Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07250

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07250
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07250
Data del deposito : 21 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: DE SA IA nato a [...] il [...] VA RI NA LA RE nato il [...] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore STEFANO TOCCI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi Ricorsi trattati con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 157/2020 .

RITENUTO IN FATTO

1. De SA UC e AN EZ EN AN Lucrezia, a mezzo dei rispettivi difensori, hanno presentato ricorsi per cassazione avverso la sentenza con la quale il 6/7/2021 la Corte di Appello di Ancona, parzialmente riformando la sentenza emessa nei loro confronti il 9/5/2018 dal Tribunale di Ascoli Piceno, ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di lesioni personali loro ascritto, ed ha confermato il giudizio di penale responsabilità espresso in relazione ad una rapina commessa in concorso all'interno di un esercizio commerciale, concedendo alle predette le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti e rideterminando la pena nella misura ritenuta di giustizia.

2. A sostegno del ricorso della AN EZ sono stati proposti otto motivi di impugnazione:

2.1. Violazione di legge per non essere stata riconosciuta la prescrizione del reato, commesso il 24 gennaio 2009. 2.2. Violazione di legge, in particolare degli artt. 213 e 214 cod. proc. pen, per essere stato attribuito valore di prova ad un riconoscimento fotografico effettuato senza la previa descrizione dei rapinatori.

2.3. Vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni rese in querela, in sede di riconoscimento fotografico ed in dibattimento, che hanno portato all'identificazione della ricorrente in una delle rapinatrici.

2.4. Violazione degli artt. 63 e 350 cod. proc. pen. per avere il mar.11o IP riferito, in sede di testimonianza, le dichiarazioni rese dalla ricorrente quando questa già era gravata da indizi di reità.

2.5. Violazione dell'art. 499 cod. proc. pen., per avere il giudice formulato domande suggestive, tali da nuocere alla genuinità delle risposte.

2.6. Illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al riconoscimento fotografico della ricorrente.

2.7. Violazione di legge per non avere il giudice valutato tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. così da concedere le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e meglio determinare la pena.

2.8. Vizio di motivazione in ordine al rigetto della richiesta

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