Cass. pen., sez. III, sentenza 27/02/2023, n. 08468
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Testo completo
N CANCELL24A
SENTENZA
27 FEB 2023 sul ricorso proposto da Y D, n. in Cina il 02/01/1974 IL \RIO avverso la sentenza del 07/05/2021 del Tribunale di Firenze Luan visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M d N, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 maggio 2021, resa all'esito di giudizio dibattimentale, il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, ha ritenuto l'imputata responsabile del reato continuato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 a lei ascritto, condannandola, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e concedendo i doppi benefici di legge.
2. Pur essendo stato indicato in dispositivo il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione, la sentenza comprensiva di quest'ultima è stata depositata in cancelleria soltanto il 6 ottobre 2022 a firma di un giudice persona fisica diverso da quello che l'aveva pronunciata, risultato a ciò impedito. In forza dell'art. 559, comma 4, cod. proc. pen., con decreto del Presidente del Tribunale di Firenze dell'Il luglio 2022, reso in conformità all'art. 168 della vigente Circ. C.S.M. sulle Tabelle degli uffici giudicanti, era infatti stato individuato per tale incombente un diverso giudice componente dell'Ufficio.
3. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, l'imputata ha proposto ricorso immediato per cassazione, ex art. 569 cod. proc. pen., deducendone la nullità, ai sensi degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, cod. proc. pen. per assoluta mancanza di motivazione sulle ragioni della condanna.
4. Il procedimento è stato fissato e trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e succ. modiff. e il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che il ricorso immediato per cassazione è da ritenersi ammissibile, essendo stato dedotta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), la violazione di una disposizione processuale - quella di motivare la sentenza - la cui inosservanza determina nullità ai sensi degli artt. 546, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. Si è dunque al di fuori del motivo previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), che non consentirebbe il ricorso per saltum a norma dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e che, quanto all'ipotesi della carenza di motivazione, va dunque a questi fini intesa come mancanza concernente un punto decisivo della controversia, e non già come omissione, tout court, dell'intero obbligo di motivazione quale nella specie verificatosi (per casi analoghi cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, n. 48655 del 23/09/2015, Hulderov, Rv. 265208;
Sez. 5, n. 43035 del 29/04/2015, Nonino, Rv. 264928). Ed invero, la sentenza impugnata reca tutti gli elementi richiesti dall'art. 546, comma 1, cod. proc. pen., ad eccezione di quello, richiesto sub lett. e), della
SENTENZA
27 FEB 2023 sul ricorso proposto da Y D, n. in Cina il 02/01/1974 IL \RIO avverso la sentenza del 07/05/2021 del Tribunale di Firenze Luan visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G F R;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M d N, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 maggio 2021, resa all'esito di giudizio dibattimentale, il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, ha ritenuto l'imputata responsabile del reato continuato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 a lei ascritto, condannandola, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e concedendo i doppi benefici di legge.
2. Pur essendo stato indicato in dispositivo il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione, la sentenza comprensiva di quest'ultima è stata depositata in cancelleria soltanto il 6 ottobre 2022 a firma di un giudice persona fisica diverso da quello che l'aveva pronunciata, risultato a ciò impedito. In forza dell'art. 559, comma 4, cod. proc. pen., con decreto del Presidente del Tribunale di Firenze dell'Il luglio 2022, reso in conformità all'art. 168 della vigente Circ. C.S.M. sulle Tabelle degli uffici giudicanti, era infatti stato individuato per tale incombente un diverso giudice componente dell'Ufficio.
3. Avverso detta sentenza, a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, l'imputata ha proposto ricorso immediato per cassazione, ex art. 569 cod. proc. pen., deducendone la nullità, ai sensi degli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, cod. proc. pen. per assoluta mancanza di motivazione sulle ragioni della condanna.
4. Il procedimento è stato fissato e trattato ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, e succ. modiff. e il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Firenze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Va premesso che il ricorso immediato per cassazione è da ritenersi ammissibile, essendo stato dedotta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), la violazione di una disposizione processuale - quella di motivare la sentenza - la cui inosservanza determina nullità ai sensi degli artt. 546, comma 3, e 125, comma 3, cod. proc. pen. Si è dunque al di fuori del motivo previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), che non consentirebbe il ricorso per saltum a norma dell'art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e che, quanto all'ipotesi della carenza di motivazione, va dunque a questi fini intesa come mancanza concernente un punto decisivo della controversia, e non già come omissione, tout court, dell'intero obbligo di motivazione quale nella specie verificatosi (per casi analoghi cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, n. 48655 del 23/09/2015, Hulderov, Rv. 265208;
Sez. 5, n. 43035 del 29/04/2015, Nonino, Rv. 264928). Ed invero, la sentenza impugnata reca tutti gli elementi richiesti dall'art. 546, comma 1, cod. proc. pen., ad eccezione di quello, richiesto sub lett. e), della
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