Cass. civ., sez. III, sentenza 04/11/2005, n. 21388

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime2

In caso di esercizio del diritto di riscatto di un fondo rustico accertato con sentenza passata in giudicato, il termine di tre mesi per effettuare il pagamento del prezzo inizia a decorrere dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, mentre l'eventuale periodo di sospensione - non oltre l'anno - del detto termine al fine di ottenere un mutuo agevolato inizia a decorrere dalla presentazione della domanda di concessione del mutuo agevolato.(Nella specie, la S.C. ha chiarito che può verificarsi la sospensione del termine qualora, al momento della presentazione della domanda di mutuo, il termine abbia già iniziato a decorrere e non se, come nella specie, la domanda di mutuo è stata presentata oltre venti anni prima del passaggio in giudicato della sentenza che segna l'inizio del decorso del termine.).

Un'affermazione contenuta "ad abundantiam" nella motivazione della sentenza di appello, che non abbia spiegato alcuna influenza sul dispositivo della stessa, essendo improduttiva di effetti giuridici, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, per difetto d'interesse. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso con cui la parte si doleva di una errata affermazione contenuta nella sentenza di secondo grado - laddove si sosteneva che, in caso di riscatto di fondo rustico, è valida l'offerta reale formulata per l'intero prezzo in favore di uno solo dei retrattati - in quanto tale affermazione non aveva avuto alcuna incidenza causale sul "decisum", fondato invece sulla tardività dell'offerta).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 04/11/2005, n. 21388
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21388
Data del deposito : 4 novembre 2005
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VARRONE Michele - Presidente -
Dott. PETTI Battista G. - Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - rel. Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso (n. 31893/2002 R.G.) proposto da:
MA AR VI, detta ZI;
CH ON, CH LI e CH UL, quali eredi di CH OS, elettivamente domiciliati in Roma, via Giosuè Borsi n. 5, presso l'avv. PINTO Guglielmo, che li difende anche disgiuntamente all'avv. TARCHINI Cristina, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro
SC PA;
SC SE;
SC ET;

- intimati -

nonché sul ricorso (n. 2214/2002 R.G.) proposto da:
SC PA;
SC SE;
SC ET, elettivamente domiciliato in Roma, via Gian Battista Vico n. 1, presso l'avv. PROSPERI MANGILI Lorenzo, che li difende unitamente all'avv. BIANCHI ON, giusta delega in atti;

- controricorrenti ricorrenti incidentali -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia n. 608/2002 del 12 giugno - 23 agosto 2002 (R.G. 6052/1999). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 ottobre 2005 dal Relatore Cons. Dott. Mario Finocchiaro;

Udito l'avv. Guglielmo Pinto per i ricorrenti principale e l'avv. Lorenzo Prosperi Mangili per i ricorrenti incidentali;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto 15 settembre 1994 e date successive MA AR VI, detta ZI, CH ON, CH LI e CH UL hanno convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Mantova, SC PA, SE e ET.
Premesso di essere eredi di CH OS, deceduto il 5 dicembre 1989, gli attori hanno esposto che con sentenza 17 ottobre - 27 novembre 1989, passata in cosa giudicata il 12 febbraio 1994 (a seguito del rigetto, da parte della Corte di cassazione del ricorso proposto avverso la stessa da parte dei soccombenti), la Corte di appello di Venezia, in accoglimento di una domanda di riscatto agrario proposta dal predetto CH OS nei confronti dei convenuti, aveva dichiarato trasferita al loro dante causa la proprietà di un fondo rustico in Goito subordinatamente al pagamento del prezzo versato per l'acquisto dagli SC, pari a lire 15.225.000 oltre le spese (pari a lire 119.500).
Riferito ancora, che l'8 luglio 1994 essi concludenti avevano effettuato offerta reale della somma sopra indicata ai creditori i quali, nella persona di SC PA, avevano rifiutata di riceverla, che il 26 luglio 1994 era stato notificato atto di intimazione ai sensi dell'art. 1212 c.c., informando gli aventi diritto del luogo, giorno e ora in cui sarebbe avvenuto il deposito della somma dovuta, che il 5 agosto 1994 per atto del notaio Galassi era stata depositata la somma di lire 15.435.500 su libretto al portatore presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna, con intestazione "eredi CH SC PA, ET e SE" con facoltà per gli SC di ritiro del libretto stesso rimasto in deposito presso la banca e che il relativo verbale era stato notificato il 23 agosto 1994, gli attori hanno chiesto che l'adito tribunale, dato atto della regolarità della procedura, dichiarasse validamente eseguito il deposito della somma a ogni effetto con condanna dei convenuti alle spese a norma dell'art. 1215 c.c.. Costituitisi in giudizio SC SE e ET hanno resistito alla avversa domanda eccependo che nessuna offerta era stata loro effettuata, cosi che la domanda avversaria non poteva trovare accoglimento.
Hanno evidenziato, infatti, quei convenuti che dalla documentazione prodotta da controparte emergeva che l'intera somma era stata offerta al solo SC PA, il quale non aveva alcun titolo per ricevere la quota di questa di spettanza a essi concludenti e comunque, non l'aveva accettata.
In ogni modo, hanno ancora esposto SC SE e ET, a norma dell'articolo unico della L. 8 gennaio 1979, n. 2, l'offerta doveva essere effettuata entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva accolto la domanda di riscatto mentre nella specie erano trascorsi oltre 8 mesi dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione che aveva definito il giudizio e nulla era stato versato o offerto a essi concludenti, avendo gli attori versato (con ritardo) l'intera somma a SC PA. Gli attori, hanno concluso quei convenuti, erano decaduti dal diritto di riscatto per cui gli stessi hanno chiesto il rigetto della domanda attrice con declaratoria di invalidità dell'offerta. Costituitosi in giudizio, altresì, con separata comparsa SC PA eccepiva che l'offerta del prezzo era stata effettuata oltre il terzo mese successivo al passaggio in giudicato della sentenza che aveva riconosciuto il diritto degli attori così che la domanda doveva essere rigettata, con declaratoria della decadenza degli attori stessi dal diritto.
Svoltasi la istruttoria del caso con sentenza 17 marzo 1999 l'adito tribunale ha accolto la domanda attrice rigettando le riconvenzionali con condanna dei convenuti alle spese.
Gravata tale pronunzia dai soccombenti SC SE e ET la Corte di appello di Brescia, con sentenza 12 giugno - 23 agosto 2002 in riforma della sentenza del primo giudice ha rigettato la domanda proposta da MA AR VI, CH ON, LI e UL e, in accoglimento della riconvenzionale proposta da SC PA, SE e ET ha dichiarato gli appellati decaduti dal diritto di riscatto riconosciuto dalla sentenza 27 novembre 1989 della Corte di appello di Venezia, in favore del loro dante causa CH TA.
Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 7 ottobre 2002, hanno proposto ricorso, affidato a due motivi e illustrato da memoria, MA AR VI, CH ON, LI e UL, con atto 5 dicembre 2002.
Resistono, con controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato a due motivi, SC PA, SE e ET.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi