Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/01/2016, n. 65

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Presupposto del processo di esecuzione civile è l'esistenza di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile, senza che possano venire in rilievo profili cognitori di accertamento dell'obbligazione, sicché, in punto di giurisdizione, non può individuarsi altro giudice competente sulla materia; l'intimato al rilascio non può eccepire, quindi, con l'opposizione al precetto, il difetto della giurisdizione ordinaria connesso alla legittimazione e affrancazione del terreno, che egli assuma gravato da usi civici.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 07/01/2016, n. 65
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 65
Data del deposito : 7 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

65 16 Oggetto REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OPPOSIZIONE ESECUZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 1975/2014 SEZIONI UNITE CIVILI Cron. 65 Composta dagli Ill:mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Primo Presidente•ff. Dott. FEDERICO ROSELLI Ud. 03/11/2015 -- Presidente Sezione Dott. GIOVANNI AMOROSO PU - Consigliere Dott. V N CI. Consigliere Dott. A SO Rel. Consigliere Dott. L MA Dott. A DNE Consigliere Dott. P C - Consigliere Dott. A AO Consigliere Dott. A G Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1975-2014 proposto da: R G, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA 2015 LUIGI RIZZO 50, presso lo studio dell'avvocato ALFREDO 445 IORIO, che lo rappresenta e difende, per delega a margine del ricorso;
ricorrente Lindmotore -

contro

ISTITUTO DIOCESIANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI AVEZZANO, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PRATI FISCALI 292, presso 10 studio dell'avvocato L M, rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE OTTAVI, RENATO SIMONE, per delega in calce al controricorso;
controricorrente - avversO la sentenza n. 612/2012 del TRIBUNALE di n.AVEZZANO depositata il 17/12/2012 e l'ordinanza 58/2013 della Corte d'Appello di L'Aquila depositata il 13/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/11/2015 dal Consigliere Dott. LINA MATERA;
uditi gli avvocati Alfredo IORIO, Renato SIMONE, Giuseppe OTTAVI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. FEDERICO SORRENTINO, che ha concluso per Lina Matina l'inammissibilità, in subordine rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Sulla base di titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Avezzano n. 486\2005, che aveva rigettato la domanda di usucapione di un terreno sito in Scurcola Marsicana proposta da R G ed accolto la domanda di rivendicazione dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Avezzano, tale Istituto notificava al R due atti di precetto, uno per la restituzione del terreno e l'altro per le spese. Il R proponeva opposizione ex art. 605 c.p.c., contestando il diritto dell'Istituto a procedere all'esecuzione, per la sussistenza di un fatto impeditivo successivo alla formazione del titolo esecutivo, consistente nella riconosciuta natura demaniale del bene oggetto di causa, nonchè nella intervenuta legittimazione ed affrancazione di tale immobile in suo favore. L'opponente, inoltre, deduceva la mancanza di procura nell'atto di precetto. Con sentenza in data 17-12-2002 il Tribunale di Avezzano rigettava l'opposizione, rilevando che la procedura attivata in relazione alla legittimazione ed affrancazione del terreno oggetto di causa non aveva intaccato la validità del titolo esecutivo azionato. Aggiungeva che con sentenza n.. 953 del 2011 la Corte di Appello di L'Aquila aveva rigettato il gravame proposto dal R avverso la Luchotro sentenza del Tribunale di Avezzano, precisando che, essendo 1 intervenuta la decisione del Commissario degli Usi Civici che aveva

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