Cass. civ., sez. V trib., sentenza 25/06/2019, n. 16945
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o la seguente SENTENZA sul ricorso 13578-2015 proposto da: GRAPHITE SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. PORRO 8, presso lo studio dell'avvocato A C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato S A giusta delega in calce;- ricorrente -contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;- controricorrente - nonchè contro UFFICIO DELLE DOGANE DI RAVENNA;- intimato - avverso la sentenza n. 1251/2014 della COMM.TRIB.REG. di BOLOGNA, depositata il 20/06/2014;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE D'AURIA;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. I Z che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;udito per il controricorrente l'Avvocato CTA che si riporta agli atti. Fatti di Causa Con sentenza del 13 \ 2o giugno 2014 nr 1251\5\2014 la Commissione regionale dell'Emilia Romagna , in accoglimento dell'appello proposto dalla Agenzia delle Dogane ,confermava l'avviso di accertamento impugnato dal contribuente Tale sentenza era stata oggetto di una procedura di correzione di errore materiale conclusasi il 19 11 2014. Avverso tale sentenza proponeva ricorso la Graphite srl , affidandosi ai seguenti motivi : i) omissione di pronuncia sul merito della pretesa fiscale , violazione dell'art. 112 cpc, ed art 354 in relazione all'art. 360 cpc primo comma nr 3 e 4 , 2) Omessa ,insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 cpc nr 5 . Si costituiva con controricorso l'Agenzia delle Dogane ,la quale in primis deduceva l'inammissibilità del ricorso proposto oltre i termini di legge , in quanto il dies a quo era individuabile solo con riferimento alla data del deposito della sentenza impugnata e non quello relativo alla correzione materiale , e nel merito l'infondatezza dei motivi dedotti . Ragioni della
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