Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/11/2011, n. 24214

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In tema di esdebitazione (istituto introdotto dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5), il beneficio della inesigibilità verso il fallito persona fisica dei debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti richiede, ai sensi dell'art. 142, comma secondo, legge fall., che vi sia stato il soddisfacimento, almeno parziale, dei creditori concorsuali, dovendosi intendere realizzata tale condizione, in un'interpretazione costituzionalmente orientata e coerente con il "favor" per l'istituto già formulato dalla legge delegante (art. 1, comma 6, lett. a), n. 13 della legge 14 maggio 2005, n. 80), anche quando taluni di essi non siano stati pagati affatto, essendo invero sufficiente che, con i riparti almeno per una parte dei debiti esistenti, oggettivamente intesi, sia consentita al giudice del merito, secondo il suo prudente apprezzamento, una valutazione comparativa di tale consistenza rispetto a quanto complessivamente dovuto; una diversa conclusione, volta ad assicurare il pagamento parziale ma verso tutti i creditori, introdurrebbe invero una distinzione effettuale irragionevole tra fallimenti con creditori privilegiati di modesta entità ed altri e non terrebbe conto del fatto che il meccanismo esdebitatorio, pur derogando all'art. 2740 cod. civ., è già previsto nell'ordinamento concorsuale, all'esito del concordato preventivo (art. 184 legge fall.) e fallimentare (art. 135 legge fall.) e, nel fallimento, opera verso le società con la cancellazione dal registro delle imprese chiesta dal curatore (art. 118, secondo comma, legge fall.).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 18/11/2011, n. 24214
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24214
Data del deposito : 18 novembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. P C A - Presidente Sez. -
Dott. L M G - Presidente Sez. -
Dott. M A - Consigliere -
Dott. R R - Consigliere -
Dott. P C - rel. Consigliere -
Dott. M V - Consigliere -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
B R, elettivamente domiciliato in Roma, via Vestricio Spurinna 150, presso l'avv. A G, rappresentato e difeso dall'avv. BENVENUTO GIANFRANCO giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL - in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre 144, presso gli avv. Z V e G C, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;

- controricorrente -

IMS s.p.a. in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via A. Bertoloni 35 presso l'avv. V B, che con l'avv. M B la rappresenta e difende giusta delega in atti;

- controricorrente -

Provalves High Technology s.a.s. di R B e R s.r.l. in persona dei rispettivi legali rappresentanti;

- intimate -
avverso il decreto della Corte d'appello di Milano n. 315/09 VG del 17.7.2009;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.10.2011 dal Relatore Cons. Carlo Piccininni;

Uditi gli avv. Benvenuto per B, Fiscarà con delega per Inail e Biagetti per IMS;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con sentenza del 5.6.2003 il Tribunale di Milano dichiarava il fallimento di R B, oltre che della Provalves high tecnology s.a.s., nella qualità di socio accomandatario di quest'ultima società.
In data 15.3.2007 lo stesso Tribunale emetteva poi decreto di chiusura della procedura fallimentare ed il B, assumendo che ricorressero le diverse condizioni normativamente previste, proponeva istanza finalizzata all'emissione di provvedimento di esdebitazione, ai sensi della L. Fall., art. 142. All'esito del procedimento, nel corso del quale si costituivano alcuni creditori (IMS s.p.a., INAIL, R s.r.l.) opponendosi all'accoglimento della domanda, il Tribunale dichiarava inammissibile il ricorso per l'insussistenza del requisito richiesto dalla L. Fall., art. 142, comma 2, secondo il quale "l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti neppure in parte i creditori concorsuali". 2. - Il provvedimento, reclamato dall'istante, veniva confermato dalla Corte di Appello, che ne affermava la fondatezza sotto il duplice profilo del dato letterale ("l'esdebitazione non può essere concessa qualora non siano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali") e della "ratio" posta a base dell'introduzione dell'istituto, che sarebbe stata individuabile nell'obiettivo di favorire il recupero dell'attività economica del fallito, ove questi fosse risultato meritevole sotto il profilo soggettivo.
In particolare, rilevava la Corte di appello: a) che il riferimento generalizzato e indifferenziato ai creditori concorsuali avrebbe implicato necessariamente il soddisfacimento, pur se soltanto parziale, dei creditori chirografari;
b) che il carattere eccezionale della norma non sarebbe stato compatibile con l'interpretazione estensiva suggerita dal reclamante, secondo la quale anche un solo riparto, indipendentemente dalle classi di creditori o dai gradi di credito soddisfatti, sarebbe stato sufficiente per consentire il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione;

c) che segnatamente tale "ratio" sarebbe stata desumibile dalla relazione illustrativa della legge di riforma del 2006, che avrebbe collegato i limiti di operatività dell'istituto all'esigenza di evitare uno sbilanciamento del sistema in danno dei creditori;

d) che la correttezza della detta interpretazione sarebbe stata avvalorata da altre disposizioni con le quali era stato disciplinato l'istituto, vale a dire dalla L. Fall., artt. 143 e 144, che avrebbero fatto rispettivo riferimento ai debiti concorsuali "non soddisfatti integralmente" e, per i creditori concorsuali non insinuati, alla "percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado";

e) che ad analoghe conclusioni si sarebbe dovuto pervenire sul piano sistematico, attesa la disciplina dettata in tema di concordato (preventivo e fallimentare), che prevede il pagamento in percentuale dei creditori chirografari.
3. - Avverso la decisione B proponeva ricorso per cassazione affidato ad un motivo, cui resistevano con controricorso l'INAIL e l'IMS s.p.a..
All'esito dell'udienza del 28.9.2010, fissata per la discussione, questa Corte disponeva la trasmissione degli atti al Primo Presidente, per la valutazione circa l'opportunità di rimettere la decisione della causa alle Sezioni Unite, trattandosi di questione ritenuta di massima importanza.
La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 4.10.2011.
MOTIVI DELLA DECISIONE

4.a) - Con il solo motivo di impugnazione B R ha denunciato violazione della L. Fall., artt. 142 e 143, con riferimento all'affermata insussistenza del presupposto richiesto per il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione. Secondo la Corte di appello, infatti, il detto riconoscimento sarebbe subordinato all'intervenuto pagamento, anche parziale, di tutti i creditori (compresi quindi anche quelli chirografari) mentre, a dire del ricorrente, al fine indicato sarebbe sufficiente il pagamento parziale di una parte dei creditori, senza la necessità, dunque, di operare alcuna ripartizione in favore dei creditori chirografari. La contraria valutazione espressa sul punto dalla Corte territoriale, incentrata come detto su un argomento testuale e sulla "ratio" dell'istituto, sarebbe dunque errata per le seguenti considerazioni.

4.b) - L'argomento testuale valorizzato dal giudice del merito non deporrebbe nel senso indicato, poiché la nozione di "crediti concorsuali", richiamata dalla Corte di appello con riferimento ai crediti ammessi al passivo, sarebbe in realtà attinente ai crediti derivanti da fatto anteriore all'apertura del concorso, e non presupporrebbe inoltre alcun accertamento in sede di concorso. Da ciò discenderebbe che l'espressione "creditori concorsuali" utilizzata dal legislatore si riferirebbe al coacervo indistinto dei crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento e, conseguentemente, che il riferimento al pagamento parziale riguarderebbe genericamente crediti con fatto genetico antecedente all'apertura del concorso.
Indiretta conferma di quanto sopra si trarrebbe poi dal fatto che l'impossibilità di individuare con certezza tutti i creditori del fallito, essendo viceversa individuabili unicamente quelli concorrenti per effetto della disposta ammissione al passivo, escluderebbe in radice che laddove il legislatore richiama la soddisfazione parziale dei crediti abbia inteso fare riferimento alla totalità delle pretese creditorie esistenti.

4.c) - Ad identiche conclusioni dovrebbe poi pervenirsi, secondo il ricorrente, in relazione alla "ratio" del provvedimento impugnato che, contrariamente a quanto affermato, non presupporrebbe il conseguimento dell'obiettivo della realizzazione di un equo contemperamento delle ragioni del debitore con quelle dei creditori. Il soddisfacimento di tale requisito non sarebbe infatti previsto da alcuna disposizione e la relativa pretesa sarebbe comunque irragionevole, essendo la disciplina normativa incentrata esclusivamente sul comportamento del debitore fallito, nella prospettiva di un suo reinserimento nel mondo produttivo. Non vi sarebbe dunque motivo di distinguere la posizione del debitore che abbia soddisfatto in qualche misura tutti i creditori chirografari rispetto a quella di colui che ciò non abbia fatto, tanto più ove si consideri l'assenza di ogni valutazione relativamente alla consistenza degli importi complessivamente corrisposti. L'omessa considerazione di tale ultimo aspetto determinerebbe dunque l'irragionevole effetto di ritenere meritevole del beneficio l'imprenditore che abbia soddisfatto in misura simbolica crediti chirografari nella sostanziale assenza di crediti privilegiati, a differenza di un imprenditore che abbia soddisfatto in misura consistente crediti privilegiati di importo rilevante. Anche i rilievi svolti dalla Corte di Appello sul piano sistematico, in ragione di un preteso parallelismo fra concordato ed esdebitazione, sarebbero stati a torto formulati, attesa l'assoluta diversità dei due istituti e delle loro rispettive finalità. 5. - Dalle esposte considerazioni dovrebbe dunque desumersi l'erroneità della impugnata decisione, il cui contenuto avrebbe dovuto essere viceversa conforme a quanto sostenuto, poiché: a) la locuzione "non soddisfatti integralmente" sarebbe idonea ad includere sia le ipotesi di soddisfacimento parziale che quelle di totale assenza di riparto in favore di alcune classi di creditori, sicché da essa non potrebbe desumersi la necessità di una soddisfazione (sia pure in misura parziale) dell'integrante dei creditori;
b) l'operatività dell'esdebitazione in favore dei creditori non insinuati, prevista dalla L. Fall., art. 144, non potrebbe essere interpretata a favore della tesi contestata, per una duplicità di ragioni rispettivamente consistenti: b.1) nel fatto che la disposizione è stata modificata con il D.Lgs. n. 169 del 2007, soltanto con il richiamo ai creditori di pari grado, richiamo che non avrebbe alcun significato per quanto qui interessa, atteso che la nozione di grado sarebbe riferibile esclusivamente ai creditori privilegiati;
b.2) in quanto il citato art. 144 disciplina unicamente gli effetti dell'esdebitazione, sicché le disposizioni ivi contenute non potrebbero essere interpretate al fine di stabilire i requisiti necessari per accedere al beneficio;
c) la legge delega in tema di modifica delle discipline concorsuali individua l'obiettivo

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