Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/12/2012, n. 23856
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L'adozione della misura cautelare della sospensione di un magistrato dalle funzioni e dallo stipendio, ai sensi degli artt. 21 e 22 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, non concretando l'irrogazione di una sanzione disciplinare, non richiede un completo accertamento in ordine alla sussistenza degli addebiti (riservato al giudizio di merito sull'illecito disciplinare), ma presuppone esclusivamente una valutazione circa la rilevanza dei fatti contestati, astrattamente considerati, e la delibazione della possibile sussistenza degli stessi. (Nella specie - relativa a procedimento disciplinare per fatti riguardanti la gestione del ruolo delle controversie civili, fra cui la distribuzione degli incarichi di consulenza tecnica e la pronuncia di provvedimenti in materia di compensi professionali non previsti dalla legge - il giudice disciplinare non aveva svolto attività istruttoria diretta ed aveva proceduto alla delibazione della condotta tenuta dal magistrato riferendosi ai fatti ed ai documenti risultanti dagli atti del procedimento).
Nel giudizio di impugnazione dinanzi alle sezioni unite della Corte di cassazione dei provvedimenti disciplinari irrogati ai magistrati ordinari, regolato dal cod. proc. pen. per tutta la fase antecedente la decisione, per effetto del richiamo di cui all'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006, il ricorso alle sezioni unite può essere presentato, ai sensi dell'art. 571 cod. proc. pen., dall'incolpato personalmente o dal difensore che sia stato nominato prima dell'emanazione del provvedimento impugnato o anche ai soli fini della proposizione dell'impugnazione, e che abbia i requisiti per l'esercizio professionale innanzi alla Cassazione, fermo restando che, ove entrambi presentino ricorso, il giudizio rimane unitario, operando la concentrazione delle impugnazioni in un unico processo e dovendosi dunque considerare il complesso dei motivi da essi proposti.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. P R - Primo Presidente f.f. -
Dott. R L A - Presidente di sezione -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. D P S - Consigliere -
Dott. M V - rel. Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D.G.R. , elettivamente domiciliato in ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato C V, per delega in atti;
- ricorrente -
contro
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
- intimati -
avverso l'ordinanza n. 54/2012 del CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA, depositata il 07/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/11/2012 dal Consigliere Dott. G M;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A U, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha chiesto la sospensione dal servizio e dallo stipendio del dott. R..D.G. , giudice del Tribunale di Nocera Inferiore, in quanto sottoposto a procedimento disciplinare per molteplici capi di incolpazione afferenti la violazione dei doveri di diligenza, laboriosità e correttezza, nonché l'adozione di provvedimenti non previsti dalla vigente normativa.
2.- La Sezione disciplinare di Consiglio Superiore della Magistratura, con ordinanza pronunziata il 3.05.12, ha rilevato che gli illeciti contestati per la loro gravità sono lesivi dell'immagine del magistrato incolpato, nonché del decoro e del ruolo della sua funzione. Considerato lo stesso privo delle doti di equilibrio necessarie per l'esercizio della funzione giurisdizionale e considerati i gravi e reiterati precedenti disciplinari risultanti a carico dello stesso, la Sezione ha ritenuto che l'ulteriore permanenza in servizio del dott. D.G. sarebbe stata fonte di grave e continuo discredito per l'Amministrazione della Giustizia e, pertanto, ha adottato il richiesto provvedimento cautelare, collocando il predetto fuori dal ruolo organico della magistratura e disponendo la corresponsione dell'assegno di legge. 3.- Contro questa ordinanza ha proposto ricorso di dott. D.G. . Non hanno presentato difese gli intimati.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.- Avverso l'ordinanza cautelare risultano aver proposto ricorso in data 4.06.12 sia il dott. D.G. personalmente (con atto presentato nella cancelleria del Tribunale di Salerno), sia l'avv. Vincenzo Calabrese, suo difensore nel giudizio dinanzi alla Sezione disciplinare (con atto presentato nella cancelleria del Tribunale di Nocera Inferiore, che pur recando l'intestazione del D.G. , in realtà risulta sottoscritto dal solo difensore). Nella stessa data il predetto magistrato ha depositato, peraltro indirizzandola al Consiglio superiore della magistratura, una dichiarazione di nomina a difensore del predetto avv. Calabrese.
5.- Ai sensi del D.Lgs. 23 febbraio 2006 n. 109, art. 24 l'incolpato può proporre ricorso per cassazione contro i provvedimenti di sospensione cautelare e le sentenze della Sezione disciplinare del CSM "nei termini e con le forme previsti dal codice di procedura penale". Ai fini dell'individuazione del soggetto legittimato al
ricorso deve, dunque, farsi riferimento all'art. 571 c.p.p., che disciplina l'impugnazione (dell'imputato, prevedendo che quest'ultimo "può proporre impugnazione personalmente o per mezzo di un procuratore speciale nominato anche prima dell'emissione del provvedimento" (comma 1), e che "può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine" (comma 3). Con riferimento al ricorso per cassazione, inoltre, l'art. 613 c.p.p. prevede che "salvo che la parte non vi provveda personalmente, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Davanti alla corte medesima le parti sono rappresentate dai difensori" (comma 1).
Il principio che emerge dalla formulazione delle norme dell'art. 571 c.p.p. è che l'impugnazione può essere proposta personalmente
dall'imputato o dal difensore, che tale sia qualificabile a seguito di precedente nomina o che abbia ricevuto esplicitamente mandato per tale scopo. La giurisprudenza delle Sezioni penali della Corte di cassazione ritiene che la circostanza che il diritto di impugnazione sia attribuito a più soggetti comporta che ciascuno di essi (ed anche ciascun difensore, quando l'interessato ne abbia nominato più di uno) possa promuovere il giudizio di appello o quello di cassazione, ma non che possano aver luogo più giudizi di appello o più giudizi di cassazione. Ne consegue che, una volta promosso ed instaurato un giudizio di impugnazione, ogni difesa deve essere svolta in quel giudizio, in cui devono essere dedotti tutti gli eventuali motivi di gravame (Cass. pen. Sez. 1^, 16.11.93 n. 4881, C);
è questa la rappresentazione che sul piano generale viene data del principio di unicità del diritto di impugnazione, in cui la proposizione del gravame da parte di uno dei soggetti indicati dalla norma non comporta la preclusione a carico degli altri, ma impone agli stessi la concentrazione delle impugnazioni in unico processo (v. anche Sez. 2^, 19 aprile 2006, n. 19835, Barbaro; Sez. 1^, 30 giugno 1999, n. 4561, Lonoce, le quali pongono, altresì, in evidenza che intervenuta la decisione sull'impugnazione, ogni ulteriore gravame è da ritenere inammissibile).
6.- Nel giudizio di impugnazione dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione dei provvedimenti disciplinari irrogati ai magistrati ordinari, tutta la fase antecedente alla decisione del ricorso, ai sensi del già richiamato D.Lgs. n. 109 del 2006, art.24, comma 1,è regolata dalla disciplina del codice di procedura penale, mentre solo la fase della decisione è rimessa alle