Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2023, n. 8164

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In tema di sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. del trasferimento di proprietà, ove quest'ultimo sia subordinato al pagamento del prezzo o del saldo prezzo, tale pagamento non si atteggia quale evento futuro ed incerto, accidentale rispetto all'atto di trasferimento, afferente alla mera efficacia di quest'ultimo e configurabile come condizione sospensiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 1353 c.c., bensì quale elemento essenziale intrinseco, atto a ripristinare la corrispettività del contratto, di cui la sentenza tiene luogo, tanto che il mancato versamento del dovuto, all'esito del passaggio in giudicato della sentenza, non costituisce ragione di automatica e definitiva inefficacia del trasferimento ex art. 1353 c.c., ma causa di inadempimento risolutivo.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 22/03/2023, n. 8164
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8164
Data del deposito : 22 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 8906/2019 Numero sezionale 470/2023 Numero di raccolta generale 8164/2023 Data pubblicazione 22/03/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8906/19 Rosa RI DI VIRGILIO - Presidente U.P. 2/2/2023 Lorenzo ORILIA - Consigliere GI FORTUNATO - Consigliere Vendita – Sentenza costitutiva di Chiara BESSO MARCHEIS - Consigliere esecuzione specifica – CE TRAPUZZANO - Rel. Consigliere Mancato pagamento del prezzo – ha pronunciato la seguente Usucapione decennale SENTENZA in favore di terzi sul ricorso (iscritto al N.R.G. 8906/2019) proposto da: LO CE (C.F.: [...]), LO DA (C.F.: [...]), LO CA (C.F.: [...]) e LO RI IZ (C.F.: [...]), rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Paola Petrucci e Carla Capri, nel cui studio in Roma, via GI Palumbo n. 3, hanno eletto domicilio;

- ricorrenti -

contro

ZÀ UD (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. GI Franchitti, nel cui studio in Roma, via Magna Grecia n. 39, ha eletto domicilio;
Numero registro generale 8906/2019 Numero sezionale 470/2023 Numero di raccolta generale 8164/2023 Data pubblicazione 22/03/2023 nonché CI UD (C.F.: [...]), FR OD (C.F.: [...]), CI BE (C.F.: [...]) e DI LA (C.F.: [...]), elettivamente domiciliati in Roma, via NN Nicotera n. 29, presso lo studio dell'Avv. Tiziana Cruscumagna, che li rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Francesco Missori, giusta procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

e LO GI (C.F.: [...]), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al “controricorso”, dall'Avv. RI Centonze, nel cui studio in Roma, via Latina n. 49, ha eletto domicilio;
- ricorrente incidentale adesivo - nonché DE IO (C.F.: [...]), CI IO NI (C.F.: [...]), in proprio e in qualità di socio della ECI 81 S.r.l. cancellata dal registro delle imprese, e OL NN (C.F.: [...]), in qualità di socio della ECI 81 S.r.l. cancellata dal registro delle imprese;

- intimati -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 5627/2018, pubblicata il 12 settembre 2018;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 2 febbraio 2023 dal Consigliere relatore CE Trapuzzano;
2 di 43 Numero registro generale 8906/2019 Numero sezionale 470/2023 Numero di raccolta generale 8164/2023 Data pubblicazione 22/03/2023 lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Alessandro Pepe, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
viste le memorie depositate nell'interesse dei ricorrenti e dei controricorrenti, ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

FATTI DI CAUSA

1.– EZ CE, EZ DA, EZ GI, EZ CA e EZ RI IZ convenivano, davanti al Tribunale di Roma, ZI IO, SC IO NI e la Curatela del fallimento della Eci 81 S.r.l., affinché, previo accertamento dell'omesso pagamento del prezzo di vecchie lire 400.000.000, pari ad euro 206.582,76, oltre interessi a decorrere dal 31 luglio 1988, fosse dichiarata l'inefficacia dei trasferimenti immobiliari a favore dei convenuti, disposti con la sentenza del Tribunale di Roma n. 8971/1991, come modificata dalla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3036/1996, passata in cosa giudicata a seguito della sentenza di questa Corte n. 1622/2000. Per l'effetto, chiedevano che fosse dichiarata la proprietà esclusiva, in capo agli attori, dei cespiti in oggetto, con autorizzazione del Conservatore a procedere alle relative trascrizioni e con condanna dei convenuti al rilascio degli immobili nonché al pagamento solidale delle imposte versate in occasione dei trasferimenti di cui si richiedeva la dichiarazione di inefficacia, oltre agli interessi dal giorno del pagamento. Al riguardo, gli attori esponevano: che la citata sentenza del Tribunale di Roma n. 8971 del 25 giugno 1991, come modificata in sede di gravame e passata in giudicato all'esito della pronuncia 3 di 43 Numero registro generale 8906/2019 Numero sezionale 470/2023 Numero di raccolta generale 8164/2023 Data pubblicazione 22/03/2023 di questa Corte, in esecuzione specifica dell'obbligo assunto con il preliminare di vendita stipulato il 29 febbraio 1988 da EZ GI (di cui gli istanti erano eredi), in qualità di promittente alienante, aveva trasferito, in favore di ZI IO e SC IO NI, in qualità di promissari acquirenti, la proprietà del rustico in cemento armato, sito in Roma, via Beverino n. 42, con esclusione del locale garage, “subordinatamente al pagamento del saldo del prezzo di lire 400.000.000”, oltre interessi a decorrere dal 31 luglio 1988 (accessorio stabilito dalla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3036 del 24 settembre 1996);
che la medesima pronuncia, in esecuzione specifica dell'ulteriore preliminare di vendita concluso il 1° marzo 1988 da ZI IO e SC IO NI, in qualità di promittenti venditori, aveva trasferito, in favore della Eci 81 S.r.l., in qualità di promissaria acquirente, tredici porzioni immobiliari ricavate dal rustico oggetto della pregressa promessa di vendita;
che, inoltre, la stessa sentenza, in esecuzione specifica di altrettanti preliminari di vendita conclusi dalla Eci 81 S.r.l., in qualità di promittente alienante, aveva disposto il trasferimento delle singole porzioni immobiliari facenti parte dell'edificio di via Beverino n. 42, come indicate nei rispettivi preliminari, in favore dei promissari acquirenti a) PA OL e GE CI, b) IC BE e Di PI RA, c) EN RI, d) ZO MA, e) ER RI e OR IU, f) AL RD e g) De AT GI;
che successivamente ZI IO e SC IO NI avevano venduto alcuni degli appartamenti ricavati dal suddetto rustico – e non oggetto delle porzioni immobiliari promesse ad Eci, in favore a) di ND CO e PO RI nonché b) di De 4 di 43 Numero registro generale 8906/2019 Numero sezionale 470/2023 Numero di raccolta generale 8164/2023 Data pubblicazione 22/03/2023 LI NI e AN IM;
che, per effetto della registrazione delle predette sentenze, gli istanti avevano corrisposto, rispettivamente euro 13.011,00 a titolo di imposta di registro, euro 2.427,34 a titolo di imposta ipotecaria ed euro 878,00 a titolo di imposta catastale;
che nessun effetto aveva sortito la diffida del 18 settembre 2002, inviata nei confronti dei convenuti nonché degli altri sub-acquirenti dei singoli appartamenti indicati, in relazione al pagamento del residuo prezzo dovuto di vecchie lire 400.000.000, pari ad euro 206.582,76, oltre interessi dal 31 luglio 1988;
che, pertanto, non avevano mai ricevuto il suddetto importo, al cui pagamento era stato subordinato il trasferimento del cespite immobiliare;
che era loro interesse far valere il riferito mancato avveramento della condizione sospensiva contenuta nelle citate sentenze, attraverso la dichiarazione di inefficacia del trasferimento avvenuto in favore di ZI IO e SC IO NI e, conseguentemente, di tutti gli altri trasferimenti derivati, con condanna al rilascio immediato degli immobili e al pagamento degli importi sostenuti in ragione delle citate pronunce. Si costituivano in giudizio ZI IO e SC IO NI (mentre rimaneva contumace la Curatela del fallimento della Eci 81 S.r.l.), i quali chiedevano il rigetto delle avverse domande, rilevando: che la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 3036 del 24 settembre 1996, in parziale riforma della pronuncia impugnata, aveva disposto la condanna generica di EZ CE, EZ DA, EZ GI, EZ CA e EZ RI IZ al risarcimento dei danni, in favore dei convenuti, la cui liquidazione era rimessa ad altro giudizio;
che i convenuti, a 5 di 43 Numero registro generale 8906/2019 Numero sezionale 470/2023 Numero di raccolta generale 8164/2023 Data pubblicazione 22/03/2023 causa dell'inadempimento contrattuale degli eredi EZ, avevano subito gravi pregiudizi sia per la ritardata realizzazione delle unità immobiliari sia per la conseguente ritardata consegna delle stesse ai promissari acquirenti, da quantificarsi approssimativamente in un importo, comprensivo di rivalutazione e interessi legali, pari a vecchie lire 932.614.791;
che il giudizio volto ad ottenere la liquidazione del risarcimento dei danni era stato intrapreso davanti al Tribunale di Roma ed era ancora pendente;
che i convenuti erano dunque legittimati ad eccepire la compensazione dei maggiori importi dovuti con l'importo preteso a titolo di pagamento del prezzo, al quale era stato subordinato l'effetto traslativo. Chiedevano, dunque, che fosse accertata la compensazione e che fosse disposta la sospensione del giudizio, in attesa della definizione della causa avente ad oggetto la liquidazione del risarcimento dei danni. Quindi, nel corso del giudizio, intervenivano, con tre distinti atti, i coniugi LL BE e ER LA, i coniugi IC UD e HI OD nonché AR UD, i quali sostenevano: che avevano acquistato, con rogiti regolarmente trascritti, – i primi due – da ZI IO e SC IO NI, rispettivamente il 30 luglio 1992 e il 15 luglio 1992, e – il terzo – dalla Eci 81 S.r.l. il 15 luglio 1992, tre distinti appartamenti;
che possedevano pacificamente e continuativamente detti cespiti sin dal momento degli acquisti e, dunque, da oltre dieci anni. Per l'effetto, chiedevano il rigetto delle domande proposte dagli attori nonché l'accertamento dell'intervenuto acquisto della proprietà degli appartamenti per usucapione abbreviata e, nel caso in cui la domanda degli attori fosse stata accolta, chiedevano che 6 di 43 Numero registro generale 8906/2019 Numero sezionale 470/2023 Numero di raccolta generale 8164/2023 Data pubblicazione 22/03/2023 quest'ultimi fossero condannati al pagamento dell'eventuale differenza tra il valore degli appartamenti e il prezzo corrisposto. Il Tribunale adito, con sentenza n. 995/2012, depositata il 17 maggio 2012, previo accertamento dell'omesso pagamento – da parte di ZI IO e SC IO NI – del residuo prezzo di vecchie lire 400.000.000, pari ad euro 206.760,00, oltre interessi decorrenti dal 31 luglio 1988, al quale era stato subordinato il trasferimento del rustico sito in Roma, via Beverino n. 42, in esecuzione

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