Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2004, n. 20411
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In tema di rivalutazione dei contributi versati alla gestione Mutualità pensioni a favore delle casalinghe, la norma sopravvenuta di cui all'art. 69 legge n. 388 del 2000, in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 78 del 1993, dispone la rivalutazione di tutti i contributi versati fin dalla data di istituzione della gestione medesima, fissando solo dall'1 gennaio 2001 la decorrenza degli aumenti dei trattamenti pensionistici. Ne consegue che, in assenza di una specifica regolamentazione in ordine agli aumenti dei relativi trattamenti pensionistici per il periodo anteriore alla suddetta data, il giudice investito della questione è abilitato - alla stregua della citata sentenza della Corte Costituzionale - all'individuazione di un diverso meccanismo di rivalutazione e, in particolare, all'adozione del criterio di adeguamento previsto dagli artt. 429 cod. proc. civ. e 150 disp. att. dello stesso codice.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. DE LUCA Michele - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. VIGOLO UCno - rel. Consigliere -
Dott. CAPITANIO Natale - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati ALESSANDRO RICCIO, STEFANIA SOTGIA, NICOLA VALENTE, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TT IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MEDAGLIE D'ORO 157, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 885/01 della corte d'Appello di GENOVA, depositata il 14/12/01 R.G.N. 396/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/05/04 dal Consigliere Dott. UCno VIGOLO;
udito l'avv.to A. Pellegrini;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 13 marzo 1998, la sig.ra UC RD, titolare di pensione VMP corrisposta dall'I.N.P.S. ai sensi della legge 389/1963 (istitutiva della "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe), assumendo di avere presentato con esito negativo domanda di riliquidazione del trattamento, ricorreva al Pretore di Genova chiedendo la condanna dell'Istituto di previdenza a riliquidarle la pensione secondo il criterio dell'art. 150 disp. att. c.p.c. ed a corrisponderle le conseguenti differenze di trattamento. L'I.N.P.S. opponeva (per quanto interessa in questa sede) che la sentenza della Corte costituzionale n. 78 del 1993 - che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n. 389/1963 nella parte in cui non prevedeva un meccanismo di
adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati - non poteva considerarsi autoapplicativa, ma postulava l'intervento del legislatore.
Il Tribunale di Genova, in funzione di giudice unico del lavoro, con sentenza 7 febbraio/8 marzo 2000 accoglieva l'impugnazione dell'assicurata, sul rilievo (per quanto ora interessa) che la pronuncia della Corte costituzionale aveva efficacia sui rapporti pendenti e imponeva al giudice di colmare la lacuna normativa ricercando la disposizione applicabile al caso concreto, sicché, in via analogica, dovevano applicarsi gli artt. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. e cioè lo stesso meccanismo già utilizzato dalla
giurisprudenza per la rivalutazione dell'indennità di disoccupazione e previsto, poi, dall'art. 2 del d.lgs. n. 565/1996 in materia di riordino della gestione "Mutualità pensioni" di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389. Avverso la sentenza del Tribunale proponeva appello l'Istituto il quale sottolineava come, a differenza che per la rivalutazione dell'indennità di disoccupazione, nel caso in esame si trattasse di rivalutare la contribuzione, e osservava che il criterio adottato dal primo giudice era quello stesso previsto successivamente dal d.l. n. 166 del 1996, tuttavia non convertito, dal che doveva ricavarsi che
il legislatore non avesse inteso adottarlo.
Lamentava, altresì, che la Corte di merito non avesse tenuto conto dello "ius superveniens" rappresentato dall'art. 69 comma quinto della legge 388/2000.
La Corte di