Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 14/05/2019, n. 12777
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Testo completo
ORDINANZA sul ricorso 8052-2017 proposto da: DI STASO COSIMO DAMX0, elettivamente domiciliato in ROMA, LARGO ORAZI E CURIAZI, l, presso lo studio dell'avvocato V O, rappresentato e difeso dall'avvocato G R;
- ricorrente -
contro
EXCURSUS S.R.L.;
2019 - intimata - 459 avverso la sentenza n. 2100/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/09/2016 r.g.n. 1375/2014. 'PROC. nr. 8052/2017 FATTO RILEVATO CHE:
1. con sentenza del 20.9.2016 (nr. 2100), la Corte di Appello di Bari, in parziale accoglimento del gravame, interposto dalla società Excursus srl avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 7.5.2014, rigettava la domanda di impugnativa del licenziamento (del 21.10.2011) di C G D S;
confermava, invece, la decisione di primo grado quanto alla condanna della parte datoriale al pagamento di € 800,00 in favore del lavoratore;
1.1. la Corte distrettuale osservava come le parti avessero sottoscritto un contratto di lavoro part Urne (25%) di 10 ore settimanali, senza, tuttavia, che, nello stesso (id est: nel contratto) fosse indicata la collocazione temporale della prestazione;
1.2. nei fatti, tuttavia, per i primi sette mesi del rapporto (avente inizio il 5.2.2011), la prestazione era eseguita nelle giornate del sabato e della domenica, in coerenza, anche, con la tipologia dell'attività lavorativa ( lavapiatti in un locale);
1.3. la Corte di appello giudicava, pertanto, il recesso datoriale legittimo, a fronte della sospensione unilaterale della prestazione da parte del lavoratore per tre fine settimana, pur in presenza di «un oggettivo vizio inficiante il rapporto in questione (id est: la mancata indicazione, in contratto, dell'articolazione della prestazione)»;
1.4. a fondamento del decisum, i giudici di merito osservavano (anche) come, alla stregua della normativa di riferimento, l'omissione della collocazione temporale dell'orario di lavoro non comportasse la nullità del rapporto part time ma consentisse al lavoratore di adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la necessaria integrazione;
ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore affidato a cinque motivi;
è rimasta intimata la società Excursus SRL;
DIRITTO CONSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta violazione dell'art. 2119 cod.civ., dell'art. 1 della legge nr. 604 del 1966, degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. nr. 61 del 2000, per aver la Corte di appello ritenuto che il lavoratore dovesse eseguire la prestazione nonostante la fissazione unilaterale, da parte del datore di lavoro, dei giorni -sabato e domenica- in cui rendere la prestazione;
ciò, in violazione delle norme di legge che espressamente (quanto all'inserimento di clausole 'PROC. nr. 8052/2017 elastiche) escludono che il rifiuto del lavoratore di adeguarsi alle direttive aziendali possa costituire giusto motivo di licenziamento;
2. con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione dell'art. 2119 cod.civ., dell'art. 1 della legge nr. 604 del 1966, dell'art. 8, 2° comma, del D.Lgs. nr. 61 del 2000, dell'art. 12 preleggi;
la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui avrebbe erroneamente interpretato l'art. 8, comma 2, del Digs. nr. 61 del 2000, come disposizione che impone al lavoratore, anche a fronte di un inadempimento datoriale (nella specie, rappresentato dalla fissazione unilaterale della collocazione temporale della prestazione lavorativa), l'obbligo di uniformarsi alla scelta datoriale, salvo adire la tutela giudiziaria, per una diversa fissazione delle modalità di svolgimento della prestazione;
3. con il terzo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione dell'art. 2119 cod.civ., dell'art. 1 della legge nr. 604 del 1966, dell'art. 8, 2° comma, quarto periodo, del D.Lgs. nr. 61 del 2000, dell'art. 12 preleggi;
la censura investe la sentenza per contraddittorietà della motivazione laddove avrebbe confermato la condanna della parte datoriale al risarcimento del danno, in favore del lavoratore;
4. con
- ricorrente -
contro
EXCURSUS S.R.L.;
2019 - intimata - 459 avverso la sentenza n. 2100/2016 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 20/09/2016 r.g.n. 1375/2014. 'PROC. nr. 8052/2017 FATTO RILEVATO CHE:
1. con sentenza del 20.9.2016 (nr. 2100), la Corte di Appello di Bari, in parziale accoglimento del gravame, interposto dalla società Excursus srl avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 7.5.2014, rigettava la domanda di impugnativa del licenziamento (del 21.10.2011) di C G D S;
confermava, invece, la decisione di primo grado quanto alla condanna della parte datoriale al pagamento di € 800,00 in favore del lavoratore;
1.1. la Corte distrettuale osservava come le parti avessero sottoscritto un contratto di lavoro part Urne (25%) di 10 ore settimanali, senza, tuttavia, che, nello stesso (id est: nel contratto) fosse indicata la collocazione temporale della prestazione;
1.2. nei fatti, tuttavia, per i primi sette mesi del rapporto (avente inizio il 5.2.2011), la prestazione era eseguita nelle giornate del sabato e della domenica, in coerenza, anche, con la tipologia dell'attività lavorativa ( lavapiatti in un locale);
1.3. la Corte di appello giudicava, pertanto, il recesso datoriale legittimo, a fronte della sospensione unilaterale della prestazione da parte del lavoratore per tre fine settimana, pur in presenza di «un oggettivo vizio inficiante il rapporto in questione (id est: la mancata indicazione, in contratto, dell'articolazione della prestazione)»;
1.4. a fondamento del decisum, i giudici di merito osservavano (anche) come, alla stregua della normativa di riferimento, l'omissione della collocazione temporale dell'orario di lavoro non comportasse la nullità del rapporto part time ma consentisse al lavoratore di adire l'autorità giudiziaria al fine di ottenere la necessaria integrazione;
ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore affidato a cinque motivi;
è rimasta intimata la società Excursus SRL;
DIRITTO CONSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ.- è dedotta violazione dell'art. 2119 cod.civ., dell'art. 1 della legge nr. 604 del 1966, degli artt. 2 e 3 del D.Lgs. nr. 61 del 2000, per aver la Corte di appello ritenuto che il lavoratore dovesse eseguire la prestazione nonostante la fissazione unilaterale, da parte del datore di lavoro, dei giorni -sabato e domenica- in cui rendere la prestazione;
ciò, in violazione delle norme di legge che espressamente (quanto all'inserimento di clausole 'PROC. nr. 8052/2017 elastiche) escludono che il rifiuto del lavoratore di adeguarsi alle direttive aziendali possa costituire giusto motivo di licenziamento;
2. con il secondo motivo -ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione dell'art. 2119 cod.civ., dell'art. 1 della legge nr. 604 del 1966, dell'art. 8, 2° comma, del D.Lgs. nr. 61 del 2000, dell'art. 12 preleggi;
la sentenza impugnata è censurata nella parte in cui avrebbe erroneamente interpretato l'art. 8, comma 2, del Digs. nr. 61 del 2000, come disposizione che impone al lavoratore, anche a fronte di un inadempimento datoriale (nella specie, rappresentato dalla fissazione unilaterale della collocazione temporale della prestazione lavorativa), l'obbligo di uniformarsi alla scelta datoriale, salvo adire la tutela giudiziaria, per una diversa fissazione delle modalità di svolgimento della prestazione;
3. con il terzo motivo - ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. - è dedotta violazione dell'art. 2119 cod.civ., dell'art. 1 della legge nr. 604 del 1966, dell'art. 8, 2° comma, quarto periodo, del D.Lgs. nr. 61 del 2000, dell'art. 12 preleggi;
la censura investe la sentenza per contraddittorietà della motivazione laddove avrebbe confermato la condanna della parte datoriale al risarcimento del danno, in favore del lavoratore;
4. con
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