Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/03/2021, n. 11640
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da R G M, nato a Laurenzana il 07/06/1953 avverso la sentenza del 12/12/2019 della Corte di appello di Potenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S P, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza,a seguito di gravame interposto dall'imputato G M R avverso la sentenza emessa in data 12710/2018 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 388, comma 5, cod. pen. perché quale custode dei beni sottoposti a pignoramento ometteva di presentare all'istituto di vendite giudiziarie delegato alla vendita i! compendio pignorato, con condanna a pena di giustizia, oltre alle statuizioni in favore delle parti civili costituite.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce:
2.1. Con il primo motivo,violazione dell'art. 388, comma 5, cod.pen. e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento alla sussistenza della condotta materiale e dell'elemento psicologico del reato. La sentenza non solo ha fondato la reponsabilità sulla base delle sole dichiarazioni di una delle parti civili ma nulla ha chiarito in ordine alle ragioni della presunta mancanza del bene in loco. Inoltre alcun accertamento risulta essere stato eseguito circa la presunta consapevolezza del R
udita la relazione svolta dal componente A C;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale S P, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Potenza,a seguito di gravame interposto dall'imputato G M R avverso la sentenza emessa in data 12710/2018 dal locale Tribunale, ha confermato la decisione con la quale il predetto imputato è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 388, comma 5, cod. pen. perché quale custode dei beni sottoposti a pignoramento ometteva di presentare all'istituto di vendite giudiziarie delegato alla vendita i! compendio pignorato, con condanna a pena di giustizia, oltre alle statuizioni in favore delle parti civili costituite.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce:
2.1. Con il primo motivo,violazione dell'art. 388, comma 5, cod.pen. e vizio della motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità con riferimento alla sussistenza della condotta materiale e dell'elemento psicologico del reato. La sentenza non solo ha fondato la reponsabilità sulla base delle sole dichiarazioni di una delle parti civili ma nulla ha chiarito in ordine alle ragioni della presunta mancanza del bene in loco. Inoltre alcun accertamento risulta essere stato eseguito circa la presunta consapevolezza del R
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