Cass. civ., sez. V trib., ordinanza interlocutoria 08/05/2023, n. 12069

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., ordinanza interlocutoria 08/05/2023, n. 12069
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12069
Data del deposito : 8 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sulricorso n. r.g. 12316 / 20 20 , propost o da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, domiciliata in Roma, VIA DEI PORTOGHESI, N . 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;
-ricorrente -

contro

D P, rappresentato e difeso, per procura in calce al controricorso, dall’Avv. GIUSEPPE FERRARAe dall’Avv. FABIO FRANCO, elettivamente domiciliato presso quest’ultimo in Roma, VIA FRANCESCO DE SANCTIS, N.

4 -controricorrente - avverso la sentenza n. 43/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA TOSCANA, depositatail 14 gennaio 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27aprile 2023 dal consigliere dott. F C . Rilevato che: P D impugnò innanzi alla CTP di Massa Carrara l’avviso di accertamento notificatogli il 24 settembre 2012, con il quale veniva ripreso a tassazione, ai fini Irpef e Iva per l’anno 2004, l’importo di €1.875.814,59 a titolo di “reddito diverso”, e segnatamente di provento di reato, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della l. n. 537 del 1993;
secondo l’Ufficio, tale importo corrispondeva alla quota-parte di spettanza del contribuente il quale, unitamente ai concorrenti L D, R R e C G L, si era appropriato della complessiva somma di € 7.503.258,35, distraendola dal fallimento dell’impresa individuale “D P fu Enrico”, per il tramite di una società paravento denominata Server Plus Ltd.;
di tale complessiva somma, all’esito di giudizio penale a carico dei quattro soci di fatto, la Corte d’Appello di Torino aveva ordinato la restituzione;
il ricorso del Dazzi fu accolto dalla CTP sul rilievo dell’intervenuta decadenza del potere accertativo in capo all’Amministrazione;
il successivo appello di quest’ultima fu respinto dalla CTR della Toscana;
igiudici del gravame, pur rilevando che l’Amministrazione non era incorsa in alcuna decadenza, ritennero la pretesa erariale infondata nel merito;
in tal senso, osservarono che dalla sentenza della Corte d’Appello di Torino, confermata sul punto all’esito del ricorso per cassazione, erano emersi unicamente argomenti che provavano la locupletazione della società Server Plus Ltd, ma non l’effettiva percezione della somma da parte dei soci, con la conseguenza che l’obbligo restitutorio posto a carico di questi ultimi –al di là del nomen juris adottato in sede penale –avesse in realtà natura risarcitoria e fosse, così, privo di ricadute sul piano fiscale;
la sentenza d’appello è impugnata dall’Agenzia delle entrate con ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. Resiste l’intimato con controricorso.
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