Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/2014, n. 9567

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Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa alle sanzioni irrogate ad una banca dall'Agenzia delle Entrate per violazione dell'obbligo di tempestiva rendicontazione delle deleghe F24, previsto dalla convenzione stipulata, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, tra l'Amministrazione finanziaria e la banca delegata, con la quale sono stati disciplinati i diritti ed obblighi reciproci delle parti e, tra essi, i tempi della rendicontazione periodica dei dati riepilogativi, trattandosi di accordo riconducibile allo schema del contratto d'appalto di servizi, di natura civilistica e non tributaria. Ne consegue che la relativa pretesa attiene ad un inadempimento contrattuale sorto nell'ambito di un rapporto privatistico, estraneo all'esercizio del potere impositivo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/05/2014, n. 9567
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9567
Data del deposito : 5 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. A M - Primo Presidente f.f. -
Dott. R R - Presidente di Sez. -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. V R - Consigliere -
Dott. N G - Consigliere -
Dott. D B A - rel. Consigliere -
Dott. V B - Consigliere -
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. B R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12, è domiciliata;

- ricorrente -

contro
BANCA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE DI CREDITO SPA con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso, dall'Avvocato F G, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Trieste, 128 presso lo studio del Dott. M M;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 124/02/07, emessa dalla Commissione Tributaria Regionale di Potenza Sezione Seconda, in data 19 giugno 2007 e depositata in cancelleria il 20 novembre 2007. Udita la relazione della causa, svolta nella pubblica udienza del 25 febbraio 2014, dal Consigliere Dott. A D B;

udito l'Avvocato S V dell'Avvocatura Generale dello Stato per l'Agenzia ricorrente;

udito, altresì, l'Avvocato Falleti, per la Banca controricorrente;

sentito, pure, il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha chiesto affermarsi la giurisdizione del giudice tributario.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Banca per lo Sviluppo della Cooperazione di Credito SPA impugnava in sede giurisdizionale, la cartella di pagamento, concernente pretese relative all'anno 2003, con la quale l'Agenzia Entrate intendeva procedere alla riscossione coattiva delle sanzioni dovute, in dipendenza di atto di contestazione, connesso alla violazione dell'obbligo di rendicontazione delle deleghe di pagamento F24, quale derivante dalla convenzione stipulata nell'anno 1998 dall'ABI e dal Ministero delle Finanze, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 19 comma 5. Deduceva il difetto di notifica dell'atto di contestazione e la "prescrizione del potere sanzionatorio", nonché la vessatorietà della pretesa e l'erroneità della intrapresa procedura di riscossione.
L'Agenzia Entrate, costituendosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice tributario e, nel merito, rivendicava la legittimità del proprio operato.
L'adita Commissione Tributaria Provinciale di Potenza, rigettata la preliminare eccezione, accoglieva il ricorso ed annullava il ruolo e la cartella, argomentando che la mancata previa notifica del presupposto atto di contestazione, rendeva nulla la cartella. L'Agenzia Entrate proponeva appello, con cui censurava la decisione di prime cure, sia per non avere accolto l'eccezione di difetto di giurisdizione, sia pure per non avere considerato

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