Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2023, n. 12046

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 22/03/2023, n. 12046
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12046
Data del deposito : 22 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D B I nato ad Avezzano il 16/03/1982, difeso dall'avv. A P del Foro di Avezzano avverso la sentenza dell'Il aprile 2022 della C:orte di Appello di L'Aquila udita la relazione del consigliere P M;
lette ai sensi dell'art. 23 bis legge n. 176/2020 le richieste del Pubblico Ministero F Z, che ha concluso chiedendo la declaratoria d'inammissibilità del ricorso con ogni conseguente statuizione;
lette le conclusioni inviate tardivamente dall'avv. A P, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi del ricorso con l'annullamento della condanna inflitta.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 11 aprile 2022 la Corte di appello di L'Aquila, in parziale riforma di quella emessa il 18 dicembre 2020 dal Tribunale di Avezzano, ha rideterminato la pena inflitta a I D B, previa disapplicazione della recidiva, in quella di un anno di reclusione per il reato di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Avezzano. Secondo la concorde valutazione dei giudici di merito, la prova della penale responsabilità dell'imputato consiste nella constatata presenza dello stesso presso un bar della cittadina abruzzese nella notte del 15 ottobre 2018 mentre egli, in quanto destinatario della predetta misura di prevenzione, aveva anche l'obbligo di permanenza presso il proprio domicilio dalle ore 21.00 alle ore 7.00. Entrambi i giudici hanno disatteso la tesi difensiva secondo cui l'esecuzione della misura di prevenzione doveva ritenersi sospesa perché, avendo il D B subito un periodo di detenzione di durata superiore a due anni, ai sensi dell'art. 14, comma 2-ter, d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 il giudizio di pericolosità sociale del predetto avrebbe dovuto essere oggetto di rinnovata valutazione, invece mai effettuata. In particolare, la Corte di appello ha escluso la fondatezza di tale rilievo difensivo in quanto la sua detenzione non si era protratta per un periodo superiore a due anni. In punto di trattamento sanzionatorio, la «minima gravità del fatto» è stata ritenuta idonea ad escludere l'applicazione della contestata recidiva. I numerosi precedenti penali, invece, sono stati giudicati tali da escludere la concedibilità delle attenuanti generiche.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione I D B, per mezzo del proprio difensore Avv. A P, articolando due motivi.

2.1. Con il primo ha eccepito «violazione di legge ex articolo 606 lettera B) ed E) c.p.p. Nullità della sentenza per violazione di legge derivante da insufficiente ed apparente motivazione». La sentenza è stata censurata sostenendo il difetto motivazionale derivante dall'avere la Corte di appello affermato che non vi era la necessità, nel caso di specie, di rinnovare il giudizio di pericolosità del proposto, perché il periodo di detenzione subito dal D B era stato inferiore a due anni. Secondo la prospettazione difensiva, invece, l'ultimo periodo di detenzione era stato pari a due anni, nove mesi e ventisei giorni di detenzione, in esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di appello di L'Aquila il 6 aprile 2018. Pertanto, la valutazione di pericolosità formulata con il provvedimento applicativo della misura di prevenzione, emesso nel 2011, avrebbe dovuto essere rinnovata e solo in tal caso il reato, commesso il 15 ottobre 2018, avrebbe potuto essere dichiarato sussistente. Il ricorrente ha richiamato quanto statuito da Sez. Unite n. 51407 del 21/06/2018, M., Rv. 273952 in punto di necessaria rivalutazione della pericolosità sociale del destinatario di un provvedimento applicativo della misura di prevenzione personale, nel caso in cui l'esecuzione della stessa sia stata sospesa per un periodo di lunga durata.
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