Cass. civ., sez. II, sentenza 12/07/2022, n. 21964

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/07/2022, n. 21964
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21964
Data del deposito : 12 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente

SENTENZA

Risoluzione giudiziale e risarcimento danni sul ricorso (iscritto al N.R.G. 2935/2017) proposto da: LUNA RODRIGUEZ ELIZABETH (C.F.: LNR LBT 65M54 Z604A), nella qualità di erede testamentaria di L G, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, dagli Avv.ti O P e L N ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in Roma, piazza Mazzini, n. 27 - ricorrente principale -

contro

PASOLLI LUIGI (C.F.: PSL LGU 37E02 E048X), rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti A V e P R ed elettivamente domiciliato presso lo studio della seconda, in Roma, via M. Prestinari;
- con troricorrente e ricorrente incidentale - e FATTOR LISA (C.F.: FTT LSI 73M43 A952B) e FATTOR CORINNA (C.F.: FTT CNN 64P66 A952Z), rappresentate e difese, in virtù di procura speciale apposta in calce al controricorso, dagli Avv.ti M A e A B ed elettivamente domiciliate presso lo studio della seconda, in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
- controrícorrenti e ricorrenti incidentali - avverso la sentenza della Corte di appello di Trento - sez. dist. di Bolzano n. 149/2016 (pubblicata il 22 ottobre 2016);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10 maggio 2022 dal Consigliere relatore A C;
lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto procuratore generale C M, con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso principale e di quello incidentale, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato;
lette le memorie depositate, ai sensi dell'art. 378 c.p.c., dai difensori della ricorrente principale e del ricorrente incidentale P L.

RITENUTO IN FATTO

1. Il 17 dicembre 1986 la società Giovo s.r.l. e P L, in proprio, convenivano in giudizio, davanti al Tribunale di Bolzano, l'architetto L G, chiedendo l'adempimento dell'obbligazione assunta da quest'ultimo con i contratti del 28 maggio, del 6 giugno e del 23 dicembre del 1982. Con essi il citato architetto si era, infatti, obbligato a prestare la sua attività professionale in favore della citata società quale corrispettivo dell'acquisto di un appartamento (p.m. 3 della p.ed. 520 in P.T. 683/11 C.C. Bolzano) di proprietà di quest'ultima (pari a lire 85 milioni), trasferimento di proprietà avvenuto con contratto del 23 dicembre 1982. Sul presupposto che tale attività professionale era rimasta inadempiuta, gli attori chiedevano, quindi, la condanna del suddetto architetto al pagamento dell'importo di £ 85 milioni, oltre interessi. Nel corso del giudizio (nel giugno del 1995) la società attrice mutava la domanda, chiedendo dichiararsi la risoluzione dei suddetti contratti intercorsi tra le parti.All'esito dell'espletata istruzione probatoria, l'adito Tribunale, con sentenza n. 95/2000, accoglieva la domanda, dichiarando risolti i suddetti contratti ed ordinando la retrocessione tavolare dell'immobile in favore della società attrice. 2. - Con sentenza n. 196/2003 la Corte di appello di Trento - Sez. dist. di Bolzano respingeva l'appello dell'architetto L, ritenendo ammissibile la domanda di adempimento, così come poi modificata in quella di risoluzione, proposta prima della scadenza del termine per l'esecuzione delle concordate prestazioni da parte del professionista, fissato in cinque anni. Con questa decisione, la Corte territoriale rilevava, infatti, che il L aveva dichiarato espressamente, con lettere del 22 aprile 1983 e del 4 gennaio 1984, di non voler adempiere, non essendo così necessaria la relativa costituzione in mora. Riteneva, inoltre, che le domande proposte (di adempimento, prima, e di risoluzione, poi) dovevano ritenersi ammissibili anche in pendenza del termine per l'adempimento, costituendo questo una condizione dell'azione, ben potendo intervenire l'esigibilità della prestazione anche nel corso del giudizio, come infatti era avvenuto.

3. Avverso la predetta sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione il L, resistito con controricorso dalle parti intimate, il quale veniva respinto con la sentenza n. 27812/2008 di questa Corte (da cui il passaggio in giudicato dell'impugnata pronuncia), mediante la quale era stato affermato che "con riguardo all'obbligazione sottoposta a termine, l'inadempimento può sussistere anche prima del decorso del termine medesimo, ove il comportamento del debitore lasci sicuramente desumere, e comunque fondatamente presagire, la mancata esecuzione della prestazione nel tempo pattuito" e che "la definitiva impossibilità del verificarsi dell'evento al quale le parti abbiano ricondotto il tempo dell'esecuzione della prestazione contrattuale comporta che il termine fissato per l'adempimento debba considerarsi già maturato". Si aggiungeva, altresì, come la stessa giurisprudenza di questa Corte avesse già avuto modo di qualificare come condizione dell'azione il termine per l'adempimento dell'obbligazione ai sensi dell'articolo 1184 c.c., con la conseguenza che "il principio della inesigibilità del credito prima della scadenza del termine a favore del debitore risulta pienamente osservato in quanto la valutazione operata dal giudice al riguardo, al momento di decidere, consenta di verificare, sotto tale profilo, la fondatezza della domanda".

4. In punto di fatto si era verificato che l'incarico professionale relativo all'intervento edilizio in v. O di Bolzano era stato conferito al suddetto architetto oltre che dalla citata Giovo s.r.l. anche da tale F E, proprietario di una parte dell'area edificabile, il quale, in un secondo momento, con contratto preliminare del 6 marzo 1984, aveva promesso di vendere allo stesso arch. L la citata area dietro un corrispettivo in natura, rappresentato da un piano dell'edificio di cui era stata progettata la realizzazione. Senonché era accaduto che la Giovo s.r.l. e il Ftor avevano, successivamente, trasferito le aree di loro rispettiva proprietà alla s.r.l. Rotwand, la quale aveva eseguito in proprio il progetto edilizio, senza che intervenisse in proposito l'arch. L. Per tale ragione, quest'ultimo presentava denuncia in sede penale nei confronti del legale rappresentante della Giovo s.r.I., P L, e del F E, i quali venivano rinviati a giudizio per il reato di truffa, all'esito del quale il Tribunale penale di Bolzano, con sentenza n. 90/2008, aveva dichiarato estinto il menzionato reato per prescrizione, sul presupposto che la relativa condotta fosse stata consumata nel 1993. 5. A questo punto, deceduti nelle more l'arch. L ed il F E, con atto di citazione del maggio 2013, L R E, quale erede universale del primo, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Bolzano, il P L e le eredi del secondo, Ftor Lisa e Ftor Corinna, per ottenere la loro condanna - sull'asserito presupposto che, dagli atti del procedimento penale, era comunque emersa la responsabilità - sul piano civilistico - dei due imputati, ancorché il reato di truffa fosse stato dichiarato estinto - al risarcimento dei danni subiti dal suo dante causa, in virtù della soccombenza dello stesso nella causa che la Giovo s.r.l. aveva intentato nei suoi confronti per ottenere la risoluzione per inadempimento della compravendita dell'immobile identificato come p.m. 3 della p. ed. 520 in P.T. 683/11 C.C. di Bolzano. Nella costituzione delle parti convenute, l'adito Tribunale, con sentenza n. 45/2015, respingeva la domanda ritenendo che il diritto di credito vantato dall'attrice si era prescritto, ai sensi dell'art. 2947, commi 1 e 3, c.p.c., avuto riguardo all'accertato momento di consumazione della truffa, per come risultante dalla menzionata sentenza con cui era stato definito il richiamato processo penale.

6. Decidendo sull'appello avanzato dall'attrice soccombente e nella costituzione di tutti gli appellati, la Corte di appello di Trento -Sez. dist. di Bolzano, con sentenza n. 149/2016 (pubblicata il 22 ottobre 2016), rigettava - ma con diversa motivazione - il gravame, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado. A fondamento dell'adottata decisione la Corte altoatesina, respinta preliminarmente l'eccezione di asserita inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c., rilevava che - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - il diritto discendente dall'esperita azione risarcitoria non avrebbe dovuto essere dichiarato prescritto, poiché l'evento del supposto danno con essa dedotto si era venuto a perfezionare con la definizione della causa civile - avvenuta con la sentenza di questa Corte con n. 27812/2008 (pubblicata il 21 novembre 2008, costituente, perciò, il "dies a quo") - attraverso la quale era stata dichiarata la risoluzione del contratto di compravendita indicato nell'originaria domanda del L e, poiché il giudizio risarcitorio era stato introdotto con citazione del maggio 2013, il termine quinquennale di prescrizione -
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