Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/10/2022, n. 39500
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: M D nato a BORMIO il 06/03/1978 avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
svolta la relazione dal Consigliere G C;
lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto S P, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. l'avv. D D C, per M D, ha rassegnato memoria con conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, quanto al trattamento sanzionatorio e l'annullamento senza rinvio quanto alla sanzione accessoria;
in subordine, la rideterminazione del trattamento sanzionatorio finale in euro 4.875,00, fermo il già concesso beneficio rateale. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Sondrio, resa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, con la quale M D è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186 c. 2 lett. b) e 2-sexies, codice strada (in Grosio, il 15/12/2018).
2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale in punto dosimetria della pena, che reputa incongrua rispetto al fatto e sorretta da motivazione di stile che, tra l'altro, rinvia a precedenti costituiti da sentenza di applicazione pena per fatti risalenti, uno dei quali del 2005, contestando altresì il rilievo attribuito al tasso alcolemico che si assume non prossimo alla soglia, come ritenuto dai giudici del merito. Con il secondo, lamenta l'esercizio, da parte del giudice penale, di poteri spettanti solo al Prefetto e la erronea applicazione dell'art. 135, codice strada, avuto riguardo alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nei confronti dell'imputato, titolare di patente rilasciata da paese extra unitario, spettando al Prefetto l'adozione dei provvedimenti cautelari. Con il terzo, infine, ha dedotto erronea applicazione della legge penale, questa volta con riferimento all'art. 53, legge n. 689/1981, avuto riguardo alla introduzione del nuovo fattore di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 28/2022, da applicarsi al caso di specie.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S P, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen.
4. La difesa dell'imputato ha rassegnato memoria con conclusioni scritte, anche in replica alle considerazioni espresse dal Procuratore generale, e ha chiesto l'annullamento della impugnata sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per il trattamento sanzionatorio e l'annullamento senza rinvio per la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;
in subordine: nella denegata ipotesi di rigetto integrale del ricorso o del rigetto del motivo sub. 1, la rideterminazione del trattamento sanzionatorio finale in Euro 4.875,00, fermo il già concesso beneficio rateale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte territoriale, quanto alla dosimetria della pena e alla valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato, ha rilevato come essi, pur riconducibili a sentenze rese ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., delineassero una negativa personalità, a prescindere dalla risalenza nel tempo e dalla estinzione degli stessi ai sensi dell'art. 445, cod. proc. pen., o per positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Ha, inoltre, ritenuto congrua la pena, stabilita su un valore mediano della forbice sanzionatoria e del tutto contenuta, a fronte di un valore alcolemico prossimo al limite massimo della lett. b) dell'art. 186, comma 2, codice strada. Quanto, invece, alla sanzione amministrativa
svolta la relazione dal Consigliere G C;
lette le conclusioni rassegnate dal Procuratore generale, in persona del sostituto S P, la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. l'avv. D D C, per M D, ha rassegnato memoria con conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, quanto al trattamento sanzionatorio e l'annullamento senza rinvio quanto alla sanzione accessoria;
in subordine, la rideterminazione del trattamento sanzionatorio finale in euro 4.875,00, fermo il già concesso beneficio rateale. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Milano ha confermato la sentenza del GIP del Tribunale di Sondrio, resa a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, con la quale M D è stato riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 186 c. 2 lett. b) e 2-sexies, codice strada (in Grosio, il 15/12/2018).
2. La difesa dell'imputato ha proposto ricorso, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto erronea applicazione della legge penale in punto dosimetria della pena, che reputa incongrua rispetto al fatto e sorretta da motivazione di stile che, tra l'altro, rinvia a precedenti costituiti da sentenza di applicazione pena per fatti risalenti, uno dei quali del 2005, contestando altresì il rilievo attribuito al tasso alcolemico che si assume non prossimo alla soglia, come ritenuto dai giudici del merito. Con il secondo, lamenta l'esercizio, da parte del giudice penale, di poteri spettanti solo al Prefetto e la erronea applicazione dell'art. 135, codice strada, avuto riguardo alla sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nei confronti dell'imputato, titolare di patente rilasciata da paese extra unitario, spettando al Prefetto l'adozione dei provvedimenti cautelari. Con il terzo, infine, ha dedotto erronea applicazione della legge penale, questa volta con riferimento all'art. 53, legge n. 689/1981, avuto riguardo alla introduzione del nuovo fattore di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 28/2022, da applicarsi al caso di specie.
3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto S P, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell'art. 616, cod. proc. pen.
4. La difesa dell'imputato ha rassegnato memoria con conclusioni scritte, anche in replica alle considerazioni espresse dal Procuratore generale, e ha chiesto l'annullamento della impugnata sentenza, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano per il trattamento sanzionatorio e l'annullamento senza rinvio per la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida;
in subordine: nella denegata ipotesi di rigetto integrale del ricorso o del rigetto del motivo sub. 1, la rideterminazione del trattamento sanzionatorio finale in Euro 4.875,00, fermo il già concesso beneficio rateale. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile.
2. La Corte territoriale, quanto alla dosimetria della pena e alla valorizzazione dei precedenti penali dell'imputato, ha rilevato come essi, pur riconducibili a sentenze rese ai sensi dell'art. 444, cod. proc. pen., delineassero una negativa personalità, a prescindere dalla risalenza nel tempo e dalla estinzione degli stessi ai sensi dell'art. 445, cod. proc. pen., o per positivo svolgimento dei lavori di pubblica utilità. Ha, inoltre, ritenuto congrua la pena, stabilita su un valore mediano della forbice sanzionatoria e del tutto contenuta, a fronte di un valore alcolemico prossimo al limite massimo della lett. b) dell'art. 186, comma 2, codice strada. Quanto, invece, alla sanzione amministrativa
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