Cass. pen., sez. III, sentenza 09/02/2023, n. 05589
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze nei confronti di AY IC ON, nato in [...] il [...];
avverso la ordinanza del 28-01-2022 della Corte di appello di Napoli;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen.;
udita la relazione del Consigliere Vito Di Nicola;
Letta la requisitoria del Procuratore generale, Giovanni Di Leo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze impugna l'ordinanza indicata in epigrafe con la quale la Corte d'appello di Napoli, Sezione persone e famiglia, pronunciandosi in sede di giudizio di rinvio, ha accolto, per quanto di ragione, il ricorso con il quale AY IC ON aveva proposto, ex art. 314 cod. proc. pen., domanda di riparazione per ingiusta detenzione cautelare sofferta per i reati di cui agli artt. 74, co. 1°, 2° e 3° d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 3 legge n. 146 del 2006, chiedendo la liquidazione dell'indennizzo.
2. Il ricorso, presentato dall'Avvocatura dello Stato, è affidato a due motivi, di seguito riassunti ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente Ministero lamenta violazione di legge e vizio di motivazione su punti decisivi per il giudizio (art. 606, comma 1, lettere b) ed e), cod. proc. pen.). Premette che, nel giudizio di merito, il Tribunale ha ritenuto riconducibile con certezza all'AY l'utenza telefonica n. 388 7565015, con l'ulteriore conseguenza che le conversazioni intercettate su tale utenza sono state dichiarate dal Tribunale con certezza attribuibili al prosciolto e tale dato risulta contestato, essendo la sentenza passata in giudicato. Aggiunge, dopo aver riportato nel ricorso le acquisizioni processuali ritenute rilevanti e considerate pretermesse dal giudice di rinvio, che gli elementi emersi dalle conversazioni intercettate, pur ritenuti non idonei a integrare la prova dell'invio di un corriere che trasportava droga dalla Turchia all'Italia, dovevano assumere, tuttavia, un indubbio significato sul piano dell'autonoma valutazione da parte del giudice della riparazione, in quanto, anche il contesto in cui esse si collocavano, era idoneo ad ingenerare nel giudice della cautela la convinzione, poi rivelatasi erronea, relativa al coinvolgimento dell'AY nel traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Di tale composito e corposo quadro istruttorio, il Giudice della riparazione non avrebbe tenuto conto, ai fini dell'accertamento circa la ricorrenza della causa ostativa del dolo o della colpa grave ex art. 314, comma 1, cod. proc. pen., non rivalutando, alla luce dei principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità, gli elementi indiziari e probatori emersi nel corso del processo, né la complessiva condotta tenuta dall'imputato. Il Giudice della riparazione avrebbe, pertanto, mancato di esaminare il composito e ricco materiale indiziario e probatorio, acquisito nel processo penale, e avrebbe omesso di motivare in modo congruo e logico in ordine alla ricorrenza delle condotte dell'istante che potessero aver ingenerato, nel giudice che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale, il convincimento di una sua responsabilità penale. In tale contesto, poi, la Corte avrebbe anche omesso di considerare la circostanza, di indubbio rilievo che dinanzi al Gip, in sede di interrogatorio di garanzia, l'AY si avvalse della facoltà di non rispondere. Conclude affermando che la pronuncia della Corte di merito appare, pertanto, viziata per omessa e/o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia nonché per manifesta violazione