Cass. civ., sez. III, sentenza 24/06/1959, n. 1986

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I privilegi non possono essere stabiliti per volontà delle parti non potendo essi sussistere senza un esplicito precetto di legge che li conceda. A tale principio non contraddice il secondo comma dell'art.2745 cod.civ. secondo cui la Costituzione del privilegio può dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti, perché nei casi in cui ciò avviene, come nel privilegio convenzionale agrario di cui all'art.2766 cod.civ. l'accordo delle parti agisce non come causa determinante del privilegio, ma come condizione della sua nascita.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/06/1959, n. 1986
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1986
Data del deposito : 24 giugno 1959

Testo completo

I privilegi non possono essere stabiliti per volontà delle parti non potendo essi sussistere senza un esplicito precetto di legge che li conceda. A tale
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