Cass. civ., sez. V trib., sentenza 27/08/2004, n. 17186
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R U - Presidente -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. D N V - Consigliere -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. R F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO dell'ECONOMIA e dalle FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12 presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo difende ope legis;
- ricorrente -
contro
s.p.a. EUROTRADING, con sede in Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) alla Via Napoleone n. 6, in persona del legale rappresentante pro tempore A A, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dall'avv. C T del Foro di Vicenza;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 577/01 depositata il 3 maggio 2001 dalla Corte d'Appello di Venezia. - udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 aprilo 2004 dal Cons. Dr. Michele D'ALONZO;
- udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. G V, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla s.p.a. EUROTRADING il 21 maggio 2002 (depositato il 3 giugno 2002) il MINISTERO dell'ECONOMIA e delle FINANZE - premessa l'integrale riproduzione della sentenza impugnata la quale "per la descrizione del fatto, relativamente anche al procedimento di primo grado, e alle domande proposte in sede di appello" rimandava alla sua precedente "sentenza non definitiva . . . n. 1049 dell'8.5/23.7.1997" -, in forza di unico, complesso motivo chiedeva, con la rifusione delle spese processuali, di cassare la sentenza n. 577/01 depositata il 3 maggio 2001 con la quale la Corte d'Appello di Venezia, accogliendo "per quanto di ragione" sia il gravame principale dell'Amministrazione Finanziaria dello Stato che quello incidentale della contribuente, "in conseguente parziale riforma" della decisione di primo grado, l'aveva condannata a pagare in favore della società predetta la "somma capitale complessiva di lire 41.000.000, con gli interessi decorrenti dal momento della presentazione delle istanze in via amministrativa", dichiarando integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Nel controricorso notificato il 21 giugno 2002 (depositato, a mezzo del servizio postale, con plico spedito il 9 luglio 2002 e pervenuto il 23 luglio 2002) la società intimata, "col favore delle spese del ... grado", chiedeva di respingere "i motivi di impugnazione" avversi o, in subordine, di rimettere alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 del Trattato UE, "questione pregiudiziale specifica" per l'assunta incompatibilità della normativa nazionale di cui all'art. 11 della legge 448/1998 "con la superiore normativa comunitaria".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La corte territoriale veneta, affermando di aderire "all'orientamento giurisprudenziale nel frattempo formatosi (Cass. n. 7176/99;n. 5354/99;n. 4149/99)", per quanto concerne le questioni investite dal motivo di ricorso proposto dal Ministero, ha ritenuto che:
1) "non sia stato superato in seguito all'entrata in vigore dell'art. 11 della legge n. 448 del 1998 il precedente indirizzo
giurisprudenziale (cfr. Cass, sez. un. n. 3458/96 ...) con cui fu riconosciuta la incompatibilità con gli artt. 10 e 12 della direttiva comunitaria n. 335/69 della "tassa annuale ... richiesta in misura pari a quella dovuta per la prima iscrizione"" perché, "come è stato osservato dalla Suprema Corte (cfr. la giurisprudenza citata)", la nuova previsione, con effetto retroattivo, degli importi del tributo "'è riferita testualmente alla tassa di iscrizione dell'atto costitutivo che . . . rappresenta quella dovuta per la prima iscrizione della società nel registro delle imprese", mentre quella stabilita per il mantenimento, negli anni successivi, dell'Iscrizione già effettuata ... viene indicata, nelle medesime disposizioni legislative, come tassa annuale" di tal che, essendo stata mantenuta ferma nell'art. 11 "la suddetta distinzione lessicale" deve ritenersi che la tassa forfetaria per l'iscrizione degli altri atti sociali coincide con la tassa annuale a suo tempo prescritta in aggiunta a quella di iscrizione, dando luogo ad un "cumulo di imposte che ... è stato .. . giudicato contrario al diritto comunitario";
2) "anche per quanto concerne il regime e la misura degli interessi, la nuova normativa (art. 11, comma terzo, legge n. 448/98) . . . non può trovare applicazione" in quanto la stessa prevede una disciplina meno favorevole di quella dettata dalla legge n. 29/61, applicabile, "come chiarito dalla Corte di Cassazione n. 8651/98", "sulle somme da restituire per gli indebiti tributar in tema di tasse sulle concessioni governative".
Lo stesso giudice di appello, inoltre, dopo avere esposto che "nel caso di specie. ...non si discute neppure della misura degli interessi così come disposta dal Tribunale, ma solo della loro decorrenza, stante il contenuto del gravame incidentale e in assenza di doglianza sul punto da parte dell'Amministrazione", ha statuito che "attesa la natura dell'azione de qua (restituzione di indebito), gli interessi sono dovuti, nella misura legale (come disposto dal Tribunale con statuizione ormai coperta dal giudicato interno), dalla costituzione in mora individuabile nella data di presentazione della domanda amministrativa di rimborso".
2. Con il ricorso per Cassazione: il Ministero denuncia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., "violazione" dell'art. 11 della legge n. 448/1998 nonché "insufficiente e contraddittoria
motivazione" adducendo che:
1) la disciplina introdotta da detta norma è compatibile con i principi emergenti dai trattati e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia in quanto - avendo detta Corte stabilito, nella sentenza Ponente Carni, (a) che "i diritti a carattere remunerativo di cui all'art. 12, n. 1, lett. e), della direttiva n. 335 comprendono soltanto le remunerazioni, riscosse all'atto della registrazione o annualmente, la cui entità sia calcolata in base al costo del servizio reso (...)" e (b) che "tale remunerazione non può essere calcolata sulla base dell'insieme dei costi di gestione e d'investimento del servizio (...), ricadendo in tal caso nell'ambito del divieto di cui all'art. 10" della direttiva - la norma stessa prevede "l'obbligo di pagamento di diritti a carattere remunerativo, calcolati sulla base delle remunerazioni riscosse all'atto della registrazione dell'atto costitutivo e, annualmente, degli altri atti di cui è obbligata la pubblicità a norma del codice civile";
2) il terzo comma dell'art. 11 rispetta a) il "principio di effettività" perché "le modalità delineate per la restituzione del tributo non rendono impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferito dall'ordinamento comunitario" nonché:
b) il "principio di equivalenza" in quanto, "secondo la sentenza Ansaldo (15 settembre 1998 in cause riunite C 279/96, C280/96)" della Corte di Giustizia CEE, uno stato membro non è obbligato a "estendere a tutte le azioni di ripetizione di tasse o canoni in violazione del diritto comunitario la disciplina interna più favorevole in materia di rimborso" ma solo a prevedere che "per lo stesso tipo di tasse o canoni tali modalità si applichino indifferentemente alle azioni fondate sul diritto interno e a quelle fondate sul diritto comunitario" e, nel caso, il terzo comma dell'art. 11 "non limita l'applicazione degli interessi al tasso vigente ... ai soli casi di rimborso di tasse di concessione governative sulle società riscosse in violazione del diritto comunitario ma ad ogni caso di ipotizzabile richiesta di rimborso dei suddetti tributi, anche se fondato sul diritto interno".