Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/06/2018, n. 16541
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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2290/2011 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato. - ricorrente -contro CRISTAL SRL IN LIQUIDAZIONE, rappresentata e difesa dall'avv. G L L e dall'avv. D C, ed elettivamente domiciliata in Roma, via Pisanelli n. 2, presso lo studio di quest'ultimo. - controricorrente - RG n. 2290/2011 Cons. est. R G avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, sezione 12, n. 75/12/09, pronunciata il 14/12/2009, depositata il 18/12/2009. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 2018 dal Consigliere R G;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale I Z, che ha concluso l'accoglimento del ricorso;udito l'Avvocato dello Stato C;udito l'Avvocato D C. RITENUTO IN FATTO 1. In data 2/01/2006 l'Agenzia delle entrate notificava alla Cristal Srl un avviso di accertamento, ai fini IRPEG, IRAP e IVA, relativo all'anno d'imposta 2003;la società formulava istanza di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e, quindi, in data 19/05/2006, sottoscriveva con l'Amministrazione finanziaria un verbale di contraddittorio;il 25/05/2006 l'Agenzia delle entrate notificava alla Cristal Sri, in liquidazione, un atto di rigetto dell'accertamento con adesione che veniva impugnato dalla società. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso della contribuente e tale decisione era confermata dalla Commissione Tributaria regionale del Piemonte (hinc: CTR) con sentenza n. 37/30/09, avverso la quale l'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione. 2. Nel frattempo l'Ufficio, sul presupposto dell'omessa impugnazione del summenzionato avviso di accertamento, iscriveva a ruolo le somme in esso indicate e, in data 15/06/2007, notificava alla contribuente la relativa cartella esattoriale che veniva impugnata dalla società che, con ciò, dava avvio al presente processo. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso;tale decisione è stata riformata dalla CTR, con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice d'appello ha ritenuto che la cartella di pagamento impugnata si fondasse sull'accertamento dei redditi della contribuente, definiti con il verbale di contraddittorio che doveva essere trasfuso nell'accertamento con adesione, sicché l'Ufficio avrebbe dovuto emettere un nuovo avviso di accertamento e non limitarsi a comunicare alla contribuente la reiezione del verbale di contraddittorio, per poi procedere ad emettere la cartella di pagamento impugnata. 2 vz-5( RG n. 2290/2011 Cons. est. R G Per la cassazione della sentenza della CTR propone ricorso l'Ufficio, sulla base di 15 motivi, cui resiste la contribuente con controricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Primo motivo di ricorso: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell'art. 36 D. Lgs 546/92, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.». La ricorrente lamenta il difetto di chiarezza della sentenza impugnata le cui rationes decidendi non sarebbero precisamente individuabili. 2. Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione art. 2909 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.». La ricorrente denuncia l'errore di diritto ove l'interpretazione della sentenza della CTR sia nel senso che essa abbia ritenuto di essere vincolata dalle sentenze di merito, riguardanti l'impugnazione del diniego dell'accertamento con adesione, trattandosi di pronunce non definitive. 3. Terzo motivo: «Motivazione omessa su un fatto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.». Si deduce che la CTR non ha motivato sul passaggio in giudicato delle predette sentenze di merito. 4. Quarto motivo: «Nullità della sentenza impugnata per inosservanza (violazione e falsa applicazione) dell'art. 295 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.». Si fa valere l'errore di diritto della sentenza impugnata che non ha sospeso il processo in attesa della definizione della controversia riguardante l'impugnazione del diniego di accertamento con adesione.
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