Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/09/2003, n. 14053
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Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Lavoro14053/03 SEZIONE LAVO Composta dagli Ill.mi Sigg.1 f Dott. Vincenzo TREZZA Presidente TR.G.N. 13821/00 Cron.28230 Consigliere Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Rep. Dott. Donato FIGURELLI w Consigliere Ud. 28/03/03 Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENT ENZA " sul ricorso proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZA GORGA, GIUSEPPE FABIANI, LUIGI UMBERTO PICCIOTTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ZZ LL, elettivamente domiciliata in ROMA 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO 2003 VIA ARNO 1880 AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega -1- in atti;
controricorrente ÷ avverso la sentenza n. 1694/99 del Tribunale di RAVENNA, depositata il 13/03/00 R.G. N. 788/99;
- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/03 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito l'Avvocato FABIANI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio GIALANELLA che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso ed assorbito il primo. " -2- INPS
contro
RL NE SVOLGIMENTO DEL PROCESSO NE RL conveniva in giudizio davanti al Pretore di Ravenna l'INPS, chiedendo che venisse riconosciuto il diritto a vedersi definitivamente corrisposta l'indennità di disoccupazione ordinaria ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 86 del 1988 per il -periodo 1° gennaio 1993 30 aprile 1995, di cui l'Istituto aveva sollecitato la ripetizione come somma indebitamente erogata, perché riferita ai periodi di sospensione di un rapporto di lavoro part-time verticale ( a tempo indeterminato ), che teneva occupata la RL per soli quattro mesi all'anno presso una farmacia comunale di Forli,in sostituzione del personale in ferie. Con sentenza in data 10 febbraio 1999, il Pretore adito accoglieva la domanda e compensava tra le parti le spese del giudizio. Con sentenza in data 16 dicembre 1999, il Tribunale di Ravenna rigettava l'appello dell'INPS, osservando che era da respingere l'eccezione sollevata dall'Istituto circa la mancanza di versamenti contributivi per la chiesta indennità, perchè non dedotta in primo grado e osservando, altresì, che, per la invocata indennità di disoccupazione, sussistevano il presupposto della mancanza dell'attività lavorativa, riscontrabile non soltanto nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, ma anche in quella della temporanea mancanza di lavoro per sospensione del rapporto, nonché quella della involontarietà della disoccupazione, ravvisabile nel rapporto di lavoro part-time cosiddetto verticale, quando esso costituisce, come nel caso esaminato, una scelta a cui il lavoratore non ha prestato adesione, ma necessitata, ossia imposta in assenza di alternative offerte dal mercato del lavoro. L'INPS ricorre per cassazione con tre motivi. Resiste la RL con controricorso. 1 MOTIVI DELA DECISIONE 13 Con il primo motivo l'Istituto ricorrente si duole che il Tribunale di Ravenna abbia ritenuto inammissibile, perché tardiva ( in quanto non presentata in primo grado ma soltanto in appello), l'eccezione di mancato versamento dei contributi in relazione all'invocata indennità di disoccupazione, deducendo che la provvista contributiva, di cui era stata eccepita la carenza, costituisce una condizione dell'azione. Secondo l'Istituto ricorrente, perciò, il Tribunale, in violazione dell'art. 2697 c.c., non aveva addossato sulla RL l'onere di dimostrare la sussistenza del requisito contributivo, di cui era stata eccepita la mancanza e, comunque, in violazione dell'art. 421 c.p.c., non aveva provveduto d'ufficio a compiere gli atti istruttori d'accertamento, resi necessari dalla sollevata eccezione. Con il secondo motivo l'INPS, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 44 del regolamento approvato con R.D. 7 dicembre 1924 n. 2270, nonchè degli artt. 45, 74 terzo comma 76, primo, secondo e terzo comma, 77 del R.D.L. 4 ottobre 1935 n. ' 1827, il tutto in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., deduce che l'art. 45 cit., per qualificare lo stato di disoccupazione indennizzabile, adopera l'espressione “mancanza di lavoro" e il citato art. 44 del regolamento, richiamato dal citato art, 77, richiede che alla domanda venga allegato il certificato di licenziamento e prevede che l'erogazione dell'indennità di disoccupazione possa avvenire per determinate lavorazioni industriali a turno o saltuarie interrotte da brevi periodi, in modo da essere considerate come disoccupazione continuata, facendo, con ciò, desumere che l'indennità di disoccupazione non è dovuta in caso di licenziamento, in