Cass. pen., sez. VII, ordinanza 21/12/2018, n. 58157
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: R S nato a PALERMO il 11/12/1976 G R nato a PALERMO il 23/05/1983 avverso la sentenza del 19/04/2018 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere U B;N. RG. RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO 1. R S e G R ricorrono avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Termini Imerese che li aveva riconosciuti colpevoli del reato di furto aggravato dalla violenza sulla cosa e su bene esposto a pubblica fede e, riconosciuta alla sola GRE- CO il beneficio delle circostanze attenuanti generiche, aveva condannato il ROTINO alla pena di anni due di reclusione ed euro 200 di multa e a la GRECO alla pena di mesi quattro dì reclusione ed euro 140 di multa. 2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in rela- zione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche al ROTNO e alla declaratoria della intervenuta prescrizione in relazione alla GRECO. 3. Orbene il giudice ha assolto in maniera corretta, e pertanto immune da vizi di legittimità, il proprio onere motivazionale in ordine alla esclusione al favore del ricorrente delle circostanze attenuanti generiche, valorizzando la gravità e della condotta delittuosa e i precedenti penali del prevenuto.
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