Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2014, n. 194

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In materia di tutela dell'immagine, la pubblicazione su un quotidiano di una foto di persona arrestata, estratta dalle foto segnaletiche effettuate dalle forze dell'ordine ma priva dei numeri identificativi propri di queste, non costituisce immagine di persona in "stato di detenzione", con la conseguenza che per la liceità della pubblicazione della stessa non valgono le disposizioni previste dall'art. 8, commi 1 e 2, del codice deontologico dei giornalisti richiamate dall'art. 12 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, fermo restando che la diffusione per finalità giornalistiche dell'immagine di persona cui è attribuito un reato, quale dato personale sottoposto allo stesso trattamento dei dati identificativi anagrafici, è essenziale per l'esercizio del diritto di cronaca, in relazione all'interesse pubblico alla identificazione del soggetto, purché sia rispettosa degli ulteriori limiti della pertinenza e della continenza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/01/2014, n. 194
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 194
Data del deposito : 9 gennaio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Presidente -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
Dott. CARLUCCIO Giuseppa - rel. Consigliere -
Dott. SCRIMA Antonietta - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 12631-2010 proposto da:
EL LV [...], elettivamente domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIULIANO ARTURO in 38122 TRENTO, Viale Rovereto 67, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
S.E.T.A. S.P.A., in persona del legale rappresentante e amministratore delegato dott. SANTANGELO VALTER, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo studio dell'avvocato VITALE ELIO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIANCARLO MASSARI, LA GUARDIA PAOLA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 98/2009 del TRIBUNALE di ROVERETO, depositata il 19/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/11/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO;

udito l'Avvocato ELIO VITALE per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al Tribunale di Bolzano del 2007, riassunto dinanzi al Tribunale di Rovereto dopo la dichiarazione di incompetenza territoriale, l'ing. ER VA convenne in giudizio la società editrice (SETA Spa) del quotidiano "Trentino". Chiese il risarcimento del danno non patrimoniale per essere stato leso il diritto alla riservatezza mediante la pubblicazione sul suddetto quotidiano, e su una locandina collegata, dì una propria foto tratta dal c.d. "cartellino fotosegnaletico", in occasione del suo arresto per furto di energia elettrica.
Il Tribunale - con sentenza pronunciata mediante lettura del dispositivo (il 18 marzo 2009) e depositata il successivo 19 marzo - rigettò la domanda e compensò integralmente tra le parti le spese di lite.

2. Avverso la suddetta sentenza, ER propone ricorso per cassazione con due motivi.
La società editrice si difende con controricorso. Chiede, inoltre, la condanna del soccombente ex art. 385 c.p.c., comma 4. MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Preliminarmente, va dichiarata l'ammissibilità del ricorso proposto avverso sentenza in unico grado, ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 152, nella formulazione applicabile ratione temporis
precedente alla modifica operata con il D.Lgs. n. 150 del 2011. Invero, il giudice del merito, nel richiamare l'ordinanza emanata dal Tribunale di Bolzano, ha ricondotto l'azione nell'ambito dell'art. 152 cit. e ha dichiarato manifestamente infondata, oltre che irrilevante, l'eccezione di incostituzionalità sollevata dalla convenuta in riferimento all'omissione dell'appello. La società convenuta non ha proposto su tale profilo ricorso incidentale.

1.1. Il ricorso è stato spedito anche al Garante in materia di protezione dei dati personali;
la notifica non risulta perfezionata in mancanza dell'avviso di ricevimento. Il mancato perfezionamento della notifica è irrilevante, non essendo previsto un contraddittorio necessario nei suoi confronti;
ne' il Garante era stato parte del giudizio dinanzi al Tribunale.

2. Il Tribunale ha rigettato nel merito la domanda di risarcimento del danno con due argomentazioni alternative;
la particolarità è che la seconda argomentazione è sviluppata sulla premessa della ipotetica negazione della prima.
In estrema sintesi, con la prima ha ritenuto non sussistente la lesione, mediante l'illecito trattamento del dato personale costituto dall'immagine, del diritto alla riservatezza;
con la seconda, ammessa ipoteticamente la lesione del diritto, ha ritenuto la mancata allegazione del pregiudizio non patrimoniale subito.

3. Con riferimento alla prima ratio decidendi, il Tribunale ha escluso che la foto pubblicata potesse qualificarsi come "foto segnaletica", essendo stata privata dei numeri identificativi. Poi, in esito alla comparazione con altre foto prodotte in giudizio dal ricorrente, ha ritenuto che, pur essendo stata estratta da quelle segnaletiche (precisamente quella frontale) effettuate dalle forze dell'ordine in occasione

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