Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/12/2022, n. 35496

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/12/2022, n. 35496
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35496
Data del deposito : 2 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 14612-2019 proposto da: P E, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

COSSERIA

2, presso lo studio degli avvocati RICCARDO FARANDA, PASQUALE MARIA CRUPI che la rappresentano e difendono;

- ricorrente -

contro

BANCA LEONARDO S.P.A., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA GIUSEPPE MAZZINI

27, presso lo studio legale Trifirò & Partners Avvocati, rappresentata e difesa dagli avvocati SALVATORE TRIFIR0', GIAMPAOLO TAGLIAGAMBE, PAOLO ZUCCHINALI,

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 545/2019 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 08/03/2019 R.G.N. 1611/2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/2022 dal Consigliere Dott. A P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. S V' che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato RICCARDO FARANDA;
udito l'Avvocato C G per delega verbale Avvocato SALVATORE TRIFIRO'.

FATTI DI CAUSA

1. E P impugnò il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole da L s.p.a. con lettera del 15 giugno 2017.2. Con ordinanza resa all'esito della fase sommaria, confermata nel giudizio di opposizione, il giudice di primo grado dichiarò risolto il rapporto di lavoro con effetto dal 28 aprile 2017 e condannò la società datrice di lavoro a corrispondere un'indennità risarcitoria omnicomprensiva pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori dal licenziamento al saldo.

3. La Corte di appello di Milano, pronunziando sul reclamo principale della lavoratrice e sul reclamo incidentale della società, in parziale riforma della sentenza di primo grado, nel resto confermata, rideterminò l'indennità risarcitoria omnicomprensiva in diciotto mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto.

3.1. La Corte territoriale, premessa alla stregua delle emergenze istruttorie la effettività e non pretestuosità della soppressione del posto di lavoro della Persiano, e premesso che nella nozione di giustificato motivo oggettivo rientra sia la soppressione del posto di lavoro che l'impossibilità di utile ricollocazione lavorativa del dipendente, con conseguente onere dimostrativo della sussistenza di entrambi gli elementi integranti il giustificato motivo oggettivo di licenziamento interamente a carico della parte datoriale, ha ritenuto che L s.p.a. non avesse offerto sicuri riscontri circa l'impossibilità di «repechage» della Persiano nell'ambito della compagine aziendale. Ha quindi escluso che la rilevata insufficienza probatoria potesse automaticamente tradursi nella < ha ulteriormente osservato che alla luce della complessiva situazione aziendale la reintegrazione della lavoratrice sarebbe risultata eccessivamente onerosa per la Banca datrice di lavoro. Ha pertanto limitato le conseguenze dell'illegittimo licenziamento all'ambito della tutela indennitaria e, tenuto conto dei criteri di cui ai commi 5 e 7 del novellato art. 18 cit., rideterminato l'indennità risarcitoria in diciotto mensilità della retribuzione globale di fatto.
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