Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/2019, n. 24769

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/10/2019, n. 24769
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24769
Data del deposito : 3 ottobre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 14440-2018 proposto da: LA NEVE STEFANO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GERMANICO

109, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI D'AMICO, rappresentato e difeso dagli avvocati MARIA ANTONIETTA PAPADIA, FRANCESCO VINCENZO PAPADIA;
2019

- ricorrente -

1743

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. P.I. 01585570581, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell'avvocato G P, che la rappresenta e difende;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 642/2018 della CORTE D'APPELLO di B, depositata il 14/03/2018 R.G.N. 2686/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2019 dal Consigliere Dott. P N D T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C, che ha concluso per l'inammissibilità o in subordine rigetto;
udito l'Avvocato F P;
udito l'Avvocato M S per delega verbale Avvocato G P. NN, R.G. 14440/2018 Fatti di causa 1. Con sentenza n. 642/2018, pubblicata il 14 marzo 2018, la Corte di appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il Tribunale della medesima sede, respingendo l'opposizione del lavoratore, aveva ritenuto la legittimità del licenziamento senza preavviso disposto, con lettera in data 15 luglio 2014, da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nei confronti di S L N per avere lo stesso, in qualità di tecnico sanitario assegnato all'Unità Sanitaria Territoriale di Bari, somministrato test di reazione a persone estranee all'azienda e non registrate, in violazione delle procedure di accettazione e delle disposizioni aziendali e collettive in materia di tutela della riservatezza, al fine di trarne utilità personale e con grave danno di immagine per la società, stante la diffusione sugli organi di stampa di notizie relative alla truffa che, mediante l'utilizzo di locali ferroviari, era stata posta in essere a danno di disoccupati.

2. La Corte di appello ha escluso la tardività della contestazione, comunicata con lettera del 24/6/2014, a fronte di notizie di stampa apparse nell'aprile precedente, sul rilievo che il termine di trenta giorni previsto dalla contrattazione collettiva non è perentorio e richiede la valutazione delle circostanze del caso concreto, essendo a tal fine rilevanti le dimensioni dell'impresa, la molteplicità degli inadempimenti contestati al dipendente, il coinvolgimento di diverse strutture e la nomina di una commissione di inchiesta, i cui lavori si erano conclusi il 30 maggio 2014;
ha inoltre escluso la tardività dell'applicazione della sanzione, la lettera di addebito essendo stata ricevuta dal lavoratore il 25/6/2014 e dovendosi bilanciare, nel computo del termine complessivo di venti giorni, stabilito dall'art. 66 C.C.N.L. di categoria, i contrapposti interessi del datore di lavoro a non subire le conseguenze negative dovute all'incidenza del fatto di terzi nel procedimento di perfezionamento della fattispecie "comunicativa" e del destinatario a non essere impedito nell'esercizio dei propri diritti;
quanto poi alla proporzionalità della sanzione irrogata, la Corte ha posto in evidenza come la condotta ascritta al La Neve avesse negativamente inciso sulla "fede pubblica" e sulla "affidabilità" degli accertamenti eseguiti nella Struttura e come essa avesse recato un danno grave all'immagine e alla reputazione della società, oltre a un danno di natura economica pari al costo di somministrazione dei test.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi