Cass. civ., sez. II, sentenza 30/09/2021, n. 26563

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/09/2021, n. 26563
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26563
Data del deposito : 30 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente C.C. 14/04/2021 SENTENZA sul ricorso 15315-2014 proposto da: A G, rappresentato e difeso dall'Avvocato V I ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in MODICA (RG) VIA

SACRO CUORE

114/a

- ricorrente -

contro

A F, rappresentato e difeso dall'Avvocato G G, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. S P in ROMA, VIA dell'ACQUEDOTTO del

PESCHIERA

96;
LAZZ-ARELLI SALVATORE e A G, entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato L R ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in SIRACUSA, VIA j dei SANTI CORONATI;
___---- e Nrct AZZÀ—RELLI ANTONINA e AZZ-ARELLI GIUSEPPINA, rappresentate e difese dall'Avvocato M S ed elettivamente domiciliate nel suo studio in CATANIA, VIA TRIESTE-2-8T (1 V la.1711-1070 -(Contror rrenei) - - nonché

contro

- IACONO GIUSEPPA e IACONO ROSA (quali eredi di A R);
A MA (nata 1'1.1.1947);
A G, A A, A GUSEPPE e A G (quali eredi di A P, nato il 26.11.1929 e deceduto il 26.2.2012);
ZOCCO CONCETTA, A A, AZZARELLI ROSA, AZZARELLI PATRIZIA, A MA (nata 1'11.1.1967), AZZARELLI PIETRO (nato il 5.5.1970) (quali eredi di Azzarelli C)

- intimati -

avverso la sentenza n. 1904/2013 della CORTE d'APPELLO di CATANIA pubblicata il 14/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/04/2021 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI.

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione, notificato in data 30.8.1988, i fratelli FRANCESCO, SALVATORE, GIORGIO e GIOVANNI AZZARELLI convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Modica gli altri sei fratelli PIETRO, ROSARIA, CARMELO, MARIA, ANTONINA e GIUSEPPA AZZARELLI, premettendo di essere comproprietari pro indiviso di alcuni beni ereditati dai genitori Antonino Azzarelli e R C, beni costituiti da due case in Pozzallo, da azioni e da somme di denaro depositate in conti correnti bancari e libretti di deposito. Aggiungevano che altri beni erano stati donati dai genitori ai convenuti P, R, A, G e C Azzarelli. Chiedevano che il Tribunale procedesse (previa collazione per imputazione dei beni donati) alla divisione ereditaria e condannasse i convenuti al rimborso delle spese funerarie e di sistemazione della tomba di R C, asseritamente anticipate dagli attori. Tutti i convenuti, ad eccezione di C Azzarelli, si costituivano, aderendo alla domanda di scioglimento della comunione ereditaria e chiedendo il rigetto della domanda relativa al rimborso delle spese funerarie, mentre si dichiaravano pronti, previa verifica dei documenti giustificativi, a partecipare alle spese di sistemazione della tomba. In via riconvenzionale, chiedevano che F A, avendo detenuto fin dal novembre 1979 l'appartamento al primo piano di Via Colombo, venisse condannato a versare in loro favore il relativo frutto;
che G A, avendo detenuto l'appartamento al primo piano di Via Colombo, il garage posto al piano terra di Via Enna e il locale cantina ivi sito, oltre all'autovettura

FIAT

124, già di proprietà del padre, venisse condannato a versare in loro favore i relativi frutti;
che S A, avendo detenuto sin dalla morte della madre, l'appartamento al primo piano di Via Colombo e la casa di Via Enna, venisse condannato a versare in loro favore i frutti. In sede di precisazione delle conclusioni, nell'insistere sulle altre domande e nell'opporsi alle domande riconvenzionali dei convenuti, gli attori concordemente chiedevano che in sede di divisione fosse assegnato a G A l'immobile costituito dal locale falegnameria e dall'attiguo garage e a F A il residuo compendio immobiliare. Con la sentenza n. 579/2002 il Tribunale di Modica accoglieva la domanda di scioglimento della comunione ereditaria e, tra l'altro, attribuiva: a) a G A l'unità immobiliare a piano terra della casa in Pozzallo con ingresso da Via Enna ri. 23 e il garage di Via Colombo;
b) a F A la casa sita in Pozzallo, Via Roma nn. 16-18, gli appartamenti al primo e secondo piano dell'immobile di Via Colombo n. 25 e il locale deposito di Via Enna n. 23;
condannava: c) G A a versare agli altri coeredi pro quota, a titolo di fruttificazione, gli interessi del 5% annuo sul valore dell'appartamento sito al primo piano di Via Colombo dal 12.1.1988 al 5.9.1989;
d) R, P e A A a versare agli altri coeredi pro quota, a titolo di fruttificazione, gli interessi del 5% annuo sul valore dei beni loro rispettivamente donati dal 21.11.1978 sino alla data della sentenza;
e) C e G A a versare agli altri coeredi pro quota, a titolo di fruttificazione, gli interessi del 5% annuo sul valore dei beni loro rispettivamente donati dal 12.1.1988 sino alla data della sentenza. Il Tribunale prevedeva, inoltre, che i condividerli procedessero ai conferimenti, ai prelievi e al versamento dei conguagli indicati nel dispositivo. Il Tribunale rigettava le domande di rimborso delle spese funerarie e di sistemazione della tomba e le altre domande di fruttificazione proposte nei confronti di F e S A, nonché di G A (limitatamente a quelle aventi a oggetto il garage posto a piano terra di via Enna e il locale cantina ivi sito, nonché l'autovettura Fiat 124).Avverso detta sentenza proponeva appelic G A, lamentando: A) l'erroneità del metodo utilizzato per effettuare la collazione;
B) l'errata descrizione del bene assegnatogli in sede di divisione, ricomprendente anche il locale di Via Enna n. 21 (e non 23), locale facente parte deli'immobile richiesto in assegnazione e invece attribuito a F A;
il CTU avrebbe errato anche nella stima dei due immobili;
C) l'errato calcolo degli importi dovuti dai convenuti a titolo di fruttificazione;
D) l'errata stima (per difetto) ci taluni tali ultimi beni;
E) l'insussistenza dell'obbligo di cui al superiore punto 3);
F) l'omessa liquidazione delle spese in favore dell'appellante, costituitosi con nuovo procuratore. L'appellante osservava che in conseguenza dei predet:i errori egli risultava creditore e non debitore della massa. Pertanto, insisteva nella domanda di divisione ma chiedeva che, previa CTU, la sentenza venisse riformata attraverso l'esatta individuazione degli immobili assegnati, il corretto ricalcolo della massa e
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