Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/2022, n. 22426

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/2022, n. 22426
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22426
Data del deposito : 15 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

a pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al N.R.G. 1147/2022 proposto da : B M , rappresentat o e difes o dagli Avvocati L C, S N e A P, con domicilio eletto presso lo studio di queste ultime in Roma, Largo di Torre Argentina, n. 11;
-ricorrente -

contro

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO;
-intimato – e

contro

R.G. 1147/2022 U.P. 5/7/2022 giurisdizione Disciplinare avvocati -2 - PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;
-intimato - per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense n. 209/2021, depositata il 30 novembre 2021 e comunicata il 3 dicem- bre 2021. Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 luglio 2022dal Consigliere A G ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del l’Avvocato Generale France- sco Salzano,che ha chiesto il rigetto del ricorso ;
uditi gli Avvocati L C e S N.

FATTI DI CAUSA

1.– Avuta notizia di un’intervista rilasciata dall’ a vv. Michele Bria- monte al quotidiano “La Repubblica”, il Consiglio dell’ordine degli av- vocati di Torino ha deliberato all’unanimità di richiedere al competen- teConsiglio distrettuale di disciplina se le dichiarazioni virgolettate at- tribuite all’avvocato nell’articolo fossero state da lui rese e se costi- tuissero violazione disciplinarmente rilevante. Il Consiglio distrettuale di disciplina – udita la relazione del p resi- dente che, pur ritenendo i toni dell’intervista fin troppo disinvolti, at- tribuiva alla stessa carattere di “legittima difesa” nei confronti di un precedente articolo del quotidiano che aveva perpetrato un ingiustifi- cato attacco al buon nome dello Studio legale Grande Stevens – ha deliberato l’applicazione all’avv. B del richiamo verbale , ai sensi dell’art. 14, comma 2-bis, del r egolamento del

CNF

21 febbraio 2014, n. 2. 2. – Avverso tale provve dimento del Consiglio distrettuale di di- sciplina, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Torino ha proposto ri- corso al Consiglio nazionale forense, con atto depositato il 7 novem- bre 2019. -3 - 3. –Il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 209/2021 resa pubblica mediante deposito in segreteria il 30 novembre 2021,ha ac- colto l’impugnazione proposta. Il CNF ha riconosciuto la legittimazione del Consiglio dell’ordine degli avvocati ad impugnare la delibera del Consiglio distrettuale di disciplina. Ciò in quanto, pur non essendo il richiamo verbale incluso tra le sanzioni disciplinari previste dall’art. 53 della legge n. 247 del 2012, esso presuppone l’accertamento di un illecito deontologico, an- che se lieve e scusabile, e costituisce un provvedimento afflittivo, in quanto tale impugnabile. Inoltre, il giudice disciplinare ha osservato che l’art. 33, comma 2, lettera b), del regolamento del CNF n. 2/2014 consente al Consiglio dell’ordine degli avvocati di proporre ricorso avverso “ogni decisione”. Nel merito, il CNF ha rilevato che la decisione impugnata , pur fondandosi su premesse corrette, è giunta a conclusioni non condivi- sibili.Ha ritenuto, infatti , che il Consiglio distrettuale di disciplina , pur ben individuando le circostanze passibili di responsabilità disciplinare nelle dichiarazioni rese dall’avv. B al quotidiano, avrebbe er- rato ad attribuire alle dichiarazioni stesse carattere lieve e scusabile, inquadrandole in una sorta di legittima difesa con funzione riparatrice nei confronti di un articolo apparso sul medesimo giornale qualche giorno prima, ritenuto lesivo del buon nome dello Studio Grande Ste- vens. Il CNF ha quindi ritenuto che la posizione dell’avv. B debba essere approfondita, mediante l’apertura del procedimento di- sciplinare. 4. - Per la cassazione della sente nza del Consiglio nazionale fo - rense l'avv. B ha proposto ricorso, con atto notificato il 3 gennaio 2021, sulla base di un motivo. Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Torinoè rimasto intimato. -4 - 5. –Il ricorso è stato discusso oralmente nell’udienza pubblica del 5 luglio 2022. In prossimità dell’udienza il Pubblico Ministero ha depositato una requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Il primo e unico motivo (violazione dell’art. 568, c omma 1, cod. proc. pen.e de gli a r t t. 14, comma 4 - bis , e 33, comma 2, lett era b, del regolamento

CNF

2/2014, in relazione all’art. 360, primo com- ma, n. 3, cod. proc. civ.) censura la decisione impugnata per aver e il CNF ritenuto ammissibile il ricorso proposto dal Consiglio dell’ordine degli avvocati avverso il provvedimento di applicazione del richiamo verbale emesso nella fase istruttoria preliminare del procedimento di- sciplinare. Ad avviso del ricorrente, l’art. 33 del regolamento del Consiglio nazionale forense disciplinerebbe le impugnazioni facendo esplicito ri- ferimento, sia per la sua collocazione sistematica che in base allo stesso dato letterale, ai soli provvedimenti emessi nell’ambito della fase decisoria di cui al Capo VI. Sicché, sostiene il ricorrente, i sog- getti indicati dall’art. 33 del regolamento, tra cui il COA, sarebbero legittimati ad impugnare le sole decisioni assunte all’esito del dibatti- mento. Viceversa, l’art. 14 dello stesso r egolamento, relativo alla fase istruttoria preliminare, istituirebbe, al comma 4-bis, un autonomo si- stema di impugnazione per il richiamo verbale, che attribuirebbe al solo incolpato la facoltà di opposizione. Ad avviso del ricorrente, l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza 10 luglio 2017, n. 16993 –che ha riconosciuto al Consiglio dell’ordine degli avvocati presso il quale il professionista è iscritto la legittimazione ad impugnare il provvedi- mento di archiviazione emesso dal Consiglio distrettuale di disciplina –meriterebbe di essere rimeditato per due ordini di ragioni. -5 - In primo luogo, perché l’ordinamento disciplinare forense è as- soggettato al principio di tassatività delle impugnazioni delineato dall’art. 568 cod. proc. pen. In secondo luogo, perché l’art. 14, com- ma 4-bis, del r egolamento istituirebbe un autonomo sistema di impu- gnazioni che differenzierebbe nettamente tale provvedimento dagli al- tri, recanti lo stesso nomen iuris , contemplati dall’ordinamento disci- plinare forense. Sicché, in applicazione del principio di specialità nel concorso di norme procedimentali, occorrerebbe prendere atto della non impu- gnabilità,da parte del COA, del provvedimento emesso ai sensi del ci- tato art. 14, essendo tale facoltà riservata al solo incolpato. 2. –La censura è infondata. 3. – I l Consiglio nazionale forense ha disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazionedel Consiglio dell’ordine degli avvo- cati di Torino, sollevata dall’iscritto sul rilievo che per il richiamo ver- bale la normativa professionale predisporrebbe un sistema autonomo di impugnazione, che consente all’avvocato, e solo a questo, di op- porsi alla definizione del procedimento mediante il richiamo, perché si proceda secondo le forme ordinarie all’istruttoria preliminare. Il CNF ha ritenuto il Consiglio dell’ordine legittimato a proporre l’esperita impugnazione. Ha considerato, quindi, ammissibile il ricorso proposto dal COA avverso il provvedimento di applicazione del ri- chiamo verbale da parte de l Consiglio distrettuale di disciplina nella fase preliminare del procedimento disciplinare. Secondo il Consiglio nazionale forense, il richiamo verbale, sebbe- ne non abbia carattere di sanzione disciplinare, presuppone comun- que l’accertamento di un illecito deontologico, anche se lieve e scusa- bile, e costituisce pur sempre un provvedimento afflittivo, che dev e essere comunicato al COA di appartenenza ed eventualmente a quello che ha inviato la segnalazione, oltre che all’avvocato attinto dalla de- cisione. -6 - Il giudice speciale ha ammesso l’impugnabilità, dinanzi al Consi- glio nazionale forense,del provvedimento che applica il richiamo ver- bale da parte dei soggetti legittimati, se pronunciato all’esito della fa- se decisoria. Per le stesse ragioni, anche se emessonella fase iniziale , il provvedimento in parola è stato ritenuto impugnabile dinanzi al Consiglio nazionale forense da parte del pubblico ministero e del Con- siglio dell’ordine presso cui l’avvocato è iscritto, mentre quest’ultimo può proporre, in tal caso, eventuale opposizione avanti al C onsiglio distrettuale di disciplina, ex art. 14, co mma 4 - bis , del regolamento CNF. 4. – Vie ne all’esame delle Sezioni Unite la specifica questione dell’ammissibilità del ricorso proposto dal COA innanzi al CNF avverso il provvedimento di applicazione del richiamo verbale emesso dal Consiglio distrettuale di disciplina nella fase preliminare del procedi- mento disciplinare. 5. – Il Collegio os serva che, nella giurisprudenza della Corte, è rinvenibile un precedente che orientala risposta all’interrogativo che qui viene in rilievo. Si tratta di Cass., Sez. Un., 10 luglio 2017, n. 16993, con cui si è ritenuto impugnabile,da parte del Consiglio dell’ordine presso il quale l’avvocato è iscritto, il provvedimento di archiviazione emesso dal Consiglio distrettuale di disciplina. Il principio di diritto enunciato è il seguente: in tema di responsa- bilità disciplinare dell'avvocato, contro i provvedimenti del Consiglio distrettuale di disciplina e per qualsiasi decisione, ivi compresa l'ar- chiviazione, è ammesso ricorso, da parte del Consiglio dell'ordine presso cui l'avvocato è iscritto, avanti al Consiglio n azionale f orense, non potendo essere sottratta ad ogni controllo la negazione dell'azio- ne disciplinare, tenuto conto dell'interesse alla salvaguardia della deontologia professionale di cui è portatore il Consiglio dell'ordine, -7 - che, nell'attuale sistema, è un soggetto diverso da quello che detiene il potere disciplinare. 6. – Tanto premesso, o ccorre rilevare che il richiamo verbale – quale misura afflittiva non costituente una sanzione – consente alla giustizia disciplinare di dare una risposta a comportamenti che, seb- bene contrastanticon i doveri dell’avvocato, tuttavia presentano, nel concreto atteggiarsi, un livello di gravità minimo. L’art. 61 della legge n. 247 del 2012, recante la nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, sotto la rubrica “Impu- gnazioni”, prevede che “avverso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina è ammesso ricorso, entro trenta giorni dal deposito della sentenza, avanti ad apposita sezione disciplinare del CNF da parte dell’incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto, del procuratore della Repubblica e del procuratore generale del distretto della corte d’appello ove ha sede il consiglio distrettuale didisciplina che ha emesso la decisione”. Analogamente si esprime il regolamento del CNF sul procedimento disciplinare, n. 2 del 2014. L’art. 33 del regolamento stabilisce, infatti, al comma 2, che av- verso le decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina “possono pro- porre ricorso: a) l’incolpato, nel caso di affermazione di responsabili- tà;
b) il Consiglio dell’ordine presso cui l’incolpato è iscritto, per ogni decisione;
c) il Procuratore della Repubblica, per ogni decisione;
d) il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello del distretto dove ha sede il Consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione, per ogni decisione”. Dalla struttura del nuovo procedimento disciplinare, innovato dal- la riforma del 2012, non emerge la previsione dell'impugnazione da parte del Consiglio dell’ordine degli avvocati come ristretta ai soli -8 - provvedimenti emessi nell’ambito della “fase decisoria”, di cui al Capo VI del citato regolamento. L’art. 61 della legge professionale forense, quando parla di impu- gnazione dinanzi al CNF delle decisioni del Consiglio distrettuale di di- sciplina, intestando al Consiglio dell’ordine il potere diricorrere contro “ogni decisione”, si riferisce, senz’altro, alle decisioni previste dall'art. 52 della stessa legge professionale, ovverosia a quelle di prosciogli- mento, a quelle di applicazione, nei casi lievi e scusabili, del richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, e a quelle di condanna, recanti l’irrogazion e di una sanzione disciplinare (l’avvertimento, la censura, la sospensione dall’esercizio della profes- sione ola radiazione). Non rileva, nel senso che non esclude la legittimazione del Consi- glio dell’ordine territoriale ad impugnare, la circostanza che l’applicazionedel richiamo verbale sia avven uta , come nella specie si è verificato, in esito ad una determinazione assunta durante la fase preliminare. Ai sensi dell’art. 14, comma 2-bis, del regolamento disciplinare (come aggiunto in una modifica del 2017), il p residente del Consiglio distrettuale di disciplina –qualora non ritenga di chiedere al C onsiglio riunito in sede plenaria l’archiviazione del procedimento – può, nel caso di infrazioni lievi e scusabili, proporre all’assemblea l’applicazione del richiamo verbale nei confronti del segnalato. A sua volta, il comma 4-bis del medesimo art. 14 consente alla designata sezione del Consiglio distrettuale, su proposta del consiglie- re istruttore, senza necessità di convocare l’iscritto per gli adempi- menti altrimenti occorrenti, di deliberare il richiamo verbale che deve essere formalizzato con lettera del presidente del Consiglio distrettua- le di disciplina. La circostanza che il provvedimento di applicazione del richiamo verbale sia emesso dal Consiglio distrettuale di disciplina nella fase -9 - preliminare del procedimento disciplinare e che si dia, quindi , la pos- sibilità di definire in una fase pre-procedimentale la segnalazione di una condotta deontologicamente rilevante a carico di un iscritto nei casi di infrazioni lievi e scusabili non fa venir meno il potere di impu- gnazione in capo al Consiglio dell’ordine che dissenta dal riconosci- mento della scarsa rilevanza della violazione, essendo detta legitti- mazione ad impugnare espressione della funzione di vigilanza sulla condotta degli iscritti e di salvaguardia dell’osservanza e dell’effettività delle norme deontologiche che la legge professionale affida allo stesso COA. Invero,l'intervento dell'organo amministrativo neutrale nella fase introduttiva, là dove consente con l’applicazione del richiamo verbale nei confronti dall’incolpato l’uscita anticipata dal procedimento disci- plinare, risponde sì a ragionevole rispetto dell’art. 97 Cost. – quale scelta normativa semplificante e diretta a prevenire inut ili aggravi in una fase del tutto prodromica, avendo il richiamo effetto deflattivo, se disposto nelle fasi iniziali del procedimento – e vie ne nel contempo incontro all’esigenza di evitare il protrarsi stesso del procedimento per fattidi minima entità non meritevoli di una risposta sul piano del- la sanzione disciplinare. Tuttavia, l’applicazione del richiamo verbale non può risolversi in unaincontrollabile negazione dell ’effettivo disva- lore deontologico della condotta , essendovi un chiaro interesse del COA alla salvaguardia degli interessi collettivi degli iscritti nell'ordine locale, alla garanzia dell’osservanzadella deontologia forense e, quin- di, a porre in discussionela determinazione applicativa del richiamo in casidi violazione deo ntologica che esso ritenga non lieve e non scu- sabile. Questa conclusione non è ostacolata dal fatto che il regolamento n. 2 del 2014 prevede, all’art. 14, comma 4-bis, per l’incolpato, la fa- coltà di opporsi alla definizione del procedimento attraverso il richia- mo verbale e di chiedere che si proceda all’istruttoria preliminare. -10 - La circostanza che il provvedimento di applicazione del richiamo verbale sia adottato dal Consiglio distrettuale di disciplina nella fase preliminare del procedimento disciplinare non lo caratterizza diversa- mente e non lo colloca in un’area, solo perché precede nte alla fase decisoria, contrassegnata dalla più ampia discrezionalità, frutto di au- todeterminazione dell'organo a ciò deputato. Ne consegue che il provvedimento di applicazione del richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di in- frazioni lievi e scusabili, anche quando adottato dal Consiglio distret- tuale di disciplina nella fase preliminare del procedimento disciplinare, è impugnabile, dinanzi al Consiglio nazionale forense, dal Consiglio dell’ordine degli avvocati presso cui il segnalato è iscritto, avendo il Consiglio dell’ordine territoriale legittimazione a ricorrere contro ogni decisione del Consiglio distrettuale. 7. –La decisione del CNF - che, nella specie, ha giudicato ammis- sibile l'impugnazione, da parte del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Torino, della determinazione del Consiglio distrettuale di disciplina di definire i l procedimento nei confronti dell’iscritto , nella f a se preli- minare, con l’ap p licazione del richiamo verbale - si sottrae ai rilievi del ricorrente. 8. –Il ricorso è rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, non avendo il COA di Tori- no svolto attività difensiva in questa sede. 9. –Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gen- naio 2013 ed è rigettato, ricorrono i presupposti processuali per dare atto –ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.
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