Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/07/2022, n. 22426
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Testo completo
a pronunciato la seguente S E N T E N Z A sul ricorso iscritto al N.R.G. 1147/2022 proposto da : B M , rappresentat o e difes o dagli Avvocati L C, S N e A P, con domicilio eletto presso lo studio di queste ultime in Roma, Largo di Torre Argentina, n. 11;
-ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO;
-intimato – e
contro
R.G. 1147/2022 U.P. 5/7/2022 giurisdizione Disciplinare avvocati -2 - PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;
-intimato - per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense n. 209/2021, depositata il 30 novembre 2021 e comunicata il 3 dicem- bre 2021. Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 luglio 2022dal Consigliere A G ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del l’Avvocato Generale France- sco Salzano,che ha chiesto il rigetto del ricorso ;
uditi gli Avvocati L C e S N.
FATTI DI CAUSA
1.– Avuta notizia di un’intervista rilasciata dall’ a vv. Michele Bria- monte al quotidiano “La Repubblica”, il Consiglio dell’ordine degli av- vocati di Torino ha deliberato all’unanimità di richiedere al competen- teConsiglio distrettuale di disciplina se le dichiarazioni virgolettate at- tribuite all’avvocato nell’articolo fossero state da lui rese e se costi- tuissero violazione disciplinarmente rilevante. Il Consiglio distrettuale di disciplina – udita la relazione del p resi- dente che, pur ritenendo i toni dell’intervista fin troppo disinvolti, at- tribuiva alla stessa carattere di “legittima difesa” nei confronti di un precedente articolo del quotidiano che aveva perpetrato un ingiustifi- cato attacco al buon nome dello Studio legale Grande Stevens – ha deliberato l’applicazione all’avv. B del richiamo verbale , ai sensi dell’art. 14, comma 2-bis, del r egolamento del CNF 21 febbraio 2014, n. 2. 2. – Avverso tale provve dimento del Consiglio distrettuale di di- sciplina, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Torino ha proposto ri- corso al Consiglio nazionale forense, con atto depositato il 7 novem- bre 2019. -3 - 3. –Il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 209/2021 resa pubblica mediante deposito in segreteria il 30 novembre 2021,ha ac- colto l’impugnazione proposta. Il CNF ha riconosciuto la legittimazione del Consiglio dell’ordine degli avvocati ad impugnare la delibera del Consiglio distrettuale di disciplina. Ciò in quanto, pur non essendo il richiamo verbale incluso tra le sanzioni disciplinari previste dall’art. 53 della legge n. 247 del 2012, esso presuppone l’accertamento di un illecito deontologico, an- che se lieve e scusabile, e costituisce un provvedimento afflittivo, in quanto tale impugnabile. Inoltre, il giudice disciplinare ha osservato che l’art. 33, comma 2, lettera b), del regolamento del CNF n. 2/2014 consente al Consiglio dell’ordine degli avvocati di proporre ricorso avverso “ogni decisione”. Nel merito, il CNF ha rilevato che la decisione impugnata , pur fondandosi su premesse corrette, è giunta a conclusioni non condivi- sibili.Ha ritenuto, infatti , che il Consiglio distrettuale di disciplina , pur ben individuando le circostanze passibili di responsabilità disciplinare nelle dichiarazioni rese dall’avv. B al quotidiano, avrebbe er- rato ad attribuire alle dichiarazioni stesse carattere lieve e scusabile, inquadrandole in una sorta di legittima difesa con funzione riparatrice nei confronti di un articolo apparso sul medesimo giornale qualche giorno prima, ritenuto lesivo del buon nome dello Studio Grande Ste- vens. Il CNF ha quindi ritenuto che la posizione dell’avv. B debba essere approfondita, mediante l’apertura del procedimento di- sciplinare. 4. - Per la cassazione della sente nza del Consiglio nazionale fo - rense l'avv. B ha proposto ricorso, con atto notificato il 3 gennaio 2021, sulla base di un motivo. Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Torinoè rimasto intimato. -4 - 5. –Il ricorso è stato discusso oralmente nell’udienza pubblica del 5 luglio 2022. In prossimità dell’udienza il Pubblico Ministero ha depositato una requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo e unico motivo (violazione dell’art. 568, c omma 1, cod. proc. pen.e de gli a r t t. 14, comma 4 - bis , e 33, comma 2, lett era b, del regolamento CNF 2/2014, in relazione all’art. 360, primo com- ma, n. 3, cod. proc. civ.) censura la decisione impugnata per aver e il CNF ritenuto ammissibile il ricorso proposto dal Consiglio dell’ordine degli avvocati avverso il provvedimento di applicazione del richiamo verbale emesso nella fase istruttoria preliminare del procedimento di- sciplinare. Ad avviso del ricorrente, l’art. 33 del regolamento del Consiglio nazionale forense disciplinerebbe le impugnazioni facendo esplicito ri- ferimento, sia per la sua collocazione sistematica che in base allo stesso dato letterale, ai soli provvedimenti emessi nell’ambito della fase decisoria di cui al Capo VI. Sicché, sostiene il ricorrente, i sog- getti indicati dall’art. 33 del regolamento, tra cui il COA, sarebbero legittimati ad impugnare le sole decisioni assunte all’esito del dibatti- mento. Viceversa, l’art. 14 dello stesso r egolamento, relativo alla fase istruttoria preliminare, istituirebbe, al comma 4-bis, un autonomo si- stema di impugnazione per il richiamo verbale, che attribuirebbe al solo
-ricorrente -
contro
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO;
-intimato – e
contro
R.G. 1147/2022 U.P. 5/7/2022 giurisdizione Disciplinare avvocati -2 - PROCURATORE GENERALE DELLA CORTE DI CASSAZIONE;
-intimato - per la cassazione della sentenza del Consiglio nazionale forense n. 209/2021, depositata il 30 novembre 2021 e comunicata il 3 dicem- bre 2021. Udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 5 luglio 2022dal Consigliere A G ;
udito il Pubblico Ministero, in persona del l’Avvocato Generale France- sco Salzano,che ha chiesto il rigetto del ricorso ;
uditi gli Avvocati L C e S N.
FATTI DI CAUSA
1.– Avuta notizia di un’intervista rilasciata dall’ a vv. Michele Bria- monte al quotidiano “La Repubblica”, il Consiglio dell’ordine degli av- vocati di Torino ha deliberato all’unanimità di richiedere al competen- teConsiglio distrettuale di disciplina se le dichiarazioni virgolettate at- tribuite all’avvocato nell’articolo fossero state da lui rese e se costi- tuissero violazione disciplinarmente rilevante. Il Consiglio distrettuale di disciplina – udita la relazione del p resi- dente che, pur ritenendo i toni dell’intervista fin troppo disinvolti, at- tribuiva alla stessa carattere di “legittima difesa” nei confronti di un precedente articolo del quotidiano che aveva perpetrato un ingiustifi- cato attacco al buon nome dello Studio legale Grande Stevens – ha deliberato l’applicazione all’avv. B del richiamo verbale , ai sensi dell’art. 14, comma 2-bis, del r egolamento del CNF 21 febbraio 2014, n. 2. 2. – Avverso tale provve dimento del Consiglio distrettuale di di- sciplina, il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Torino ha proposto ri- corso al Consiglio nazionale forense, con atto depositato il 7 novem- bre 2019. -3 - 3. –Il Consiglio nazionale forense, con sentenza n. 209/2021 resa pubblica mediante deposito in segreteria il 30 novembre 2021,ha ac- colto l’impugnazione proposta. Il CNF ha riconosciuto la legittimazione del Consiglio dell’ordine degli avvocati ad impugnare la delibera del Consiglio distrettuale di disciplina. Ciò in quanto, pur non essendo il richiamo verbale incluso tra le sanzioni disciplinari previste dall’art. 53 della legge n. 247 del 2012, esso presuppone l’accertamento di un illecito deontologico, an- che se lieve e scusabile, e costituisce un provvedimento afflittivo, in quanto tale impugnabile. Inoltre, il giudice disciplinare ha osservato che l’art. 33, comma 2, lettera b), del regolamento del CNF n. 2/2014 consente al Consiglio dell’ordine degli avvocati di proporre ricorso avverso “ogni decisione”. Nel merito, il CNF ha rilevato che la decisione impugnata , pur fondandosi su premesse corrette, è giunta a conclusioni non condivi- sibili.Ha ritenuto, infatti , che il Consiglio distrettuale di disciplina , pur ben individuando le circostanze passibili di responsabilità disciplinare nelle dichiarazioni rese dall’avv. B al quotidiano, avrebbe er- rato ad attribuire alle dichiarazioni stesse carattere lieve e scusabile, inquadrandole in una sorta di legittima difesa con funzione riparatrice nei confronti di un articolo apparso sul medesimo giornale qualche giorno prima, ritenuto lesivo del buon nome dello Studio Grande Ste- vens. Il CNF ha quindi ritenuto che la posizione dell’avv. B debba essere approfondita, mediante l’apertura del procedimento di- sciplinare. 4. - Per la cassazione della sente nza del Consiglio nazionale fo - rense l'avv. B ha proposto ricorso, con atto notificato il 3 gennaio 2021, sulla base di un motivo. Il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Torinoè rimasto intimato. -4 - 5. –Il ricorso è stato discusso oralmente nell’udienza pubblica del 5 luglio 2022. In prossimità dell’udienza il Pubblico Ministero ha depositato una requisitoria scritta, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. – Il primo e unico motivo (violazione dell’art. 568, c omma 1, cod. proc. pen.e de gli a r t t. 14, comma 4 - bis , e 33, comma 2, lett era b, del regolamento CNF 2/2014, in relazione all’art. 360, primo com- ma, n. 3, cod. proc. civ.) censura la decisione impugnata per aver e il CNF ritenuto ammissibile il ricorso proposto dal Consiglio dell’ordine degli avvocati avverso il provvedimento di applicazione del richiamo verbale emesso nella fase istruttoria preliminare del procedimento di- sciplinare. Ad avviso del ricorrente, l’art. 33 del regolamento del Consiglio nazionale forense disciplinerebbe le impugnazioni facendo esplicito ri- ferimento, sia per la sua collocazione sistematica che in base allo stesso dato letterale, ai soli provvedimenti emessi nell’ambito della fase decisoria di cui al Capo VI. Sicché, sostiene il ricorrente, i sog- getti indicati dall’art. 33 del regolamento, tra cui il COA, sarebbero legittimati ad impugnare le sole decisioni assunte all’esito del dibatti- mento. Viceversa, l’art. 14 dello stesso r egolamento, relativo alla fase istruttoria preliminare, istituirebbe, al comma 4-bis, un autonomo si- stema di impugnazione per il richiamo verbale, che attribuirebbe al solo
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