione devoluta con il terzo motivo di ricorso.Il Pubblico Ministero ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. In vista dell’udienza pubblica, parte ricorrente ha depositato ulteriore memoria. RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo e il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. (e in subordine dell’art. 132, comma 2°, n. 4, c.p.c.) per non avere la Corte di merito pronunciato sul motivo di appello concernente la mancata prova della pubblicazione telematica degli elenchi recanti la sua cancellazione e comunque per aver rassegnato sul punto una motivazione meramente apparente, siccome contrastante con il contenuto della copia dell’elenco prodotto dall’INPS nei propri atti, dalla quale non era dato in alcun modo desumere quando e per quanto tempo esso era stato pubblicato sul sito internetdell’Istituto. Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta violazione dell’art. 12-bis, r.d. n. 1949/1940, e falsa applicazione dell’art. 38, comma 6, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), per avere la Corte territoriale ritenuto che la procedura di notificazione a mezzo pubblicazione telematica elenchi trimestrali recanti variazioni o cancellazioni si applicasse anche ai provvedimenti di cancellazione concernenti giornate lavorative anteriori al 1°.1.2011: a suo avviso, infatti, la previsione dell’art. 38, comma 7, cit., andrebbe necessariamente raccordata, quoad tempus, con quella dell’art. 12-bis, parimenti cit., che – nel disporre analoga pubblicazione solo “con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2010” –imporrebbe all’INPS di adottare per i provvedimenti di cancellazione relativi a periodi anteriori la forma della comunicazione individuale all’interessato, derivandone altrimenti violazione del principio di irretroattività della legge. Ciò posto, i primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente, in considerazione dell’intima connessione delle censure, e sono, complessivamente considerati, privi di fondamento. Come si evince dal contenuto della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha infatti debitamente pronunciato sulla doglianza concernente l’insussistenza di prova dell’avvenuta pubblicazione dell’elenco di variazione del 2016, rilevando che – contrariamente all’assunto d ell’odierna parte ricorrente – “dalla documentazione allegata alla memoria difensiva di primo grado […] risulta[…] la pubblicazione online di variazione dell’elenco nominativo dei braccianti inerente al terzo trimestre 2016” (così pag. 3 della sentenza impugnata);
né è possibile censurare tale motivazione di apparenza, ex art. 132 c.p.c., in relazione al documento allegato telematicamente alla memoria di primo grado e denominato “terzo elenco di variaz. 2016 GIFFONI V.P.”, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, a seguito della modifica dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ad opera dell’art. 54, d.l. n. 83/2012 (conv. con l. n. 134/2012), può essere denunciata per cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, e sempre ammesso che il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (così Cass. S.U. n. 8053 del 2014,
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