Cass. civ., sez. VI, ordinanza 09/06/2022, n. 18598
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 20674-2020 proposto da: D S L, elettivamente domiciliato in ROMA, SALITA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO 1/B, presso lo studio dell'avvocato D N, che lo rappresenta e difende;- ricorrente -contro MERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA - intimato - avverso la sentenza n. 4094/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 22/11/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. A D P. RILEVATO CHE 1. la Corte d'Appello di Roma ha respinto l'appello proposto da L D S avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede che aveva rigettato la domanda di annullamento delle sanzioni disciplinari (censura e sospensione dall'insegnamento per un giorno) irrogate dalla dirigente scolastica del Liceo Scientifico Statale T L C di Roma in date 7 febbraio e 8 aprile 2015;2. la Corte territoriale ha condiviso le conclusioni alle quali era già pervenuto il primo giudice ed ha evidenziato che: a) il potere di riduzione delle liste testimoniali è discrezionale e può essere esercitato ogniqualvolta il giudice ritenga superflua l'ulteriore assunzione della prova tenuto conto dei risultati già raggiunti;b) la circostanza che la partecipazione del docente al gioco a carte fosse avvenuta in occasione dell'autogestione, non giustificava né il rifiuto di parlare con la dirigente scolastica, che ne aveva fatto richiesta, né il tono aggressivo con il quale il D S aveva poi preteso un colloquio immediato, sebbene la dirigente fosse in quel momento impegnata;c) le dimissioni dall'incarico di segretario verbalizzante non erano state accettate e, pertanto, il D S non poteva rifiutare di svolgere le relative mansioni;3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso L D S sulla base di tre motivi, ai quali non ha opposto difese il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rimasto intimato;4. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo del ricorso denuncia, ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ. e dell'art.118 disp. att. cod. proc. civ. perché, si sostiene, la Corte territoriale, limitandosi a ritenere condivisibile la valutazione delle prove espressa dal Tribunale e ritenendo correttamente esercitato il potere di riduzione della lista testimoniale, si è sottratta all'obbligo di motivare la decisione;
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