Cass. pen., sez. III, sentenza 12/12/2022, n. 46682
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P A nato a Benevento il 03/03/1967;
P G nato a Benevento il 12/11/1988;
P R nata a Benevento il 26/12/1963;
avverso la ordinanza del 03/06/2022 del tribunale di Benevento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G N;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L O che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore degli indagati, avv.to S V che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il tribunale del riesame di Benevento, adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di P A, G e R avverso il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione ai reati ex artt. 81 cpv. cod. pen. 110 cod. pen. 11 Dlgs. 74/2000, emesso dal gip del tribunale di Benevento su denaro nella disponibilità degli istanti, confermava il sequestro.
2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propongono ricorso P A, G e R, mediante il proprio difensore, attraverso due comuni motivi di impugnazione.
3. Con il primo motivo deducono il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riguardo al fumus commissi delicti. Il tribunale con motivazione apodittica si sarebbe appiattito sulle argomentazioni del Gip, omettendo ogni considerazione degli assunti difensivi, e facendo generico riferimento alla attività investigativa da cui emergerebbe il tentativo di sottrarre la Ripu SRL all'azione esecutiva che l'erario avrebbe posto in essere stante l'ingente debito accumulato. Mancherebbe ogni specifica illustrazione degli atti dispositivi fraudolenti richiesti per la fattispecie penale ipotizzata, come anche delle garanzie patrimoniali della società oggetto della finalità di sottrarle alla procedura di
P G nato a Benevento il 12/11/1988;
P R nata a Benevento il 26/12/1963;
avverso la ordinanza del 03/06/2022 del tribunale di Benevento;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere G N;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale L O che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
udito il difensore degli indagati, avv.to S V che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il tribunale del riesame di Benevento, adito ai sensi dell'art. 322 cod. proc. pen. nell'interesse di P A, G e R avverso il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in relazione ai reati ex artt. 81 cpv. cod. pen. 110 cod. pen. 11 Dlgs. 74/2000, emesso dal gip del tribunale di Benevento su denaro nella disponibilità degli istanti, confermava il sequestro.
2. Avverso la pronuncia sopra indicata del tribunale, propongono ricorso P A, G e R, mediante il proprio difensore, attraverso due comuni motivi di impugnazione.
3. Con il primo motivo deducono il vizio di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. con riguardo al fumus commissi delicti. Il tribunale con motivazione apodittica si sarebbe appiattito sulle argomentazioni del Gip, omettendo ogni considerazione degli assunti difensivi, e facendo generico riferimento alla attività investigativa da cui emergerebbe il tentativo di sottrarre la Ripu SRL all'azione esecutiva che l'erario avrebbe posto in essere stante l'ingente debito accumulato. Mancherebbe ogni specifica illustrazione degli atti dispositivi fraudolenti richiesti per la fattispecie penale ipotizzata, come anche delle garanzie patrimoniali della società oggetto della finalità di sottrarle alla procedura di
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