Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2023, n. 06156

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2023, n. 06156
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06156
Data del deposito : 14 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PETESSI DAMIANO nato a TREVI il 21/02/1937 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere E S;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso letta la memoria del difensore, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 4 giugno 2020 dal Tribunale di Spoleto nei confronti di P D in relazione al delitto previsto dall'art.423 bis, comma 2, cod. pen. per avere cagionato un incendio di vaste proporzioni per colpa, consistita nell'avere utilizzato l'attrezzo agricolo c.d. «trinciasarmenti», idoneo a sviluppare, tramite il contatto con il terreno, fiamme libere o scintille, in periodo estivo, intorno alle ore 12:30, quindi in una delle ore più calde della giornata. In Spoleto il 7 agosto 2013. 2. Il giudizio per cui si è attribuito l'incendio alla condotta dell'imputato si è fondato sui seguenti elementi: - accertamenti compiuti dal Corpo Forestale dello Stato, corredati da prova documentale e fotografica, circa le caratteristiche dell'incendio, che aveva interessato un'area di 28 ettari rendendo necessario l'intervento di un canadair per le operazioni di spegnimento, protrattesi per un'intera giornata;
- il rinvenimento nel terreno dell'imputato di un macchinario «trinciastocchi», di sua proprietà, con segni di bruciatura e un cingolo fuori sede;
- l'ubicazione del terreno di proprietà dell'imputato a valle rispetto all'area in cui si era sviluppato l'incendio, coerente con la direzione del vento;
- la testimonianza di E e T A, che avevano visto propagarsi le fiamme dal terreno dell'imputato;
- le stesse ammissioni dell'imputato, che aveva dichiarato di aver notato alle ore 12:00 circa, in una zona in cui era appena passato con il trattore cingolato, una striscia di fumo di circa 10 metri.

3. Entrambi i giudici di merito hanno escluso che il rinvenimento, alcuni giorni più tardi e nel medesimo luogo interessato dalle fiamme, di una cartucciera parzialmente distrutta con relative munizioni da caccia ivi custodite potesse porre in dubbio il collegamento causale tra la condotta dell'imputato e l'incendio, sia perché lo spiegamento di forze del 7 agosto avrebbe consentito di rinvenire la cartucciera, se già presente in loco, sia perché la cartucciera si era rivelata integra, dovendosi escludere la tesi difensiva dell'esplosione.

4. Nelle conformi sentenze di merito si è ritenuto gravemente imprudente il comportamento dell'imputato che, in una giornata particolarmente afosa di piena estate e nelle ore più calde con presenza di vento, aveva utilizzato un macchinario con coltelli rotanti ad elevata velocità, tali da favorire la produzione di scintille in presenza di vegetazione secca.

5. Damiano P propone ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata per i seguenti motivi: - violazione degli artt. 40 e 43 cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 40, 43 e.423 bis cod. pen. con specifico riferimento al nesso causale. La difesa lamenta l'assenza di prove idonee alla ricostruzione del fatto, avendo gli inquirenti seguito sin dall'origine l'unica ipotesi ritenuta plausibile dell'addebitabilità dell'origine dell'incendio allo sfregamento delle lame della macchina trinciastocchi sul terreno. Non risulta provato, oltre ogni ragionevole dubbio, che l'evento sia stato causato dalla condotta dell'imputato, non avendo gli inquirenti verificato ipotesi alternative, laddove la difesa aveva introdotto la prova della presenza sul terreno di materiale altamente infiammabile portato a contatto con le lame roventi del trinciastocchi o comunque con la pressione esercitata dal passaggio del mezzo agricolo, idonea a provocare l'incendio a prescindere dall'orario di impiego del macchinario;
- violazione di legge e illogicità della motivazione in relazione agli artt. 40, 43 e 423 bis cod. pen. con riferimento alla prevedibilità dell'evento. La stessa Corte di appello ha ammesso che la presenza di proiettili abbandonati nel punto in cui si è originato l'incendio fosse un fattore del tutto imprevedibile e idoneo a cagionare fiamme molto più consistenti dell'ipotizzata scintilla determinata dalla collisione delle lame del macchinario con il terreno;
la Corte territoriale ha, tuttavia, seguito un iter argomentativo e logico del tutto svincolato sia dal capo di imputazione che dai principi generali del diritto penale, sostenendo che nulla sarebbe cambiato qualora l'origine dell'incendio fosse stata dovuta allo scoppio di alcune cartucce e affermando apoditticamente che fosse comunque prevedibile che il fuoco, da qualunque fonte scaturito, si producesse senza alcuna possibilità di autospegnimento. La motivazione è manifestamente illogica laddove, pur ammettendo l'imprevedibilità della presenza sul posto di una cartucciera, ritiene comunque rimproverabile la condotta posta in essere dall'imputato, considerato responsabile sia per essersi determinato a compiere operazioni nelle ore più calde della giornata sia per non aver predisposto adeguate cautele per prevenire l'incendio o per tentare di domarlo. Nella sentenza si fa riferimento all'omessa adozione di cautele come acqua o estintori sebbene nel capo di imputazione non sia stato contestato l'utilizzo del mezzo agricolo in condizioni di vento e sebbene sia emerso nel corso del giudizio che i due trattori impiegati dall'imputato e dal figlio erano dotati di due estintori immediatamente utilizzati. Le argomentazioni svolte nella sentenza circa la descrizione delle cartucce e della cartucciera sono illogiche e fallaci in quanto non è certo che siano state proprio quelle cartucce ad aver prodotto l'incendio, non potendosi escludere che siano esplose altre cartucce rispetto a quelle rinvenute;
- illogicità e contraddittorietà della motivazione laddove la sentenza impugnata contiene argomentazioni relative a due fatti completamente diversi e tra loro incompatibili. Nel punto 3 della sentenza la Corte di appello muove dalla considerazione che la condotta si sostanzi in un reato commissivo, a forma libera, sorretto da colpa generica, consistita nell'impiego della trinciastocchi nelle ore calde di una giornata estiva, mentre nel punto 4 la Corte territoriale fa riferimento a una condotta omissiva impropria, ovvero commissiva mediante omissione, senza individuare la norma cautelare definita dalla legge scientifica di copertura. I giudici di appello hanno posto a base dell'affermazione di responsabilità, giudicandole equivalenti tra loro, circostanze del tutto diverse e disancorate dal capo di imputazione che, anche sotto il profilo del nesso eziologico, avrebbero dovuto trovare fondamento nella previsione dell'art. 40, comma 2, cod. pen.
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