Cass. civ., sez. III, sentenza 03/07/2014, n. 15230
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L'ordinanza di convalida della licenza o dello sfratto ex art. 663 cod. proc. civ., pur impugnabile, in linea di principio, soltanto con l'opposizione tardiva ex art. 668 cod. proc. civ., è soggetta al normale rimedio dell'appello solo se emanata nel difetto dei presupposti prescritti dalla legge, costituiti dalla presenza del locatore all'udienza fissata in citazione e dalla mancanza di eccezioni o difese del conduttore ovvero dalla sua assenza, e, quindi, al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, essendo, in tal caso, equiparabile, nella sostanza, ad una sentenza anche ai fini dell'impugnazione, sicché la circostanza che il giudice non abbia esaminato questioni di merito rilevabili d'ufficio (quale quella relativa all'eventuale nullità del contratto) non ne comporta l'appellabilità.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. R L A - Presidente -
Dott. S A - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
Dott. S D - rel. Consigliere -
Dott. L R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 19736/2008 proposto da:
CORRADO ELIO LUIGI CRRLEI48S19L008K, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati B M, L M giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
B MDLENE CRISTINA BRBMLN54H42Z129H, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA TACITO N.41, presso lo studio dell'avvocato Z A, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato V R giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 275/2008 della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE, depositata il 26/03/2008, R.G.N. 2259/06;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/05/2014 dal Consigliere Dott. D S;
udito l'Avvocato A Z;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. V M, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza emessa il 27.9.2006, il Tribunale di Firenze convalidava lo sfratto per morosità intimato da Barbulescu Madlene Cristina a Corrado Elio Luigi, in relazione ad un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato nel maggio 2005. Avverso l'ordinanza proponeva appello il Corrado, dolendosi che il Tribunale avesse convalidato lo sfratto benché risultasse che il contratto non era stato registrato (in violazione della previsione di cui alla L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 346). La Corte di Appello di Firenze dichiarava l'inammissibilità dell'impugnazione e condannava il Corrado al pagamento delle spese di lite.
Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il soccombente, affidandosi ad un unico motivo;resiste l'intimata a mezzo di controricorso illustrato da memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'unico motivo, il ricorrente deduce: "Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 346, nonché dell'art. 1418 c.c., comma 1, e art. 1421 c.c., nonché dell'art. 663 c.p.c.";si duole il Corrado che la
Corte territoriale abbia affermato che il comportamento processuale dell'intimato (che non si era opposto alla convalida, ma aveva richiesto la concessione del termine di grazia per sanare la morosità) comportasse il riconoscimento dell'esistenza di un valido contratto di locazione, e non abbia - invece - ritenuto che il giudice della convalida avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità del contratto - L. n. 311 del 2004, ex art. 1, comma 346, - attesoché dalla stessa intimazione della Barbulescu emergeva che il contratto non era stato registrato dal conduttore (che pure ne aveva assunto l'impegno).
2. La Corte di Appello, dopo aver rilevato che l'intimante aveva dato atto di non essere in possesso dell'originale e delle copie del contratto (che erano state consegnate al conduttore per la registrazione) e che il Corrado non aveva proposto opposizione ne' aveva eccepito l'inesistenza del contratto, ma aveva richiesto il termine di grazia (con ciò implicitamente ammettendo l'esistenza di un valido contratto di locazione), ha ritenuto che l'ordinanza di convalida - emessa a seguito dell'omessa sanatoria - non poteva essere impugnata "con il mezzo ordinario dell'appello, essendo tale rimedio ammissibile solo quando il provvedimento sia stato pronunciato in difetto dei suoi elementi tipici", dato che "solo quando l'ordinanza viene emanata al di fuori dello schema processuale ad essa relativo, la stessa è equiparabile ad una sentenza, anche ai fini dell'impugnazione".
3. A fronte di tale motivazione (che si incentra
sull'inammissibilità del gravame in ragione della non avvenuta violazione dello schema processuale tipico della convalida), il motivo di ricorso ed i relativi quattro quesiti richiedono di accertare che il contratto era nullo a causa dell'omessa registrazione e che tale nullità era rilevabile d'ufficio, con la conseguenza che il giudice non avrebbe potuto convalidare lo sfratto - in difetto del necessario presupposto di un valido contratto di locazione - e che , essendo stato violato lo schema tipico per l'emissione dell'ordinanza di convalida, risultava ammissibile l'impugnazione ordinaria.