Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 07307
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AANDRIA SERAFINO nato a TROPEA il 11/08/1995 avverso l'ordinanza del 26/05/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere L I;sentite le conclusioni del PG LUIGI CUOMO che ha confermato la requisitoria scritta e concluso per l'inammissibilita' del ricorso. uditi i difensori, avvocato B G ed avvocato S F, che hanno insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. AANDRIA Serafino veniva sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i delitti di partecipazione alla cosca Accoriniti, affiliata alla 'ndrangheta calabrese ed operante nel territorio del Comune di Zungri (VV) (art. 416 bis cod. pen., capo A), di porto e possesso di arma comune da sparo (capo L6), di minaccia a pubblico ufficiale (capo 17), di concorso in ricettazione (capo B8) e del delitto di cui agli artt. 110, 81 e 455 cod. pen. (capo Q7), tutti aggravati ai sensi dell'art. 416 bis.1 cod. pen., al fine di agevolare la stessa cosca mafiosa. 2. L'ordinanza cautelare veniva confermata il 18/1/2020 dal Tribunale del riesame, adito dall'AANDRIA, ma la Corte di Cassazione con sentenza n. 25009 del 21/7/2020 annullava senza rinvio l'ordinanza applicativa della misura ed il successivo provvedimento di conferma, non riconoscendo la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente. 3. Con sentenza emessa in primo grado all'esito di giudizio abbreviato l'AANDRIA veniva riconosciuto colpevole di tutti i predetti reati, con esclusione solo dell'aggravante mafiosa per i capi L6 e Q7, e condannato alla pena di anni quattordici di reclusione. A seguito di tale pronuncia il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro emetteva nei confronti dell'Alessandria nuova ordinanza di custodia cautelare, e lo stesso Tribunale, pronunciatosi in sede di riesame il 26/5/2022, ha confermato tale provvedimento. 4. Avverso la pronuncia del Tribunale del riesame l'AANDRIA ha proposto ricorso per cassazione, con due distinti atti a firma dell'avv. Giuseppe B e dell'avv. Francesco S. 4.1. L'avv. B ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle esigenze cautelari, adducendo non essere state valutate le ragioni per le quali, considerato anche lo iato temporale dai fatti, sia stato ritenuto sussistente il pericolo di recidivanza da parte di un giovane incensurato non accusato da alcun collaboratore di giustizia e privo di contatti con i riconosciuti promotori ed organizzatori della cosca, e però ritenuto colpevole di fatti risalenti al periodo 2015-2017. L'avv. S ha dedotto:
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